Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19720 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19582/2009 proposto da:

M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato, PACIFICO Pasquale e PUCA DOMENICO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

TURISTICA VILLA MIRAMARE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA

4, presso lo studio dell’avvocato IMBARDELLI Fabrizio, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3214/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/05/2009 r.g.n. 8454/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato ANDREA MAISANI per delega FABRIZIO IMBARDELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C. esponeva al giudice del lavoro di aver lavorato alle dipendenze della società Turistica Villa Miramare spa di Ischia dal 5.8.1998 al 27.10.2003 in virtù di cicliche assunzioni per un periodo di circa sei mesi l’anno; lamentava di aver appreso il 29.1.2003 che l’azienda non intendeva assumerla per il 2003. Chiedeva la dichiarazione di unicità del rapporto dal 1998 al 2002;

l’inidoneità dell’atto risolutivo del rapporto del 27.10.2002 essendo stata licenziata oralmente ma con promessa di riassunzione.

Chiedeva anche il risarcimento del danno avendo diritto alla riassunzione per il 2003.

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 9.7.2008 rigettava la domanda; la Corte di appello con sentenza del 20.5.2009 rigettava l’appello della M..

La Corte territoriale rilevava che la domanda di dichiarazione di unicità del rapporto era preclusa essendo stati i rapporti interrotti con licenziamenti plurimi tutti seguiti da verbali di conciliazione in sede sindacale. Il licenziamento intimato nell’ottobre del 2002 non poteva considerarsi licenziamento orale in quanto la relativa comunicazione era stata consegnata a mano.

Successivamente la lavoratrice aveva sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale anche per tale ultimo rapporto, che quindi doveva ritenersi concluso. Nessun impegno la società aveva manifestato in ordine ad una successiva riassunzione come da istruttoria espletata. Infine, circa il vantato diritto di precedenza nella successive riassunzioni L. n. 264 del 1949, ex art. 15, comma 6, la ricorrente nulla aveva dedotto in ordine alla circostanza che in concreto nel 2003 fossero state effettuate altre assunzioni nella sua qualifica di appartenenza, nè tale circostanza era emersa nell’istruttoria espletata.

Ricorre la M. con due motivi, resiste la società convenuta con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 167 CCNL Turismo che prevede la comunicazione del recesso a mezzo di raccomandata di ritorno, cioè con uso del mezzo postale. Il mezzo utilizzato non era equivalente in quanto non comprovava l’effettiva data in cui era stata compilata la lettera di licenziamento. Era stata firmata all’atto dell’assunzione la lettera che si assumeva consegnata a mano.

Il primo motivo appare inammissibile non essendo stata prodotta la copia del contratto (cfr. Cass. sez. un. n. 20075/2010). In ogni caso la domanda concernente la nullità dell’ultimo licenziamento che si assume “orale” è assorbita dall’intervenuta conciliazione che è stata ampiamente valutata anche in ordine alle modalità di svolgimento ed al suo contenuto.

Con il secondo motivo si allega l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Non risponde al vero che vi sia stata un’ammissione della ricorrente abbia ammesso di aver ricevuto la lettera di licenziamento. Inoltre la società resistente non aveva mai contestato che fossero avvenute assunzioni per il 2003; i testi indotti dalla ricorrente hanno confermato che vi era stato un impegno alla riassunzione estiva. Le testimonianze erano in contrasto tra di loro e quindi la Corte territoriale non poteva affermare che l’istruttoria aveva accertato che non vi era tale impegno.

Anche il secondo motivo appare inammissibile in quanto non corredato dal previsto quesito di cui all’art. 366 bis c.p.p. (anche in caso di allegato vizio di motivazione); in ogni caso nel motivo si muovono censure di merito dirette ad una rivisitazione delle risultanze probatorie. La Corte di appello ha riportato le dichiarazioni rese dai testi Sasso maitre dell’albergo e dal teste Ma. che hanno escluso vi fosse un impegno alla riassunzione per il 2003 e le dichiarazioni di altre due testi lavoratici dalle quali comunque, per la Corte territoriale, non si evince chiaramente il contestato impegno alla riassunzione. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e, comunque, il giudice di appello ha compiuto una legittima e motivata valutazione nel suo insieme delle risultanze testimoniali, a prescindere dal fatto che alcuni testi possano avere reso dichiarazioni diverse e non ha mai affermato che tutti i testi escussi avessero escluso l’impegno di cui si discute. L’onere della prova, peraltro, gravava sulla lavoratrice.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari difensivi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari difensivi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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