Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19720 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17863-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA DORIA

64 SC. G, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO CONTI, che lo

rappresenta e difende (ammesso p.s.s. Delib. 7 giugno 2018 ord. Avv.

Roma);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 67831/2017 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato l’08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto dell’8/5/2018, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di D.S. (o Su.), avverso il diniego della protezione internazionale ed umanitaria reso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto poco credibile la narrazione del ricorrente (il D., proveniente dalla Guinea, aveva dichiarato di essere di etnia poular e di fede islamica, di essere sempre vissuto nella capitale Conakry, di avere iniziato nel 2008 a collaborare con il partito IFDG, distribuendo magliette e volantini, in occasione di due campagne elettorali nel 2010 e nel 2015; di essere stato, in detta seconda occasione, picchiato dai poliziotti, in quanto di etnia poular e di essersi deciso a lasciare la Guinea per via del razzismo contro detta etnia), a ragione dell’erronea indicazione della sigla del partito IFDG e per la vaghezza delle informazioni rese; ha ritenuto privo di riscontri l’episodio dell’aprile 2015, anche perchè la parte, pur dichiaratosi in possesso della doc. medica, non era stato in grado di produrre alcunchè nè aveva riferito di specifici episodi a suo danno.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), rilevando che il nuovo presidente della Guinea ha realizzato alcune riforme e progressi nel consolidamento dello stato di diritto, pur permanendo tensioni tra i partiti di maggioranze e di opposizione e presentandosi lungo il percorso per una definitiva stabilizzazione.

Ha respinto la richiesta della protezione umanitaria, dato che il ricorrente non aveva allegato o provato circostanze indicative della particolare vulnerabilità dello stesso, ed il rapporto di lavoro a tempo determinato quale lavapiatti a far data dal 24/2/2018, provato in causa, a ridosso dell’udienza di decisione, appariva del tutto transitorio ed inidoneo a provare una effettiva integrazione lavorativa e sociale in Italia, in ogni caso di per sè inidoneo allo scopo, come ritenuto nella pronuncia Cass. 4455/2018.

Ricorre D.S. e solleva la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21 comma 1, convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 2, e dell’art. 77 Cost., comma 2, per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza per l’emanazione del decreto, per il differimento dell’entrata in vigore dello stesso; la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, dell’art. 24Cost., commi 1 e 2, degli artt. 111 e 117 Cost. come parametro così come integrato dall’art. 46, par. 3 della Direttiva 32/2013 e artt. 6 e 13CEDU per la previsione del rito camerale e relative deroghe espresse; assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il Tribunale verificato le condizioni di persecuzione sulla base delle informazioni esterne ed oggettive sulle condizioni del Paese di provenienza, ed anzi disatteso le informazioni ottenute, a fronte del racconto pienamente credibile.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Le due questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate.

Come ritenuto nella pronuncia 17717/2018, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime, ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.

E’ opportuno precisare, infine, che, come affermato nella pronuncia impugnata, il ricorrente è stato sentito dal Tribunale, di talchè sono del tutto incongrue le doglianze relative alla mancata partecipazione camerale.

Il terzo mezzo è inammissibile, dato che con lo stesso, la parte vorrebbe ottenere una rivisitazione dei fatti, oggetto di esame da parte del Tribunale, che sulla base della valutazione effettuata, tenendo conto delle fonti ufficiali consultate, ha concluso nel senso di non ritenere sussistente alcun danno grave alla persona, in assenza di un conflitto armato in corso e di una situazione di violenza indiscriminata, che metta a rischio la popolazione.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Non v’è luogo alla condanna alle spese, non essendosi costituito il Ministero; l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato comporta la non debenza da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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