Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19720 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6301 – 2012 R.G. proposto da:

R.V. – c.f. (OMISSIS) – D.M.O. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Gaetano Bruno ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Alessandro Volta, n. 45, presso

Raffaele Benevento;

– ricorrenti –

contro

V.G. – c.f. (OMISSIS) – V.F. – c.f. (OMISSIS)

– V.V. – c.f. (OMISSIS) – V.R. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Castel San Giorgio, alla

via Ten. B. Lombardi n 32 presso lo studio dell’avvocato Gabriele

Capuano che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 147 dei 24.11.2011/8.2.2012 della corte

d’appello di Salerno;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 16

giugno 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Gaetano Bruno per i ricorrenti;

Udito l’avvocato Vito Sola, per delega dell’avvocato Gabriele

Capuano, per i controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 703 c.p.c. al tribunale di Nocera Inferiore depositato l’11.11.2005 i coniugi R.V. e D.M.O., proprietari, per acquisto fattone con atto per notar D.L. del (OMISSIS), e possessori di un fabbricato in (OMISSIS), composto da piano terra, primo piano e sottotetto, esponevano che all’immobile era annessa la proprietà esclusiva di un piccolo terrazzino, sul quale apriva la porta d’accesso al primo piano, e la comproprietà di un cortile, dal quale aveva inizio una scala esterna in muratura delimitata da un cancelletto;

che essi ricorrenti e prim’ancora i loro danti causa avevano sempre utilizzato la scala esterna, onde accedere al terrazzino e quindi entrare ed uscire dal primo piano del loro fabbricato; che in data (OMISSIS), approfittando della loro assenza, F., V. e V.R., con l’ausilio del padre, V.G., avevano collocato nel punto in cui la scala esterna immetteva nel cortile un cancello in ferro e avevano a sè riservato in via esclusiva le chiavi;

che in tal guisa era stata ad essi preclusa la possibilità di fruire della scala al fine di accedere al primo piano del loro immobile dal cortile di vicolo (OMISSIS).

Chiedevano di essere reintegrati nel possesso della scala mediante rimozione del cancello in ferro ovvero mediante ordine alle controparti di consegna delle chiavi.

Si costituivano G., F., V. e V.R..

Assunte sommarie informazioni, con ordinanza del 18.1.2006 il giudice rigettava il ricorso, estrometteva dal giudizio V.G. e condannava i ricorrenti alle spese.

Interponevano appello R.V. e D.M.O..

Deducevano, tra l’altro, la nullità ovvero l’inesistenza dell’ordinanza gravata, chè non recava fissazione dell’udienza di merito.

Resistevano G., F., V. e V.R..

Con sentenza n. 458/2007 la corte di appello di Salerno accoglieva l’esperito gravame dichiarava l’inesistenza del provvedimento impugnato e rimetteva le parti dinanzi al primo giudice.

Con atto notificato in data 15.9.2007 R.V. e D.M.O. riassumevano il giudizio.

Si costituivano i convenuti.

Con sentenza n. 1264/2008 il tribunale di Nocera Inferiore rigettava la domanda e condannava i ricorrenti alle spese di ambedue le fasi del giudizio.

Proponevano appello i coniugi R.V. e D.M.O..

Resistevano i V..

Con sentenza n. 147 dei 24.11.2011/8.2.2012 la corte d’appello di Salerno rigettava il gravame, confermava integralmente la statuizione di prime cure e condannava gli appellanti alle spese del grado.

Evidenziava la corte di merito, in ordine al motivo di gravame con cui si era censurato il primo dictum, giacchè il tribunale aveva “omesso di escutere come testi gli informatori ascoltati nella fase sommaria” (così sentenza d’appello, pag. 2) e con cui dunque si era domandata l’ammissione in appello della prova per testimoni, che “nel procedimento possessorio la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria” (così sentenza d’appello, pag. 2).

Evidenziava – la corte – in ordine al motivo di gravame con cui si era censurata la valutazione delle risultanze istruttorie operata del primo giudice, che sia dalla sentenza n. 576/2001 del tribunale di Nocera Inferiore sia dalla sentenza n. 339/2006 della corte d’appello di Salerno che l’aveva confermata in sede di gravame, non si desumeva “alcun elemento utile a sostenere l’appello proposto nel presente giudizio” (così sentenza d’appello, pag. 3); che invero il giudizio definito con la sentenza n. 339/2006 “concerneva un’azione di risarcimento danni e incidentalmente affrontava temi di natura petitoria, essenzialmente estranei al presente giudizio, riguardante il merito possessorio” (così sentenza d’appello, pag. 3); che, con precipuo riferimento agli esiti della relazione di c.t.u. espletata nell’ambito del giudizio civile tra D.D.G. e B.G., per un verso, la sentenza n. 339/2006 aveva escluso in motivazione la comproprietà della scala, per altro verso, “una mera consulenza fondata su risultanze catastali non ha significativa valenza sotto il profilo petitorio, e non ne ha neppure sotto il profilo possessorio, anche in assenza di altri idonei elementi” (così sentenza d’appello, pag. 3); che inoltre la decisione assunta, in data 23.4.2009, in composizione collegiale, in sede di reclamo ex art. 669 tercedies c.p.c. dal tribunale di Nocera Inferiore “non fa stato nel presente giudizio e (…) non contiene alcun accertamento suscettibile di incidere in maniera significativa sul quadro probatorio del presente giudizio” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Evidenziava, in ordine al motivo di gravame con cui si era censurata la valutazione delle dichiarazioni rese dagli informatori, che era da condividere il giudizio espresso dal primo giudice, che aveva “ritenuto più attendibili gli informatori di parte resistente” (così sentenza d’appello, pag. 4); che difatti gli informatori di parte ricorrente “sono coloro che hanno alienato agli attuali appellanti l’immobile in cui essi abitano e a parte del quale si accede dalla scala per cui è causa” (così sentenza d’appello, pag. 4), sicchè una solidarietà quanto meno morale con i ricorrenti risultava senz’altro plausibile; che, ancora, a differenza degli informatori di parte resistente, gli informatori di parte ricorrente più non abitavano nei luoghi di causa ed al contempo avevano reso dichiarazioni inidonee “a dimostrare la sussistenza di vere e proprie situazioni di possesso facenti capo agli attuali appellanti in relazione al passaggio sulla scala in questione” (così sentenza d’appello, pag. 4), appellanti su cui evidentemente gravava l’onere della dimostrazione dell’affermata situazione di possesso.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso R.V. e D.M.O.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

G., F., V. e V.R. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

I controricorrenti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1168, 2697e 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. ovvero delle norme in tema di res iudicata.

Premettono che il provvedimento con cui il tribunale in composizione collegiale decide in ordine al reclamo ex art. 703 c.p.c., comma 3 “nuova formulazione (…) ha natura di sentenza, qualora provveda definitivamente sulla causa possessoria e sulle spese processuali e nessuna delle parti, all’esito del provvedimento di reclamo e nei termini di cui all’art. 703 c.p.c., u.c. proponga istanza di prosieguo per il merito possessorio” (così ricorso, pag. 7).

Adducono, quindi, che la decisione assunta il 23.4.2009, in composizione collegiale, in sede di reclamo ex artt. 703 c.p.c., comma 3, e art. 669 tercedies c.p.c. dal tribunale di Nocera Inferiore avverso l’ordinanza in data 11.2.2009, nell’ambito del procedimento possessorio iscritto al n. 4335/2008, costituiva “giudicato sostanziale relativo al possesso della scala oggetto di causa, in quanto intervenuta tra le stesse parti del giudizio possessorio iniziato con il ricorso di cui è causa dell’11.11.2005” (così ricorso, pagg. 9 – 10); che dunque la corte salernitana avrebbe dovuto opinare nel senso che “gli appellanti avessero, già solo con questa decisione irrevocabile, fornito la prova del possesso” (così ricorso, pag. 10).

Il motivo è destituito di fondamento.

Va debitamente premesso che l’ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 23.4.2009 è stata assunta dal tribunale di Nocera Inferiore “nel giudizio di reintegra in possesso n. 4335/2008” (così ordinanza del 23.4.2009; cfr. ricorso, pag. 17).

Il procedimento definito con l’ordinanza del 23.4.2009 soggiaceva quindi alla formulazione dell’art. 703 c.p.c., quale risultata all’esito degli interventi di “riforma” del 2005 e del 2006, ossia soggiaceva alla disciplina attualmente vigente, alla cui stregua il procedimento possessorio (di reintegrazione o di manutenzione) ha caratterizzazione “bifasica” meramente eventuale, nel cui quadro, cioè, il cosiddetto “merito possessorio” – prima necessario – è – ora divenuto – soltanto eventuale.

Va debitamente premesso, inoltre, che, a fronte e nonostante l’ordine ad essi impartito (con l’ordinanza del 23.4.2009) di reintegrare i coniugi R. – D.M. nel possesso della porzione di scala (“mercè rimozione della grata in ferro e delle tavole in legno apposte dinanzi al cancelletto attoreo”), indubitabilmente i V. non hanno richiesto al giudice adito dalle controparti con il ricorso introduttivo del procedimento n. 4335/2008 la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito (“nessuna delle parti si è peritata di chiedere la prosecuzione del giudizio nel merito”: così controricorso, pag. 3).

Si tratta dunque di vagliare l’efficacia del provvedimento interdittale, a cui non abbia fatto seguito l’istanza per la prosecuzione del giudizio di merito o a cui l’istanza anzidetta vi abbia fatto seguito tardivamente, scaduto il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione.

Si tratta, più semplicemente, di interrogarsi, siccome ci si è interrogati in dott, sul se il provvedimento interdittale, in mancanza della (o della tempestiva) provocano ad prosequendum di cui all’art. 703 c.p.c., comma 4 volta a conseguire una statuizione a “cognizione piena”, abbia “efficacia sommaria – esecutiva, oppure (…) efficacia dichiarativa”, sia “l’equivalente di un provvedimento cautelare anticipatorio oppure di un decreto ingiuntivo non opposto” (cfr. Cass. 17.5.1999, n. 4799, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l’art. 2909 c.c.; trattasi di ” preclusione pro iudicato”, che costituisce regola processuale, la cui violazione è deducibile con ricorso per cassazione).

Si evidenzia all’uopo l’art. 703 c.p.c., comma 2 dispone per l’applicabilità degli art. 669 bis c.p.c. e ss..

Si prospetta, pertanto, l’applicabilità all’ordinanza che ha deciso sul reclamo proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 703 c.p.c., comma 3, e art. 669 terdecies c.p.c. ovvero, in difetto di reclamo, sul ricorso per la reintegrazione o per la manutenzione nel possesso, del disposto dell’ultimo comma dell’art. 669 octies c.p.c., a tenor del quale “l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo” (si puntualizza che questa Corte, con la pronuncia (ordinanza) n. 3629 del 17.2.2014, in dipendenza, appunto, del rinvio agli arti. 669 bis e ss. c.p.c. operato dall’art. 703 c.p.c., comma 2 non ha disconosciuto l’applicabilità dell’art. 669 octies c.p.c., u.c., ai provvedimenti interdittali possessori;

più esattamente, nella circostanza delibata con la pronuncia testè citata questa Corte ha affermato che non metteva conto optare per la soluzione favorevole ovvero per la soluzione contraria alla compatibilità dell’art. 669 octies c.p.c., u.c. con i provvedimenti possessori).

Non sfugge, in verità, che le disposizioni di cui all’art. 669 bis c.p.c. e ss. si applicano – siccome recita l’art. 703 c.p.c., comma 2 – “in quanto compatibili” ed, in pari tempo, che l’art. 703 c.p.c. fa puntuale riferimento unicamente all’art. 669 terdecies c.p.c. ed all’art. 669 novies, comma 3, a conferma dell’indirizzo ricostruttivo (in epoca antecedente alla “riforma” del 2005 – 2006 ancorato tra l’altro alla previsione dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., nel cui corpo non è riferimento ai provvedimenti previsti nella sezione 4^ del capo 3) per cui il procedimento possessorio non è esattamente un procedimento cautelare. Del resto, in dott si è posto in risalto che “rispetto al cautelare anticipatorio, qui vi è una differenza fondamentale: e, cioè, che, nel procedimento possessorio, la domanda di merito è già proposta con il ricorso iniziale, e dunque i provvedimenti interdittali si differenziano dai cautelari perchè non possono essere pronunciati ante causam”.

E, tuttavia, risulta alquanto incontrovertibile il triplice seguente rilievo.

Ovvero, per un verso, che la previsione dell’art. 669 octies c.p.c., u.c. è destinata ad esplicar valenza precipuamente in ordine ai provvedimenti contemplati al comma 6 medesimo articolo, ovvero in ordine ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c., ai provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito ed ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto, provvedimenti cui non sono applicabili nè le disposizioni dello stesso art. 669 octies c.p.c. nè le disposizioni dell’art. 669 novies c.p.c., comma 1 (alla cui stregua, tra l’altro, il provvedimento cautelare perde efficacia, se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice della cautela a norma dell’art. 669 octies c.p.c., comma 1 nell’ordinanza di accoglimento pronunciata ante causam), in relazione ai quali, cioè, in dipendenza dell’inciso finale dell’art. 669 octies c.p.c., comma 6 (“ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito), la “strumentalità” non è più “strutturale”, è “debole”, siccome altrimenti si è detto.

Ovvero, per altro verso, che è analogamente “debole”, a “strumentalità” significativamente “attenuata”, la tutela interdittale, analogamente “anticipatoria”, che il buon esito del ricorso per la reintegrazione o per la manutenzione nel possesso assicura.

Ovvero, per altro verso ancora, che, allorquando il legislatore ha inteso correlare gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. ad un provvedimento frutto ed espressione di cognizione sommaria, lo ha espressamente sancito: è il caso dell’art. 702 quater c.p.c. in ipotesi di mancato appello avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 6 nell’ambito del procedimento sommario di cognizione.

Vi è margine quindi per opinar – siccome ha opinato un significativo filone dottle – nel senso della “compatibilità” dell’art. 669 octies c.p.c., u.c. con l’ordinanza interdittale di reintegrazione ovvero di manutenzione nel possesso.

Ed, ulteriormente, per ritenere che, pur nell’evenienza in cui nessuna delle parti abbia ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 4 sollecitato il giudice ai fini della fissazione dinanzi a sè dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, l’ordinanza di reintegrazione o di manutenzione, ancorchè pronunciata dal collegio, all’esito dell’utile esperimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., non contiene un accertamento definitivo che “fa stato a ogni effetto tra le parti”, cosicchè l’accertamento interdittale non solo è inidoneo a pregiudicar l’esito del giudizio a “cognizione piena” dipoi eventualmente introdotto, ma è inidoneo a pregiudicar anche l’esito di eventuale altro processo (si è puntualizzato in dott che la formulazione codicistica “l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo” giustifica, per giunta, il disconoscimento di valenza pur soltanto probatoria al provvedimento cautelare).

In ogni caso si rappresenta che questa Corte di legittimità ha opinato nel senso che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è inammissibile avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio nè definitivo (cfr. Cass. (ord.) 21.7.2010, n. 17211). Ed, in epoca più recente, con riferimento propriamente ai procedimenti di nunciazione, nel senso che siffatti procedimenti si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l’emissione di un’ordinanza che concede o nega la tutela intele, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata; sicchè non è ricorribile per tassazione l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento reso all’esito della fase cautelare, avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest’ultimo, ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che sostanziale (cfr. Cass. (ord.) 11.3.2015, n. 4904. Per il periodo antecedente alla “riforma” del 2005 – 2006, cfr. Cass. 21.1.2000, n. 647, secondo cui il provvedimento che decida sul reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p. c. avverso l’ordinanza emanata dal giudice del procedimento possessorio in ordine alla richiesta pronuncia delle misure interdittali, ha gli stessi caratteri di provvisorietà e di non decisorietà (e perciò di inidoneità al giudicato) dell’ordinanza reclamata; più in particolare, giacchè il reclamo risulta finalizzato alla eventuale sostituzione della già adottata decisione di rigetto o di concessione dell’invocata misura provvisoria, con altra decisione che della prima conserva gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà, anche i provvedimenti adottati in sede di reclamo si rivelano essi stessi strumentali e provvisori, e pertanto non sono ricorribili ai sensi dell’art. 111 Cost., neanche quando, concedendo la misura interdittele, essi abbiano – in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 669 septies c.p. c., la quale contempla la possibilità di una pronuncia sulle spese solo in caso di diniego del provvedimento interdittale e sempre che trattasi di una procedura introdotta ante causam, ed inoltre in relazione a questo solo caso rende praticabile, sul punto, lo strumento dell’opposizione ex artt. 645 c.p.c. e ss. – ad indebitamente pronunciare anche la condanna del resistente alle spese del procedimento).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 per non aver ammesso la prova testimoniale regolarmente articolata in primo grado (…), ribadita in appello (…). Vizio di motivazione della sentenza sul punto (…). Violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 per aver, in contrasto con la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 458/07 (…), soppresso, di fatto, il giudizio di merito possessorio non consentendo agli attuali ricorrenti l’espletamento della prova testimoniale regolarmente richiesta (…). Assenza di motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale” (così ricorso, pag. 22).

Premettono che con la sentenza n. 458/2007 la corte di appello di Salerno aveva accolto il gravame da essi esperito, aveva dichiarato l’inesistenza del provvedimento appellato, aveva rimesso le parti dinanzi al primo giudice ed aveva disposto “affinchè venisse celebrato il giudizio di merito possessorio” (così ricorso, pag. 22).

Indi adducono che la corte di merito, allorchè ha ritenuto di non ammettere la prova per testimoni articolata – e denegata – in prime cure e reiterata col terzo motivo d’appello ed ha opinato per la esaustività degli “elementi raccolti in fase di cognizione sommaria” (così ricorso, pag. 25), ha motivato del tutto incongruamente ed illogicamente; che, invero, se le dichiarazioni rese in fase sommaria dagli informatori D.D.G. e M.F. da essi ricorrenti indicati erano – a giudizio della corte – inidonee a fornire la dimostrazione del possesso, sarebbe stato assolutamente necessario ammettere la prova testimoniale da essi richiesta con l’indicazione di testimoni diversi dagli informatori escussi in sede sommaria.

Il motivo del pari è privo di fondamento.

Si rappresenta, da un canto, che non è censurabile in sede di legittimità il giudizio, anche implicito, espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass. 11.8.2000, n. 10719; Cass. 8.10.1998, n. 9942).

Si rappresenta, dall’altro, che le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio possessorio sono valutabili alla stregua di una prova testimoniale, ove assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite nei rispettivi atti introduttivi, mentre quelle raccolte ai fini dell’eventuale adozione del decreto “inaudita altera parte”, ex art. 669 sexies c.p.c., comma 2, sono qualificabili in termini di sommarie informazioni, pur essendo utilizzabili anche ai fini della decisione quali indizi liberamente valutabili (cfr. Cass. 7.1.2016, n. 107; cfr. Cass. 20.1.2009, n. 1386, secondo cui nel procedimento possessorio la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorchè questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice).

Alla luce delle enunciate indicazioni nomofilattiche si evidenzia nel caso di specie che la corte di merito ha in parte qua agitur dato conto esaustivamente e congruamente delle ragioni del suo dictum.

Segnatamente, la corte distrettuale ha esplicitato che “nella fase sommaria erano stati ascoltati, in modo preciso e dettagliato, ben quattro informatori (due per parte) e non risultano dedotti specifici motivi che facciano ritenere che una nuova audizione di tali soggetti possa comportare novità processuali tali da giustificare la ripetizione, sia pure con forme diverse, dell’audizione dei medesimi” (così sentenza d’appello, pagg. 2 – 3); che in ogni caso non meritavano accoglimento le istanze istruttorie formulate dall’una e dall’altra parte, “dato che il materiale probatorio acquisito, anche sotto il profilo delle produzioni documentali operate dalle parti, risulta idoneo a pervenire alla decisione” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Si badi che la corte territoriale ha affermato univocamente che il materiale probatorio acquisito era senz’altro idoneo ai fini della decisione (“il processo (i..) è stato ampiamente istruito nel primo grado di giudizio (…) e non occorre procedere a ulteriori attività di carattere istruttorio ai fini della decisione”: così sentenza d’appello, pag. 4).

Cosicchè del tutto ingiustificata è la premessa (“se la corte riteneva che le informazioni rese da D.D.G. e M.F. (…) non consentivano al giudice di decidere la causa, in quanto inidonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice, è di palmare evidenza che era necessario ammettere la prova per testimoni (…)”: così ricorso, pag. 26) cui i ricorrenti ancorano l’asserita incongruenza ed illogicità, in parte qua, della censurata statuizione.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1168 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” (così ricorso, pag. 33).

Adducono che, contrariamente a quanto affermato dalla corte distrettuale, hanno senza dubbio fornito prova del possesso da parte loro della scala alla stregua della sentenza n. 576/2001 del tribunale di Nocera Inferiore confermata dalla corte d’appello di Salerno con la sentenza n. 339/2006, alla stregua della decisione in data 23.4.2009 ex art. 703 c.p.c., comma 3, e art. 669 tercedies c.p.c. del tribunale di Nocera Inferiore, alla stregua della relazione di c.t.u. redatta dall’ingegner F.D.B., alla stregua delle dichiarazioni rese in fase sommaria da D.D.G. e M.F..

Adducono in particolare che le dichiarazioni rese da D.D.G. e M.F. sono state riconosciute valide e sufficienti dalle pronunce n. 576/2001 del tribunale di Nocera Inferiore e n. 339/2006 della corte d’appello di Salerno, che, al contempo, le dichiarazioni da costoro rese si accreditano nel complessivo quadro delle risultanze probatorie raccolte; che in ogni caso le dichiarazioni del D.D. e della M. risultano precise e circostanziate, “mentre quelle rese da Re.Cl. e P.S. sono compiacenti e non circostanziate” (così ricorso, pag. 39).

Il motivo non merita seguito.

Si premette che il motivo in disamina si specifica e si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Occorre tener conto, da un lato, che i coniugi R. – D.M., col motivo de quo, censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (“le informazioni rese da D.D.G. e M.F. (…), unitamente alle decisioni intervenute, dimostravano, contrariamente a quanto enunciato dalla Corte, la (…) sussistenza della situazione di possesso (…)”: così ricorso, pag. 33).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Si premette, ulteriormente, che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980), quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro dei loro assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il tenore delle dichiarazioni rese pur dagli informatori – R.C. e P.S. – addotti dai resistenti ed il testo della relazione di consulenza tecnica d’ufficio redatta dall’ingegnere F.D.B.C..

Si rappresenta, comunque, che l’iter motivazionale che, in parte qua agitur, sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte di Salerno (siccome si è analiticamente evidenziato in precedenza, in sede di “svolgimento del processo”) ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum, altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito.

In ogni caso ed a rigore con il terzo motivo i ricorrenti null’altro prospettano se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“gli informatori dei resistenti R.C. e P.S. (…) si sono limitati a riferire di non aver visto (…)”: così ricorso, pag. 37; “erano gli informatori R.C. e P.S., inoltre, ad essere inattendibili (…)”: così ricorso, pag. 38; “è più che evidente quindi la prova del passaggio sulla scala esterna (…)”: così ricorso, pag 38).

Il motivo, quindi, involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di si tratto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il terzo motivo, pertanto, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, R.V. e D.M.O., a rimborsare ai controricorrenti, V.G., V.F., V.V. e V.R., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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