Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1972 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1972 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 7271-2008 proposto da:
CAMPATELLI MARINA CMPMRN61S58F620Y, SIROTI LAURA
SRTLRA80P44H501N, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA NICENETO 67/69, presso lo studio dell’avvocato
MANTEGAZZA PAOLO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ROSA VINCENZO giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

2051

COMUNE

DI

Commissario

ROMA

02438750586,

Straordinario

Dott.

in

persona

del

MARIO MORCONE,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO FRANCIA 182,

1

Qm£

Data pubblicazione: 29/01/2014

presso lo studio dell’avvocato NARDI SIMONETTA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
X. ENRICO giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

SOCIETA’

TRASPORTI

AUTOMOBILISTICI,

ATI

TECNOSISTEMI SONET;
– intimati –

sul ricorso 11391-2008 proposto da:
TECNOSISTEMI SONET 01743211003, in persona del legale
rappresentante pro tempore della società mandataria
SONET S.R.L. REMO CIAFFI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio
dell’avvocato AZZONI CARLO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SIROTI LAURA, COMUNE DI ROMA, STA – SOCIETA’
TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PA, CAMPATELLI MARINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2007 del TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA, depositata il
23/01/2007, R.G.N. 43/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

2

STA

udito l’Avvocato SIMONETTA NARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso incidentale assorbito il

ricorso principale;

3

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2004 la sig.ra Marina Campatelli convenne il Comune di Roma dinanzi
al Giudice di pace di Ostia, allegando che:
(-) 1’11.4.2003 fu coinvolta in un sinistro stradale;
(-) in conseguenza del sinistro il proprio autoveicolo modello “Ford KA”

(-) la causa del sinistro fu il difettoso funzionamento di un semaforo, il
quale proiettava contemporaneamente luce verde in due direzioni tra loro
ortogonali, creando così una insidia per gli automobilisti.
Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’amministrazione al
risarcimento dei danni.

2. Il Comune si costituì e chiese di chiamare in causa la società cui aveva
appaltato la manutenzione delle lanterne semaforiche, ovvero la S.T.A.
s.p.a., alla quale domandò di essere tenuto indenne in caso di accoglimento
della pretesa attorea.
Questa si costituì e, a sua volta, chiese di chiamare in causa la società
Tecnosistemi Sonet s.r.I., alla quale aveva subappaltato la manutenzione
dell’impianto che fu causa del sinistro.
Ambedue le società chiamate in causa si costituirono negando la propria
responsabilità.

3. Nel giudizio intervenne volontariamente la sig.a Laura Siroti, allegando
che al momento del sinistro era trasportata sul veicolo condotto dalla sig.a
Marina Campatelli, e che in conseguenza dell’urto aveva subito lesioni
personali. Chiese perciò anch’essa la condanna del Comune di Roma al
risarcimento del danno.

4.

Il Giudice di pace di Ostia accolse la domanda dell’attrice e

dell’intervenuta nei confronti del Comune di Roma e della STA, e condannò
la Tecnosistemi Sonet a rifondere tanto al primo quanto alla seconda le
somme che avessero versato alle due danneggiate.
Condannò altresì le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite.

Pagina 36l5

eva-

rimase danneggiato;

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

5. Il Tribunale di Roma, in seguito ad appello dalla Tecnosistemi Sonet,
riformò la sentenza di primo grado, riducendo sia il risarcimento accordato
alla sig.a Marina Campatelli, sia le spese di soccombenza liquidate dal primo
giudice in favore dell’attrice e dell’intervenuta.

Campatelli e Laura Siroti, per due motivi.
Hanno resistito con controricorso il Comune di Roma e la Tecnosistemi
Sonet, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale.
Non si è invece difesa in questa sede la STA s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Tutte e due le appellanti col primo motivo di ricorso allegano che la
sentenza impugnata è viziata da violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Espongono che il Tribunale ha liquidato le spese di soccombenza a favore di
esse ed a carico delle parti soccombenti:
(-) in misura inferiore al minimo tariffario stabilito dal decreto ministeriale
applicabile ratione temporis (ovvero il d.m. 8.4.2004 n. 127);
(-) in una unica cifra complessiva, senza indicare gli importi liquidati
rispettivamente per spese, diritti ed onorari;
(-) riducendo immotivatamente le somme richieste nella notula depositata
dai difensori in esito al giudizio di primo grado.

1.2. Nell’esame di tale doglianza è opportuno, per maggior chiarezza,
premettere alcuni generali princìpi e regole operative cui il giudice di merito
deve attenersi nella liquidazione delle spese di lite, per poi esaminare se nel
caso di specie tali princìpi e regole siano stati rispettati dal Tribunale di
Roma.

1.3. L’art. 75 disp. att. c.p.c. impone al difensore, al momento del
passaggio in decisione della causa, di “unire al fascicolo di parte la nota
delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con
riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”.

44/

6. Tale decisione è stata impugnata per cassazione dalle sigg.re Marina

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

La nota delle spese di cui all’art. 75 c.p.c. non è vincolante per il giudice, il
quale, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in
favore di quella vittoriosa (art. 91, comma primo, c.p.c.), può tuttavia
escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue (art. 92,

1.4. Le previsioni del codice di rito appena ricordate vanno integrate con
quanto disposto dall’art. 60 r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 (convertito, con
modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36), recante l’ordinamento della
professione di avvocato (applicabile ratione temporis al presente giudizio, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, d. Igs. 1.12.2009 n.179, il quale ha sancito la
permanenza in vigore perché “indispensabile” del suddetto provvedimento).
L’art. 60, comma quarto, r.d.l. 1578/33 stabilisce che l’autorità giudiziaria
deve contenere la liquidazione delle spese entro i limiti del massimo e del
minimo fissati col decreto ministeriale di fissazione delle tariffe forensi.
Il successivo comma quinto, infine, consente al giudice di liquidare importi
superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario: nel primo caso,
“quando il pregio intrinseco dell’opera lo giustifichi”;

nel secondo caso,

“quando la causa risulti di facile trattazione”. La riduzione, tuttavia, non può
essere inferiore alla metà (art. 4 I. 13.6.1942, n. 794).
Nell’una, come nell’altra ipotesi, la legge soggiunge che “la decisione del
giudice deve essere motivata”.

1.5. Dal blocco normativo appena riassunto discendono i seguenti corollari:
(a) quando il giudice liquida le spese secondo gli importi risultanti dalla
notula

ritualmente depositata, non è tenuto a particolari oneri di

motivazione, salvo che la congruità di essa non sia stata specificamente
contestata;
(b) quando, invece, il giudice ritiene di dovere avvalesi della facoltà di cui
all’art. 92, comma primo, c.p.c. (e cioè escludere la ripetizione delle spese
eccessive o superflue) ha l’onere di indicare:
(b’) quali spese abbia inteso ridurre od escludere;
(b”) quali ragioni le rendano eccessive o superflue (ex plurimis, Sez.
3, Sentenza n. 18906 del 08/08/2013, Rv. 627506; Sez. 6-2, Ordinanza n.

e

comma primo, c.p.c.).

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

7293 del 30/03/2011, Rv. 616898; Sez.

L, Sentenza n. 4404 del

24/02/2009, Rv. 607744; Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 08/02/2007, Rv.
594748; Sez. 5, Sentenza n. 13085 del 01/06/2006, Rv. 590723; Sez. L,
Sentenza n. 11483 del 01/08/2002, Rv. 556533; Sez. 2, Sentenza n.
8160 del 15/06/2001, Rv. 547524; Sez. 1, Sentenza n. 6816 del

rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 196 del 10/01/1966, Rv. 320386;
vale la pena aggiungere che la contraria opinione, espressa isolatamente da
Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007, Rv. 599830, deve ritenersi
superata dalla giurisprudenza successiva e comunque non convincente,
soprattutto perché nella motivazione di quella sentenza la tesi qui rifiutata
venne formulata senza il sostegno di alcuna motivazione);
(c) analogamente, il giudice avrà l’obbligo di motivare la propria decisione ed in questo caso per espressa previsione di legge – quando ritenga di
liquidare gli onorari in misura superiore al massimo od inferiore al minimo
(Sez. L, Sentenza n. 564 del 12/01/2011, Rv. 615932; Sez. L, Sentenza n
27804 del 21/11/2008, Rv. 605698).

1.6. Nel caso di specie, il Tribunale ha così motivato la propria decisione di
riduzione delle spese di soccombenza liquidate dal giudice di primo grado:
“l’appello non merita accoglimento, salvo per (…) quanto riguarda la
liquidazione delle spese, palesemente eccessiva e in violazione di legge”.
Segue a tale affermazione una parte non rilevante ai nostri fini, e quindi il
dispositivo, nel quale si legge: “P.q.m. [il Tribunale] riduce la liquidazione
delle spese a:
– C 950 per la Campatelli e a
– C 840 per la Siroti, oltre IVA e CAP”.
Tale statuizione del giudice di merito è evidentemente irrispettosa dei
princìpi elencati al § 1.5: sia di quello secondo cui la liquidazione non può
avvenire in una somma globale, sia di quello secondo cui il dissenso del
giudice dalle somme richieste con la notula o la liquidazione di importi
inferiori al minimo tariffario dev’essere espressamente motivata.

02/07/1999, Rv. 528207, e via risalendo sino alla sentenza “capostipite”,

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

1.7. Il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata ne giustifica
la cassazione: tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
sarebbe superfluo rinviare la causa ad altra sezione del Tribunale di Roma.
E’ dunque possibile esaminare nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2,
c.p.c., quale debba essere la misura delle spese di soccombenza del giudizio

ripetutamente ritenuto da questa Sezione della Corte: da ultimo, con la
sentenza 19.12.2013 n. 3304, non massimata).
A tale esame saranno dedicati i §§ che seguono.

2. Le spese di lite spettanti alla sig.a Marina Campatelli.
2.1. Il difensore della sig.a Marina Campatelli, in esito al giudizio di primo
grado, depositò una nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. non conforme alle
prescrizioni del d.m. 8.4.2004 n. 127.
La notula, infatti, così come trascritta nel nono foglio del ricorso’, è stata
calcolata in base agli importi previsti dal suddetto decreto per le cause di
valore compreso tra 2.600,01 a 5.200 euro.
Tuttavia la misura dei diritti e degli onorari va determinata con riferimento
al valore della causa determinato ai sensi del codice di rito (art. 6, comma 1,
d.m. 127/04). Tale norma, secondo la giurisprudenza di legittimità, va
intesa nel senso che ove la domanda attorea sia accolta, il valore si
determina in base al decisum; ove, per contro, sia rigettata, il valore della
causa si determinerà in base al disputatum, ovvero alla domanda attorea
(ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 10997 del 14/05/2007, Rv. 597415; Sez.
1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2006, Rv. 587441).
Nel caso di specie, la domanda attorea venne accolta ed il Comune di Roma
condannato a pagare alla sig.a Marina Campatelli la somma di euro 2.582:
dunque i diritti andavano calcolati in base ai valori previsti per lo scaglione
compreso tra 1.001 e 2.600 euro, di cui alla Tabella “B” allegata al d.m.
8.4.2004 n. 127.

1

Le pagine del ricorso non sono numerate.

cANt/

di primo grado spettanti in iure a ciascuna delle due ricorrenti (come già

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

Di ciò del resto si mostra consapevole la stessa ricorrente, allorché essa
stessa indica quali tariffe applicabili quelle relative alle cause comprese tra
1.001 e 2.600 euro (così il ricorso, ottavo foglio, ultimo capoverso).
Deve dunque escludersi che la liquidazione delle spese di soccombenza del
giudizio di primo grado possa determinarsi in base alla nota spese

Occorre, di conseguenza, provvedere ad una nuova liquidazione di tali spese.

2.2. Ai fogli 11 e 12 del ricorso la sig.a Marina Campatelli ha chiesto la
liquidazione delle spese di lite qui riassunte, per maggior chiarezza, nella
seguente tabella:

Spese richieste dalla sig.a Marina Campatelli
Diritti
N.

Prestazione

Compenso

1

posizione archivio

45

2

disamina

11

3

atto di citazione

45

4

autentica della firma

11

5

versamento del contributo

11

6

iscrizione della causa a ruolo

11

7

costituzione

11

esame scritti difensivi controparti
8

69

(tre)
esame documentazione prodotta

9
10
11

12

69
dalle controparti (tre)
45

comparsa conclusionale
esame dell’ordinanza sulla

11

competenza per territorio
formazione del fascicolo e

11

dell’indice

13

partecipazione alle udienze (6)

138

14

consultazioni con la cliente

45

15

corrispondenza informativa

45

Pagina 8

depositata dal procuratore della ricorrente dinanzi al giudice di pace.

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16

notifica della citazione

11

17

esame della relata

11

18

intimazione testimoniale

11

19

assistenza alle prove (tre)

69

richiesta del rapporto della polizia
11

municipale

21

esame delle prove

11

22

precisazione delle conclusioni

45

23

esame delle conclusioni di

135

controparte (tre)
24

redazione nota spese

23

Totale diritti

905
Onorari

25

studio della controversia

75

26

consultazioni con la cliente

40

27

ispezione dei luoghi e ricerca
30

documenti
28

costituzione in mora

100

29

redazione atto introduttivo

60

30

partecipazione alle udienze
100

(quattro)
31

assistenza alle prove (tre)

180

32

redazione note conclusive

155

33

discussione

75

Totale onorari

815

Totale generale

1.720

2.3. Le richieste della ricorrente sopra elencate non sono del tutto conformi
a diritto.
Per quanto attiene ai “diritti di avvocato”, non sono dovute (in tutto od in
parte, per quanto si dirà) le voci:
– esame della documentazione prodotta dalle controparti;
– esame dell’ordinanza sulla competenza per territorio;

Pagina 9

PA(i

20

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– corrispondenza informativa.
Per quanto attiene, invece, agli “onorari di avvocato”, in primo luogo ed in
linea generale deve osservarsi che nel nostro caso questi dovranno essere
liquidati nella misura minima prevista dalla tariffa. La controversia ha avuto
infatti ad oggetto una fattispecie tipicamente seriale, che non presentava

Nel merito, rispetto alla pretesa della ricorrente non sono dovute (in tutto
od in parte, per quanto si dirà) le voci:
– ispezione dei luoghi e ricerca dei documenti;
– costituzione in mora;
– discussione.
Ciò per le ragioni che seguono.

2.4. La voce “esame della documentazione prodotta dalle controparti”, di cui
al n. 9 nella tabella che precede, è stata illegittimamente triplicata, in base
evidentemente al presupposto che fosse dovuta per ciascuna delle altre
parti in causa.
Ciò non è corretto, in quanto la voce n. 12 della tariffa professionale forense
contenuta nella Tabella B allegata al d.m. d.m. 8.4.2004 n. 127,
prevedendo che il “diritto” per l’esame della documentazione della
controparte debba essere liquidato in misura fissa, impone, in sede di
liquidazione, di prescindere dalla considerazione del numero dei documenti
esaminati, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 6055
del 13/11/1982, Rv. 423760).
Tale conclusione è corroborata dal rilievo che il legislatore, nel disciplinare in
due distinte voci della tariffa il diritto dovuto – rispettivamente – per l’esame
degli scritti e della documentazione prodotti da controparte, solo per i primi
ha avvertito la necessità di precisare che il diritto è dovuto “per ognuno”, e
cioè per l’esame di ogni scritto.
Allo stesso modo, nella relazione allegata al d.m. 127/04 si precisa (pag. 54
della Gazz. uff. 18.5.2004 n. 95/L, suppl. ordinario) che soltanto per
l’esame degli scritti di controparte si è voluto precisare che il diritto sia
dovuto per ciascuno scritto esaminato.
Per la voce in esame sono pertanto dovuti euro 23 in luogo di euro 69.

Pagina 10

r

alcuna difficoltà né teorica, né pratica.

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

2.5. La voce “esame dell’ordinanza sulla competenza per territorio” (n. 11
nella tabella che precede) non è dovuta, in quanto del tutto estranea alla
Tabella B allegata al d.m. 127/04.
La voce n. 15 della Tariffa infatti subordina il compenso all’esame del

stati accomunati in una unica voce i decreti, le ordinanze e le sentenze, così
come il chiaro riferimento al “dispositivo” di tali provvedimenti, rendono
evidente che il diritto è dovuto solo per l’esame di provvedimenti che
abbiano un contenuto decisorio, perché altrimenti mancherebbe un
“dispositivo” in senso tecnico da esaminare.
Nel caso in esame, invece, la ordinanza del giudice di pace “sulla
competenza” è stato un mero provvedimento ordinatorio, revocabile,
insuscettibile di passare in giudicato.

2.6. La voce “corrispondenza informativa” (n. 15 della tabella che precede)
non è dovuta, mancando agli atti – il cui esame è consentito a questa Corte
in considerazione della natura del vizio denunciato – qualsiasi prova od
indizio che avvocato e cliente abbiano scambiato tale corrispondenza.
Deve quindi trovare applicazione il principio pacifico secondo cui l’esigibilità
dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa previsti dall’art. 22
della Tabella B allegata alla tariffa professionale di cui al d.m. 127/04
“presuppone necessariamente la documentazione e, comunque, la prova
non equivoca dell’effettività della prestazione professionale, la quale non
può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, questo non
implicando necessariamente ed indefettibilmente un’attività informativa
diversa dalle consultazioni con il cliente” (così Sez. 2, Sentenza n. 344
del 10/01/2011, Rv. 616386; nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 13893
del 23/07/2004 (Rv. 574942); Sez. L, Sentenza n. 13539 del 15/09/2003,
Rv. 566867; Sez. 3, Sentenza n. 738 del 23/01/2002, Rv. 551751; Sez. L,
Sentenza n. 6283 del 12/12/1985, Rv. 443392).
Vale la pena aggiungere che la diversa opinione manifestata da Sez. L,
Sentenza n. 21841 del 17/10/2007, Rv. 599551, non fa sussistere in realtà
alcun contrasto giurisprudenziale, in quanto essa venne formulata

“dispositivo di ogni sentenza, decreto o ordinanza”. La circostanza che siano

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

limitatamente all’assistenza giudiziale prestata nelle cause soggette al rito
del lavoro.

2.7. La voce “ispezione dei luoghi e ricerca dei documenti”, di cui al n. 27
della tabella che precede, non è dovuta in quanto non sussiste prova alcuna

2.8. La voce “costituzione in mora”, di cui al n. 28 della tabella che precede
non è dovuta per due ragioni: sia perché non prevista dalla Tabella “A”,
Sezione I, allegata al d.m. 127/04, che disciplina gli onorari di avvocato
dovuti per le cause avanti ai giudici di pace; sia soprattutto perché
comunque superflua, posto che l’attrice domandò al giudice di merito il
risarcimento di un danno causato dal fatto illecito, per il quale il debitore è
in mora ipso facto dal giorno dell’illecito, senza bisogno di alcun atto di
costituzione in mora (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).

2.9. Spettano dunque alla sig.a Marina Campatelli, a titolo di rifusione delle
spese di lite sostenute nel primo grado del presente giudizio:
(A) per i diritti di avvocato, l’importo di euro 803 [ovvero euro 905(46+11+45)1;
(B) per gli onorari di avvocato, l’importo di euro 610 [ovvero euro 815(100+30+75)].
A tali importi dovrà essere aggiunto l’ammontare delle spese esenti (euro
18,18), la cui spettanza non è mai stata in contestazione nel presente
giudizio.

3. Le spese di lite spettanti alla sig.a Laura Siroti.
3.1. Al foglio 12 del ricorso la sig.a Laura Siroti ha chiesto la liquidazione dei
medesimi diritti ed onorari chiesti dall’altra ricorrente, con esclusione
unicamente di cinque voci concernenti altrettanti “diritti di avvocato”: e cioè
quelli dovuti per la notifica, l’intimazione testimoniale, l’iscrizione a ruolo, il
versamento del contributo unificato, la richiesta del rapporto alla polizia
municipale.

dell’effettivo compimento né di alcuna ispezione, né di alcuna ricerca.

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

Anche le richieste della ricorrente, sig.a Laura Siroti, non sono conformi a
diritto.

3.2. In primo luogo, infatti, v’è da rilevare che il giudice di pace accolse la
domanda risarcitoria della sig.a Laura Siroti nella misura di euro 1.500.

e degli onorari spettanti alla ricorrente va determinata in base allo scaglione
di valore compreso tra 600,01 e 1.600 euro: del che si mostrò edotto lo
stesso avvocato della ricorrente, Paolo Mantegazza, il quale nel depositare
la notula dinanzi al giudice di pace individuò correttamente lo scaglione di
valore applicabile (cfr. il ricorso, p. 10).
Tutti gli importi posti a base del calcolo delle spese dovute alla sig.a Laura
Siroti, di cui a pag. 12 del ricorso, andranno pertanto rideterminati in base
alla tariffa prevista per lo scaglione inferiore.

3.3. In secondo luogo, varranno anche per la domanda della sig.a Laura
Siroti le osservazioni già svolte supra, §§ da 2.3 a 2.9, con riferimento alle
analoghe richieste formulate dalla ricorrente sig.a Marina Campatelli.
V’è solo da aggiungere che dalla liquidazione richiesta dalla sig.a Laura
Siroti vanno detratti i diritti richiesti per “esame della relata” (n. 14 di cui
alla tabella che precede), non avendo ovviamente la parte intervenuta
notificato alcun atto alle controparti.

3.4. La misura dei diritti e degli onorari richiesti dalla sig.a Laura Siroti è
riassunta, per maggior chiarezza, nella seguente tabella:

Spese dovute alle sig.a Laura Siroti
Diritti
Compenso
N.

Prestazione

1

Richiesto

Dovuto

posizione archivio

45

39

2

disamina

11

10

3

atto di intervento

45

39

4

autentica della firma

11

10

Pagina 13

Pertanto, in virtù del principio già esposto supra, § 2.1, la misura dei diritti

5
6

7

costituzione
esame scritti difensivi controparti
(tre)
esame documentazione prodotta

11

10

69

57

69

19

45

39

11

non dovuto

11

10

dalle controparti (tre)
8

comparsa conclusionale
esame dell’ordinanza sulla

9

10

competenza per territorio
formazione del fascicolo e
dell’indice

11

partecipazione alle udienze (6)

138

114

12

consultazioni con la cliente

45

39

13

corrispondenza informativa

45

non dovuto

14

esame della relata

11

non dovuto

15

assistenza alle prove (tre)

69

57

16

esame delle prove

11

10

17

precisazione delle conclusioni

45

39

135

117

23

19

850

628

18
19

esame delle conclusioni di
controparte (tre)
redazione nota spese
Totale diritti

Onorari
20

studio della controversia

75

55

21

consultazioni con la cliente

40

30

30

non dovuto

ispezione dei luoghi e ricerca
22

documenti

23

costituzione in mora

100

non dovuto

24

redazione atto di intervento

60

45

100

80

partecipazione alle udienze
25

(quattro)

26

assistenza alle prove (tre)

180

105

27

redazione note conclusive

155

150

28

discussione

75

non dovuto

Pagina 14

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

Totale onorari

465

815

Totale generale

1.093

3.3. Spettano dunque alla sig.a Laura Siroti, a titolo di rifusione delle spese
di lite sostenute nel primo grado del presente giudizio:

(B) per gli onorari di avvocato, l’importo di euro 465;
e così in totale euro 1.093. A tale importo vanno aggiunte le spese
documentate, pari ad euro 3,25.

4. Sugli importi dovuti alle due ricorrenti, e come sopra liquidati, dovranno
essere aggiunte:
– le spese generali di cui all’art. 14 d.m. 127/04;
– l’imposta sul valore aggiunto ed i contributi previdenziali dovuti secondo la
normativa fiscale e previdenziale vigente ratione temporis.

4.1. La condanna alla rifusione delle spese di primo grado in favore delle
odierne ricorrenti va pronunciata unicamente nei confronti del Comune di
Roma e della STA – Società Trasporti Automobilistici.
Soltanto queste due persone giuridiche, infatti, nel giudizio di primo grado
vennero condannate alla rifusione delle spese nei confronti dell’attrice e
dell’intervenuta, né queste ultime hanno proposto ricorso avverso la
statuizione con cui si è escluso l’obbligo della Tecnosistemi di rifondere loro
le spese di lite.

4.2. Infine, va rilevato che nessuna richiesta di distrazione delle spese è
stata reiterata in questa sede. Tale omissione deve far presumere una
rinuncia ad essa, secondo quanto già ritenuto – sia pure in diversa
fattispecie – da Sez. L, Sentenza n. 5850 del 08/10/1983, Rv. 430697. La
condanna dunque andrà pronunciata a favore delle parti sostanziali, senza
distrazione in favore dei legali che le rappresentarono in primo grado.

4.3. Il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito.

Pagina 15

(A) per i diritti di avvocato, l’importo di euro 628;

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

5. Il ricorso incidentale della Tecnosistemi Sonet.
5.1. La società Tecnosistemi Sonet s.r.l. ha proposto ricorso incidentale
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in base a due motivi.
Col primo lamenta il vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) della

responsabilità della stessa Tecnosistemi; col secondo lamenta la nullità
processuale (art. 360, n. 4, c.p.c.) nella parte in cui la sentenza impugnata
non avrebbe preso in esame il motivo d’appello concernente la stima del
danno liquidato alla sig.a Laura Siroti 2 .

5.2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, per mancanza del quesito di
diritto con riferimento al secondo motivo, e della chiara indicazione del
“fatto controverso” con riferimento al primo motivo, secondo le previsioni
dell’art. 366 bis c.p.c..

6. Le spese dei giudizi di appello e di legittimità.
5.1. Sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti sia
le spese del giudizio di appello, sia le spese del giudizio di legittimità.

5.2. La prima di tali ragioni è che sia la sig.a Campatelli che la sig.a Siroti
hanno domandato in primo grado la rifusione di spese di lite quantificate
rispettivamente in euro 3.598 e 2.501.
Si è visto tuttavia come i rispettivi crediti fossero inferiori di oltre la metà
rispetto a quanto preteso (1.413 euro per la sig.a Campatelli, 1.093 per la
sig.a Siroti).
Troverà dunque applicazione il tradizionale principio, secondo cui lo iato tra
petitum e decisum può costituire un valido motivo per la compensazione
delle spese, in base alla massima d’esperienza secondo cui meno esose
pretese del creditore favoriscono di norma l’adempimento spontaneo del
debitore, e di conseguenza evitano la necessità della lite.

2

Indicata nel controricorso come “Anna Siroti”, deve ritenersi per evidente lapsus calami.

sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistere una

R.G.N. 7271/08+11391/08
Udienza del 7 novembre 2013

5.3. La seconda di tali ragioni è che l’attrice e l’intervenente in primo grado,
pur trovandosi in una posizione processuale unica, hanno scelto senza
ragioni apparenti di agire separatamente munendosi ciascuna di un legale
diverso, così aggravando ingiustificatamente il costo del processo.

la Corte di cassazione, visto l’art. 384, comma secondo, c.p.c.:
-) cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito:
-) condanna il Comune di Roma e la STA – Servizi Trasporti Automobilistici
s.p.a., in solido, al pagamento in favore della sig.a Marina Campatelli, a
titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, della
somma di euro 803 per diritti di avvocato, euro 610 per onorari di avvocato,
euro 18,18 per spese esenti; oltre IVA, contributo previdenziale e spese
generali ex art. 14 d.m. 127/04;
-) condanna il Comune di Roma e la STA – Servizi Trasporti Automobilistici
s.p.a., in solido, al pagamento in favore della sig.a Laura Siroti, a titolo di
rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, della somma di euro
628 per diritti di avvocato, euro 465 per onorari di avvocato, euro 3,25 per
spese esenti; oltre IVA, contributo previdenziale e spese generali ex art. 14
d.m. 127/04;
-) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del grado di
appello e di quello di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2013.

P.q.m.

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