Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1972 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11709/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonino Ciafardini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1814/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità della sentenza avendo il decidente omesso totalmente di pronunciarsi circa la sussistenza nella specie delle condizioni per far luogo al riconoscimento della protezione sussidiaria nei casi regolati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), pronunciandosi unicamente in relazione alla fattispecie dell’art. 14, lett. c; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiara quantunque a situazione interna del paese di provenienza sia stata resa nota a livello internazionale dai report di ONU e di altre organizzazioni di assistenza internazionali; 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del vizio della sentenza per motivazione contraddittoria e/o apparente non essendo percepibile il fondamento della decisione, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria quantunque a tal fine si renda necessario valutare la condizione in cui il ricorrente potrebbe venire a trovarsi per effetto del rimpatrio, risultando privo di una rete familiare, bisognevole di un nuovo radicamento sociale ed esposto perciò al rischio di non potere esercitare i diritti umani fondamentali e ciò a fronte invece della dimostrata volontà di inserirsi nel contesto sociale del paese di accoglienza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Pur dando atto che il ricorrente aveva inteso sollecitare la pronuncia della Corte d’Appello anche in relazione alle ipotesi mentovate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b) la sentenza da essa pronunciata ha inspiegabilmente omesso di statuire al riguardo limitandosi ad enunciare le ragioni del pronunciato rigetto in relazione alla fattispecie dell’art. 14, lett. c), così esponendosi inevitabilmente al vizio denunciato e alla conseguente sua cassazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente, censurando la motivazione con la quale la Corte d’Appello ha disatteso il gravame in relazione all’unica fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 oggetto di scrutinio, si è astenuto dall’illustrare le ragioni di critica limitandosi ad osservare che “la situazione in Ghana è stata resa nota a livello internazionale dai report di ONU ed altre organizzazioni di assistenza internazionali, da Amnesty International ed Human Rights Watch”, senza aggiungere nessun’altra notazione che valga a salvare il motivo dall’inevitabile preclusione discendente dall’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

4. Il terzo motivo è inammissibile sostanziandosi nell’indiretta perorazione a procedere ad una rinnovata valutazione del sottostante quadro istruttoria, come tale estranea ai fini del giudizio di legittimità.

Al riguardo il giudice territoriale, non senza pure nascondere le proprie perplessità circa l’attendibilità dei fatti narrati dal ricorrente, ha comunque evidenziato, dando prova in tal modo di non prescindere dal parametro interpretativo enunciato in materia da questa Corte, che “nella situazione personale del ricorrente non sussistono i presupposti per la tutela minore, ove si consideri la situazione di stabilità del Ghana, in cui le ragioni di sicurezza personale rappresentate dall’appellante (pericolo di subire vendette private) possono trovare adeguata tutela da parte delle autorità locali”.

La trascritta motivazione, che esclude dunque che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa vedersi esposto ad una privazione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti umani tale che ne risulti compromesso il nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, si muove dunque nel solco del giudizio comparativo sotteso al riconoscimento della protezione umanitaria, di guisa che il motivo, in disparte da ulteriori ragioni di inammissibilità, segnatamente, argomentabili in relazione allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, è espressione di un mero dissenso motivazionale non sindacabile da parte di questa Corte.

5. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, inammissibili risultando il secondo ed il terzo.

Cassandosi perciò l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i restanti motivi; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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