Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1972 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Agricola Olearia Archinà s.r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Ascrea 18, presso lo

studio dell’avv. Dell’Acqua Gaetano, dal quale è rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 129/05/07 depositata il 07/06/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Agricola Olearia Archinà s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR del Lazio, di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento, il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 3/10/06 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento nn. (OMISSIS) per iva, irpeg ed irap 1998. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non si sarebbe pronunciata in ordine alle eccezione – formulata dall’Agenzia con l’atto di appello – con la quale si rilevava che il ricorso era stato accolto dalla CTP sulla base di un motivo non dedotto dalla contribuente. La censura è fondata. Dalla sentenza impugnata non risulta esaminata l’eccezione predetta avendo la CTR affermato unicamente “l’appello dell’Ufficio non può trovare accoglimento.

Come rilevato in primo grado con motivazione condivisa da questa Commissione, l’Amministrazione Finanziaria era decaduta dal diritto di far valere la propria pretesa come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10 del 7/1/2004”.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo e terzo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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