Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1972 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1972 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 26/01/2018

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7110-2012 proposto da:
RIGANTI CLARA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA LUIGI PIRANDELLO 67, presso lo
studio dell’avvocato SABR1NA BELMONTE,
rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO
FEDELI;
– ricorrente –

2017
2851

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

hup://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavisjsp

05/12/2017

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DI VARESE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;
– controricorrente avverso

la

sentenza

n.

6/2011

della

COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il
25/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 22/11/2017 dal
Gonsi liere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

http://10.2.239.81/S1CCivileWEB/redazionesentenzavisjsp

05/12/2017

Rilevato che:
§ 1.

Clara e Laura Riganti propongono tre motivi di ricorso per la

cassazione della sentenza n. 6/11/11 del 25 gennaio 2011 con la quale la
commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della prima
decisione, ha ritenuto legittimo – sebbene per il minor valore di euro
271.680,00, rispetto al valore inizialmente accertato in euro 790.400,00 –

ottobre 2005; atto con il quale esse avevano acquistato da Tebaldo Peroni
Ranchet, al prezzo dichiarato di euro 75.000,00, terreni in Comune di
Cassano Magnago (VA), già destinati a bosco ceduo.
Resiste con controricorso l’amministrazione finanziaria.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
§ 2.

Il ricorso per cassazione così introdotto non risulta essere stato

notificato altresì al venditore Tebaldo Ranchet Peroni, anch’egli parte nel
giudizio d’appello definito – sui ricorsi introduttivi riuniti di tutti i
contribuenti – con la sentenza CTR qui impugnata.
Ciò impone l’integrazione del contraddittorio di legittimità nei confronti di
quest’ultimo, vertendosi di litisconsorzio di natura processuale comportante
la necessità di definizione della lite nei confronti di tutte indistintamente le
parti contraenti in causa.

Pqm
La Corte
v.ti gli artt.331 e 371 bis cpc;
rinvia

a

nuovo

ruolo,

disponendo

l’integrazione

del

contraddittorio, a cura della parte ricorrente, nei confronti di
Tebaldo Ranchet Peroni, entro il termine di giorni novanta dalla
comunicazione della presente ordinanza;
si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
22 novembre 2017.

l’avviso di rettifica e liquidazione loro notificato in relazione ad atto 4

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