Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19719 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19719 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 28260-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente
contro

COMMERCIALE INTERNAZIONALE ELETTRONICA SRL;
– intimato –

Nonché da:
COMMERCIALE INTERNAZIONALE ELETTRONICA SRL in persona
dell’Amministrazione Unico pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 28/08/2013

domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso
studio

dell’avvocato

MOCCI

ERNESTO,

che

lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONE
GREGORIO, FONTANA VALERIA GRAZIA BRUNA giusta delega
a margine;
– controricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE DOGANE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 89/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 09/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che
ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LEONE che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale,
inammissibilità ricorso incidentale condizionato.

contro

Svolgimento del processo

A seguito di notifica di dieci avvisi di rettifica

dall’Agenzia delle Dogane Direzione di Genova,
relativi a cinque operazioni di importazione da
Taiwan da parte della Iteq Corporation, tramite il
rappresentante fiscale COMMERCIALE INTERNAZIONALE
ELETTRONICA srl (di seguito Com.int.e1) di fogli e
nastri su supporto di rame rinforzati con fibre di
vetro, veniva disposto il recupero del maggior
dazio doganale per un importo di euro 10.510,00
oltre sanzioni e dell’IVA relativo alla differente
classificazione, in quanto il prodotto era
destinato a fabbricare circuiti stampati e pertanto
conteneva fibra di vetro con resina epossidica che
funge da supporto ai fogli di rame, mentre
l’esenzione dal dazio spettava solo ai prodotti non

dell’accertamento, emessi nel giugno 2005

contenenti resina epossidica ma piuttosto
politetrafluoroetilene, comunemente detto TEFLON.
La società Comintel srl, rappresentante fiscale
della società importatrice Iteq Corporation di
Taiwan, presentava ricorso avverso i suddetti
avvisi di rettifica davanti alla Commissione
1

m

Tributaria provinciale di Genova,

nel quale

lamentava l’erronea classificazione nella tariffa
applicata dall’autorità doganale che, in altre

effettuate in altri periodi presso altre dogane si
era comportata diversamente, nonché l’errore
commesso

dall’Ufficio

che

giustificava

l’applicazione dell’art. 220 cdc.
La Commissione tributaria

provinciale di Genova

con sentenza nr.336/08/2006 accoglieva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Dogane di Genova, la Commissione tributaria
regionale della Liguria, con sentenza nr.89/06/09
depositata in data 9/10/2009, confermava la
sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della
Commissione Tributaria regionale della Liguria ha
proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle

operazioni di importazione del tutto analoghe,

Dogane di Genova con due motivi ed ha resistito la
Comintel srl con controricorso e ricorso
incidentale affidato ad un unico motivo e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo di ricorso la
ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta
2

\fr

violazione

e

falsa applicazione

dell’art. 220 lett. b) del codice doganale
comunitario REG.CEE 2913/1992 del 12/10/1992
in relazione all’art. 360 nr.3 cpc nonché
insufficiente motivazione in ordine ad un

all’art. 360 nr. 5 cpc. in quanto la CTR ha
ritenuto applicabile alla fattispecie l’art.
220 CDC, e quindi non dovuti i maggiori
diritti doganali e le relative sanzioni,
poichè l’errore di classificazione della merce
da parte dell’importatore sarebbe stato
determinato da un precedente errore di
classificazione di merce dello stesso tipo
compiuto dall’Amministrazione doganale per
operazioni analoghe effettuate da altre ditte,
senza tuttavia motivare in ordine alla
riconoscibilità dell’errore eventualmente
compiuto dall’Amministrazione doganale nel
classificare la merce in modo differente.

fatto decisivo e controverso in relazione

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la
Comintel srl denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art.57 d.l.gs 546/1992 ed
art.17 legge 639/1992, art. 21 sesta direttiva
CEE del 17/5/1977, art. 81 cpc ed artt.4, 18 e
201 codice doganale comunitario, in relazione
3

\P

all’art. 360 nr.

3 cpc, in quanto

l’avviso di rettifica è stato redatto e
notificato alla Comintel srl nella sua qualità
di rappresentante fiscale della ditta ITEQ
Corporation di Taiwan, mentre la ricorrente

relazione al debito IVA e non anche in
relazione ai diritti di confine, per i quali
risponde solo l’importatrice ITEQ Corporation,
destinataria della merce, in nome e per conto
della quale agiva la Comintel srl.

3. Il motivo sul quale si fonda il ricorso
incidentale è inammissibile in quanto non
risulta proposto nel ricorso introduttivo,
come si evince dalla lettura della sentenza
qui appellata della Commissione Tributaria
regionale la quale, a sua volta, aveva già
dichiarato inammissibile il suddetto motivo in

incidentale è legittimata passiva solo in

quanto ” eccezione avanzata per la prima volta
davanti al giudice di appello”. In ogni caso
il motivo risulta infondato anche nel merito
in quanto, secondo l’orientamento di questa
Corte, “in tema di diritti doganali, il
rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17
4

m

del

d.P.R.

26

ottobre 1972,

n.

633, di un operatore straniero ai fini
dell’I.V.A. all’importazione, la cui ragione
sociale sia contenuta nell’apposito riquadro
della bolletta doganale, è responsabile in

doganali avendo partecipato nella catena
dell’introduzione della merce nello Stato
derivando,

dagli

artt.

201

e

64

del

Regolamento Consiglio CEE 12 ottobre 1992 n.
2913 e dall’art. 38 del d.P.R. citato, la
regola secondo cui ogni soggetto che
legittimamente indicato nella dichiarazione
doganale – si trovi collegato in termini 410.02.
fisici che giuridici con le merci che
transitano per la linea doganale e partecipi in qualsivoglia qualità

all’introduzione

delle merci medesime nel territorio dello
Stato è coinvolto nel vincolo di solidarietà
per il pagamento dell’imposta doganale. (Sez.
5, Sentenza n. 29585 del 29/12/2011.

4. I due motivi di ricorso principale possono
essere trattati congiuntamente, in quanto
strettamente connessi tra loro, e devono
essere accolti. In ordine alla violazione e
falsa applicazione dell’art. 220 CDC occorre
5

solido con l’importatore anche per i dazi

premettere che “in
imposizione

tema

fiscale

delle

di
importazioni,

l’esenzione prevista dall’art. 220, secondo
comma, lett. b), del Reg. CEE n. 2913 del 1992
(cosiddetto Codice doganale comunitario), che

dell’obbligazione doganale in presenza di un
errore dell’autorità doganale e della buona fede
dell’operatore, intende tutelare il legittimo
affidamento del debitore circa la fondatezza
degli elementi che intervengono nella decisione
di recuperare o meno i dazi. Per essere
applicata, essa richiede un compiuto esame da
parte del giudice sulla ricorrenza della buona
fede che deve essere dimostrata dal soggetto che
intende avvalersi dell’agevolazione, attraverso
la prova della sussistenza cumulativa di tutti i
presupposti indicati dalla norma perchè resti
impedito il recupero daziario, ed in
particolare: a) un errore imputabile alle
autorità competenti; b) un errore di natura tale
da non poter essere riconosciuto dal debitore in
buona fede, nonostante la sua esperienza e
diligenza, ed in ogni caso determinato da un
comportamento attivo delle autorità medesime,
non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni

6

preclude la contabilizzazione a posteriori

inesatte

dell’operatore; e)

l’osservanza da parte del debitore di tutte le
disposizioni previste per la sua dichiarazione
in dogana dalla normativa vigente. (Sez. 5,
Sentenza n. 15297 del 10/06/2008).

CTR ha ravvisato nella fattispecie un errore
occulto commesso in via autonoma dalle Autorità
Doganali locali in quanto, nel caso in esame,
l’errore delle Autorità Doganali che ha impedito
l’immediata riscossione del tributo non era di
natura tale da non poter essere ragionevolmente
scoperto dal debitore in buona fede, e ciò sia
per la natura di operatore professionale
dell’importatore, sia perché la differente
classificazione della merce emergeva con
certezza, sulla base della normativa esistente,
dalla natura delle merci coerentemente con la
normativa doganale. L’esenzione prevista
dall’art. 220, secondo coma, lett. b), del

5.A tale proposito erroneamente la sentenza della

Codice doganale comunitario, che preclude la
contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione
doganale in presenza di un errore dell’autorità
doganale e della buona fede dell’operatore,
presuppone lo stato soggettivo di buona fede,di
cui il debitore deve dare prova, mentre

7

ei■

all’Autorità

doganale

incombe

esclusivamente l’onere di dare dimostrazione
delle

irregolarità

presentate

o

delle

della

certificazioni

inesattezza

della

classificazione, atteso che qualsiasi

principio il recupero a posteriori.
6. Per quanto sopra il ricorso principale deve
essere accolto mentre deve essere dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale. La causa
può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non
richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese del giudizio di merito, mentre le
spese del giudizio di legittimità vanno poste a
carico della società contribuente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale,

irregolarità o inesattezza autorizza in via di

accoglie il ricorso principale,decidendo nel merito
rigetta il ricorso introduttivo e condanna Comintel
srl al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in

e

2.050,00 oltre spese prenotate a

debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 19/2/2013

8

o,

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