Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19719 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3715/2008 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6637/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/02/2007 r.g.n. 5028/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 ottobre 2006 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 27 giugno 2001, ha dichiarato il diritto di S.E. alla pensione di inabilità a decorrere dal settembre 2003, condannando l’I.N.P.S. al pagamento di tale prestazione con interessi e rivalutazione monetaria. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza sulla base dell’espletata consulenza tecnica medico legale d’ufficio, ribadita con un supplemento di relazione a seguito delle contestazioni dell’assicurata.

La S. propone ricorso per cassazione fondato su unico motivo. La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Il collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la S. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 116, 414, 420, 421, 437, 442 e 445 cod. proc. civ., nonchè della L. n. 222 del 1984, art. 2 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, nel determinare la decorrenza della riconosciuta prestazione, non avrebbe tenuto conto delle puntuali osservazioni critiche svolte dall’appellante corredate da documentazione proveniente da strutture pubbliche attestanti una decorrenza dell’inabilità da epoca molto precedente a quella riconosciuta.

Il ricorso è inammissibile.

Il quesito di diritto proposto dalla ricorrente risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v.

fra le altre Cass. 4-1-2001 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Soccombendo l’assicurato, nulla si dispone sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in quanto il giudizio è stato introdotto con ricorso del 19 giugno 2002, e quindi in epoca anteriore alla modifica di tale norma.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA