Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19719 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22875-2018 proposto da:

SO.FARMA.MORRA SPA con unico socio, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE CARRANO (raffaele.carrano pecstudio.it);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS DI C.S.;

FALLIMENTO DI C.S.

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositato il

11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS). s.a.s. di C.S. e del Fallimento del socio accomandatario C.S., proposta da So.Farma.Morra S.p.a con unico socio contro l’esclusione del proprio credito di Euro 27.602,29 per difetto di prova circa la fornitura di merce.

2. Avverso detta decisione la So.Farma.Morra ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1510 c.c., comma 2, per avere il tribunale “ritenuto il venditore non liberato dall’obbligo di consegna della merce nel momento in cui ha rimesso i beni al vettore”.

5. La censura è fondata.

5.1. Il tribunale ha invero reputato insufficiente la prova del passaggio della merce al vettore, ritenendo altresì necessaria la dimostrazione della consegna della stessa al destinatario.

5.2. Tale conclusione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui “in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il venditore trasferisce all’acquirente – salvo patto contrario – la proprietà dei beni medesimi” (Cass. 13377/2018; cfr. Cass. 16961/2014, 2817/1999), sicchè, non essendo emerso in alcun modo l’esistenza di detto patto contrario, la decisione va cassata con rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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