Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19719 del 22/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19719
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22875-2018 proposto da:
SO.FARMA.MORRA SPA con unico socio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
RAFFAELE CARRANO (raffaele.carrano pecstudio.it);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SAS DI C.S.;
FALLIMENTO DI C.S.
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositato il
11/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS). s.a.s. di C.S. e del Fallimento del socio accomandatario C.S., proposta da So.Farma.Morra S.p.a con unico socio contro l’esclusione del proprio credito di Euro 27.602,29 per difetto di prova circa la fornitura di merce.
2. Avverso detta decisione la So.Farma.Morra ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.
3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1510 c.c., comma 2, per avere il tribunale “ritenuto il venditore non liberato dall’obbligo di consegna della merce nel momento in cui ha rimesso i beni al vettore”.
5. La censura è fondata.
5.1. Il tribunale ha invero reputato insufficiente la prova del passaggio della merce al vettore, ritenendo altresì necessaria la dimostrazione della consegna della stessa al destinatario.
5.2. Tale conclusione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui “in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il venditore trasferisce all’acquirente – salvo patto contrario – la proprietà dei beni medesimi” (Cass. 13377/2018; cfr. Cass. 16961/2014, 2817/1999), sicchè, non essendo emerso in alcun modo l’esistenza di detto patto contrario, la decisione va cassata con rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020