Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19719 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7462-2018 proposto da:

TERMOMECCANICA ECOLOGICA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

34-B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, rappresentata

e difesa dall’avvocato DARIO CUOMO;

– ricorrente –

contro

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA SOCIO

AMBIENTALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 19926/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 10/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza depositata il 10/8/2007, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Termomeccanica Ecologica s.p.a. nei confronti del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, rilevando che il primo motivo del ricorso principale era fondato sul documento “stato di consistenza-relazione finale” del 23/2/2004, con cui la struttura commissariale aveva quantificato il corrispettivo per l’acquisizione delle parancole, ancora infisse in prossimità degli scavi ed il secondo motivo, sulla documentazione a firma del Commissario di Governo, del 6/7/2004, avente ad oggetto la circostanza che le parancole erano di proprietà di terzi;

che detti documenti non erano stati allegati al ricorso, per il primo, non si precisava la collocazione, per il secondo, non si dava specifico conto del contenuto dello stesso, nè si spiegavano le ragioni della decisività.

Termomeccanica Ecologica ha proposto ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4, illustrato con memoria.

Il Commissario delegato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente si duole del fatto che la pronuncia in oggetto sia stata resa sulla base di “un evidente errore, laddove la Corte ha ritenuto che, in difetto di specifica allegazione dei due documenti sui quali si appuntavano i motivi di ricorso, il ricorso stesso dovesse essere dichiarato inammissibile”; con riferimento al primo motivo, sottolinea che la censura non aveva ad oggetto la sussistenza di un determinato documento, la cui produzione ed il cui contenuto erano pacifici, bensì l’interpretazione del documento, il cui contenuto era stato riportato alle pagine 12, 13 e 14 del ricorso per cassazione; con riferimento al secondo, assume che la comunicazione a firma del Commissariato di Governo, del 6/7/2004, n. prot. (OMISSIS) era puntualmente richiamata e ne era stata indicata la presenza nei gradi di merito, quale doc. allegato alle note ex art. 183 c.p.c., comma 5, depositate il 15/5/2007; aggiunge che detto documento era stato sottoposto al Collegio d’appello in fase di discussione orale, per agevolare la discussione.

Il ricorso è inammissibile.

E’ stato di recente ribadito che: “L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (così la pronuncia n. 442 del 11/01/2018).

Ora, questa Corte nell’ordinanza 19926/2017 ha specificamente affermato che i due documenti non erano stati allegati al ricorso, che del primo, non era stata indicata la collocazione e che, quanto al secondo, non era stato dato conto del contenuto nè indicate le ragioni di decisività.

A fronte di detti specifici rilievi, la doglianza della ricorrente è intesa a far valere la mancata interpretazione del primo documento, affermandosene in via del tutto labiale il contenuto incontestato dello stesso, censura che neppure in tesi potrebbe configurare l’errore revocatorio, dato che quel di cui si duole la parte al più potrebbe configurare errore di diritto (e, tra l’altro, si noti come sulla questione della produzione del documento vi sia stata la chiara decisione della Corte, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4).

Nella sostanza, la ricorrente si duole di altro rispetto alla inosservanza di dette norme, per come interpretate da questa Corte.

Quanto al secondo documento, oltre a rilevare la specifica decisione sul punto, deve ritenersi in via del tutto preclusiva di ogni ulteriore rilievo (ed anche a ritenere correttamente indicata la produzione in oggetto) che l’ordinanza ha ritenuto a riguardo la mancata indicazione del contenuto e delle ragioni di decisività della produzione, chiari rilievi che di per sè valgono a privare di ogni profilo di decisività la doglianza oggi veicolata con il ricorso per revocazione.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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