Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19719 del 17/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 17/09/2010), n.19719
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PAMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.N., rappresentato e difeso dagli Avv. Delirio Luigi e
Giulio Ragazzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del
secondo in Roma, piazzale Clodio n. 18;
– ricorrente –
contro
COMUNE di SESTU (CA) in persona del sindaco pro – tempore,
rappresentato e difeso, in virtù di delibera della Giunta Municipale
del 26 novembre 2005, dall’Avv. Cerasa Ettore, nel cui studio in
Roma, via del Viminale 43, è elettivamente domiciliato;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della sentenza n. 29/4/04 della
commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata l’8
luglio 2004, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
consigliere relatore Dott. Renato Polichetti;
udito, per il Comune resistente l’Avv. Ettore Cerasa, il quale ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso in conformità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.N. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria della Sardegna con la quale era stato rigettato il suo appello contro la decisione della commissione tributaria provinciale di Cagliari n. 136/06/2003. Con quest’ultima era stato rigettato il ricorso del M. avverso gli avvisi di accertamento del Comune di Sestu, coi quali veniva richiesta una maggiore ICI su aree fabbricabili per gli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base di valori medi determinati con delibere della giunta municipale n. 338 del 7 settembre 1998 e del commissario prefettizio n. 16 del 6 settembre 1999 e n. 94 del 13 febbraio 2000.
Il contribuente lamentava la illegittima retroattiva applicazione di tali delibere. Secondo la commissione regionale non si era verificata la dedotta decadenza di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 39; inoltre,le indicate delibere avevano legittimamente determinato l’effettivo valore delle aree per gli anni in contestazione.
Il Comune non ha proposto controricorso, ma ha soltanto presentato conclusioni orali all’udienza.
MOTIVI DEL RICORSO E
Diritto
MOTIVI DEL RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, il ricorrente lamenta che l’imposta era stata regolarmente pagata nella misura stabilita dal Comune per gli anni in contestazione e che, pertanto, deve ritenersi illegittima l’applicazione retroattiva della rivalutazione delle aree. Inoltre, secondo l’art. 74, non erano comunque dovuti sanzioni ed interessi.
2.2. La censura è infondata. Non trattandosi di atti di attribuzione di rendita catastale adottati anteriormente al 31 dicembre 1999, correttamente il comune aveva commisurato l’ICI dovuta ” tempo per tempo”. Secondo la L. n. 342 del 2000, art. 74, la notifica degli atti attributivi di nuovi valori costituisce condizione di validità soltanto per gli atti impositivi emessi sulla base di rendite attribuite dopo il 31 dicembre 1999. Il Collegio si uniforma ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Sezione (v. sentenze n. 9203/2007 e 21970/2009).
Per quanto riguarda la censura svolta dal ricorrente in relazione all’avvenuta applicazione di un valore determinato in un atto del 2000, la stessa difetta, inoltre, di autosufficienza, non avendo indicato in modo specifico se le delibere comunali siano state adottate sulla base di state, in particolare, le innovazioni introdotte con la delibera commissariale adottata nel 2000. Il Collegio richiama la già citata sentenza n. 21970/2009, secondo cui il regime stabilito dall’art. 74, e in particolare il discrimine tra valori attribuiti prima del 31 dicembre 1999 e quelli attribuiti successivamente opera (anche ai fini dell’applicazione di sanzioni ed interessi) soltanto per gli atti di attribuzione di rendita emanati dall’ufficio competente (all’epoca, l’U.T.E.), e non per le determinazioni del comune, il quale può svolgere una autonoma attività di controllo della congruità di versamenti effettuati dal contribuente.
2.3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Considerata l’inesistenza di una consolidata giurisprudenza all’epoca dell’instaurazione della controversia e della proposizione del ricorso il Collegio ritiene di compensare le spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010