Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19719 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.08/08/2017),  n. 19719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12291-2016 proposto da:

N.F., M.E., M.G., S.L.,

M.P., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTO STABILE;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona dei

curatori” elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso

lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SILVIO MAROZZI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 4545/2016 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

il signor N.F. e gli altri soggetti indicati in epigrafe propongono ricorso, affidato a sei motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale è stata rigettata la loro domanda di rivendica di un bene alienato alla società, dichiarata fallita, “Grillo di Gasperi Giovanni e c.”, in particolare disattendendo la tesi secondo cui, per mancato avveramento delle condizioni, di natura sospensiva, apposte all’atto di compravendita stipulato in data 11 marzo 2013, la proprietà del bene non sarebbe stata mai trasferita;

resiste con controricorso la curatela del Fallimento; le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, in quanto attengono a questione (annullabilità del contratto per dolo e relative prove) dichiarata inammissibile nel provvedimento impugnato, meramente riproposta, senza che risulti specificamente censurato il giudizio di inammissibilità al riguardo formulato dal Tribunale; il terzo, il quarto e il quinto motivo, che attengono alla tesi del mancato trasferimento della proprietà, per non essersi avverate le condizioni previste nell’atto di compravendita, involgono nell’interpretazione del contratto resa nella decisione impugnata, senza che siano specificati i criteri ermeneutici che sarebbero stati violati e suggerendosi fra l’altro una soluzione (l’atto di ricognizione dell’avveramento delle condizioni costituirebbe, a sua, volta, una condizione sospensiva) che non appare di certo dotata di maggiore plausibilità rispetto a quella accolta dal Tribunale, secondo cui “la semplice lettura dell’art. 7 dell’accordo dell’11.3.2013 evidenzia come uniche condizioni siano esclusivamente quelle di cui ai nn. 1, 2, 3), giammai anche il successivo atto ricognitivo”;

il sesto mezzo, attinente al regolamento delle spese processuali, non appare fondato, essendo stato correttamente applicato il principio fondato sulla soccombenza;

le spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore dell’Erario (essendo il controricorrente ammesso al patrocinio in favore dello Stato), parimenti seguono detto principio.

PQM

 

Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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