Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19718 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19718 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 5150-2018 proposto da:
AWAD FAROUK MOHAMED IBRAIM ABOUELMAGD,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CESARE PAVESE 141,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VALENZA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
ZAMBROTTI;
– ricorrente Contro
PREFETTURA DI FROSINONE;
– intimata avverso l’ordinanza n. 316/2017 del GIUDICE DI pAcE di
FROSINONE, depositata il 29/12/2017;

Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Frosinone, con ordinanza del

provvedimento di espulsione adottato il 7.11.2017 nei confronti
di Awad Farouk Mohamed Ibrairn Abouelmagd, che ricorre sulla
base di due motivi. La prefettura non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, con cui si denuncia il difetto assoluto di
motivazione sulla dedotta invalidità del provvedimento perché
notificato in copia semplice non recante attestazione di
conformità all’originale, è fondato: l’affermazione secondo cui
alcuni motivi di doglianza, e tra di essi quello in esame, “sono
stati ritenuti infondati dalla Suprema Corte per cui non si
ritiene di argomentare ulteriormente” costituisce infatti una
motivazione apparente.
2. Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione
dell’art. 1 della L. n. 1423 del 1956 e 13 TU n. 286 del 1998 è,
invece, inammissibile. 3. L’ordinanza impugnata non tratta
della

questione

relativa

all’omessa

traduzione

del

provvedimento di espulsione nella lingua conosciuta
dall’espellendo ed il ricorrente non riporta come e quando la
relativa questione sarebbe stata oggetto di censura in sede di
opposizione, talchè la stessa è nuova. 4. Il profilo secondo cui
il GdiP non avrebbe scrutinato la sintomaticità della vicenda
addebitata ad esso ricorrente ai fini della prognosi di effettiva e
reale pericolosità è generico: il ricorso non riproduce il
provvedimento di espulsione opposto e neppure si fa carico di
enunciare le vicende giudiziarie del ricorrente, documentate
Ric. 2018 n. 05150 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-2-

29.12.2017, ha rigettato l’opposizione avverso il

dall’amministrazione,

alle

quali

si

riferisce

l’ordinanza

impugnata.
5. L’ordinanza va cassata in relazione al primo motivo, con
rinvio, anche per le spese, al Giudice di Pace di Frosinone in
persona di diverso Magistrato.

Accoglie il primo motivo, inammissibile il secondo, cassa e
rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Frosinone in
persona di diverso Magistrato.
Così deciso in Roma, il 10.7.2018.

P.Q.M.

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