Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19718 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 17/09/2010), n.19718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DRESSER ITALIANA s.r.l., con sede a (OMISSIS), rappresentata e difesa

dagli Avv. Verta Luigi Giuseppe e Claudio Pompei ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Crescenzio 91;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VOGHERA in persona del sindaco pro – tempore, rappresentato

e difeso, in virtù di determinazione n. 340 del 9 novembre 2005, dal

funzionario geom. Bozzi Silvana e dall’Avv. Luciana Cannas, presso il

cui studio in Roma, via Sestio Calvino, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della sentenza n. 68/04/24 della

commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata l’8

marzo 2005, notificata il 30 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

consigliere relatore Dott. Renato Polichetti;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La DRESSER Italia s.r.l., con sede in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria della Lombardia, con la quale era stato rigettato il suo appello contro la decisione della commissione tributaria provinciale di Pavia.

Con quest’ultima era stato rigettato il ricorso della società avverso gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, in relazione ad alcuni fabbricati aziendali.

Dopo aver dichiarato l’erroneità della sentenza di primo grado per omessa notificazione dell’avviso di udienza al difensore della società, la commissione regionale riteneva che tale vizio non comportasse la restituzione degli atti al giudice di primo grado e, decidendo nel merito, statuiva che correttamente l’ente impositore aveva utilizzato il valore di libro ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, essendo gl’immobili classificabili alla categoria catastale D. Secondo i giudici d’appello, inoltre, non poteva essere utilizzata la rendita catastale, attribuita ai fabbricati nel 1998, per gli anni d’imposta 1998 e 1999, essendo stata tale questione introdotta per la prima volta in appello, ostandovi il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Il Comune ha resistito con controricorso.

MOTIVI DEL RICORSO E

Diritto

MOTIVI DEL RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, il ricorrente lamenta che la commissione tributaria regionale, dopo aver rilevato l’omessa notifica dell’avviso d’udienza nel giudizio di primo grado, non abbia considerata la non rituale costituzione del contraddittorio e di conseguenza limitarsi ad annullare la sentenza con rinvio alla commissione tributaria provinciale competente, senza pronunciarsi sul merito.

La censura non può trovare accoglimento. Il Collegio si uniforma all’indirizzo della più recente giurisprudenza della Sezione, secondo il quale, al di là delle ipotesi tassative previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 (nelle quali è ammessa una sentenza meramente rescissoria), il giudizio dinanzi alla commissione regionale ha le caratteristiche del mezzo di gravame a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità di decidere nel merito le questioni proposte. Pertanto, pur riconoscendo l’esistenza del vizio, correttamente la commissione ha statuito sulla legittimità dell’atto impositivo (sentenza n. 17127/07).

Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, la ricorrente sostiene che il vizio dedotto col primo motivo aveva comportato anche violazione del principio del doppio grado di giudizio, avendo l’omessa notificazione dell’avviso di udienza impedito l’esercizio in primo grado del diritto di difesa.

In particolare, veniva impedito alla società ricorrente, oltre a presentare documenti e memorie, di far valere la questione di applicabilità della rendita catastale, questione che, di conseguenza, era stata proposta in appello.

Anche tale censura non può trovare accoglimento.

In proposito il Collegio, ribadendo quanto già osservato in precedenza, si limita ad osservare che per tutti i vizi non danti luogo a rimessione della causa al giudice di primo grado, il potere attribuito al giudice d’appello, secondo l’art. 354 cod. proc. civ. e la corrispondente norma in materia di contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59), di decidere la causa nel merito senza limitarsi ad una pronuncia meramente rescissoria non comporta alcuna violazione del contraddittorio, essendo assicurata nel giudizio di appello una piena tutela nel merito ed anche la produzione di nuovi documenti (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58: v. sentenza della Sezione n. 3611/06). Si deve osservare inoltre che, per quanto attiene all’affermata impossibilità di far valere la questione di applicabilità della nuova rendita catastale, la ricorrente non considera che, come la commissione regionale ha rilevato, la questione non era stata dedotta col ricorso introduttivo, per cui sarebbe stata del tutto irrilevante la produzione di documenti o, comunque, lo svolgimento di difese sul punto. Pur essendo il processo tributario non annoverabile tra quelli meramente impugnatori, dovendo il giudice emettere una pronuncia sulla debenza del tributo, tale caratteristica non consente di superare la regola processuale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e), e art. 4) secondo cui la cognizione sulla validità dell’atto impugnato non può estendersi a vizi non specificamente dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.

Per le considerazioni già svolte non merita accoglimento neppure il terzo motivo col quale la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, deduce che la mancata notificazione dell’avviso di udienza e la mancata possibilità di difesa nel giudizio di primo grado comportavano necessariamente una decisione di mero annullamento della sentenza che definiva tale giudizio. Come si è già osservato, il vizio non ha dato luogo a violazione del contraddittorio, riconducibile al D.Lgs. n. 546 del 1992, lett. b).

2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Considerata l’inesistenza di una consolidata giurisprudenza all’epoca dell’instaurazione della controversia e della proposizione del ricorso il Collegio ritiene di compensare le spese.

PQM

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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