Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19718 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.08/08/2017),  n. 19718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10924-2016 proposto da:

COMUNE DI MOLA DI BARI, – P.I. (OMISSIS), in persona del sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SAVERIO PROFETA;

– ricorrente –

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MARCO VITONE e MICHELE DI

TOMMASO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza n. Cron. 2735/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Mola di Bari propone ricorso, affidato ad unico e complesso motivo, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha liquidato l’indennità di espropriazione di un terreno di proprietà del signor D.A. in Euro 82.508,50, oltre interessi, ritenendo, in particolare, che “l’approvazione di un piano di riqualificazione delle periferie (c.d. PIRP)…induce a considerare come unica destinazione possibile quella di zona c3”;

resiste con controricorso il D., il quale propone ricorso incidentale, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata non ha considerato il dato, fondamentale ai fini della ricognizione giuridica del terreno, del suo inserimento in zona F, con destinazione a viabilità, tale da comportare, secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., 24 marzo 2011, n. 6873; Cass., 17 maggio 2005, n. 10343) la sua inedificabilità, salva, beninteso, l’applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 181 del 2001 della Corte costituzionale;

nè rileva l’approvazione del c.d. P.I.R.P., al quale il controriorrente attribuisce natura conformativa, in quanto questa Cote ha già affermato che il piano di recupero edilizio – così come il vincolo stradale – costituiscono entrambi varianti al piano regolatore generale e, anche se adottati contestualmente, mantengono la loro autonomia logico-giuridica: il primo, infatti, ha finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che quella di determinare una complessiva trasformazione del territorio, sicchè non è possibile assimilarlo a piano per l’edilizia economica e popolare, che conferisce il requisito dell’edificabilità a tutte le aree in esso inserite; il secondo, ove non imposto a titolo particolare, comporta di regola un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessato e non ha carattere espropriativo (Cass., 3.10.2016, n. 19687); sotto altro profilo deve rilevarsi che l’assimilazione della zona in questione ad altra contigua comporta l’inammissibile ricorso alla c.d. edificabilità di fatto;

il ricorso incidentale, con cui si lamenta l’omessa maggiorazione del 10 per cento in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, rimane all’evidenza assorbito;

la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio, alla Corte di appello di Bari, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo, altresì in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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