Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19718 del 03/10/2016

Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13766/2012 proposto da:

V.M., (OMISSIS), P.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CHIUSI 31 INT 11, presso lo studio

dell’avvocato FABIO SEVERINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO TOGNON;

– ricorrenti –

contro

B.S., BU.MA.GR., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCO ABRIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 897/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato SEVERINI Fabio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito l’Avvocato ABRIANI Franco, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 5.3.2002 B.S. e Bu.Ma.Gr. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Padova D.A.D. e suo genero P.A. rivendicando la proprietà di un terreno di 595 mq in (OMISSIS) (distinto col mappale (OMISSIS) del foglio (OMISSIS)) di cui domandarono il rilascio oltre al risarcimento dei danni.

I convenuti si opposero alla domanda deducendo che gli attori non avevano dimostrato di essere proprietari del bene rivendicato. Il P. eccepì inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarando di avere sempre agito in nome della suocera D.A.D.; quest’ultima, a sua volta domandò, in via riconvenzionale, che venisse accertato il suo diritto di proprietà sul bene in contesa per intervenuta usucapione.

2 Il Tribunale accolse la domanda di revindica e rilascio e la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 12.4.2011, confermò questa decisione, rigettando l’appello proposto dal P. e da V.M. (erede di D.A.D., deceduta nelle more del giudizio).

Per giungere a tale conclusione, la Corte veneta, osservò, per quanto qui interessa:

– che l’eccezione di ultrapetizione, sollevata col primo motivo di appello, era priva di fondamento avendo gli attori allegato i titoli dei propri danti causa allo scopo di cumulare i periodi di possesso e di dimostrare così l’acquisto a titolo originario per usucapione; in ogni caso, la natura dei diritti azionati consentiva di accogliere la domanda per un titolo diverso da quello azionato;

– che dal complesso delle risultanze istruttorie emergeva un ruolo di semplice detentrice della D.A. e comunque, l’assenza di prova del corpus, almeno per il tempo necessario ad usucapire, mentre risultava dimostrato un possesso ad usucapionem dei danti causa degli attori;

– che la recinzione della zona adibita ad orto risultava apposta dalla metà degli anni 80;

– che la prova del possesso da parte degli appellati e dei loro danti causa risultava da una serie di specifici atti di signoria esercitati da Be.Ga. (precedente proprietario).

3 La Verzotto e il P. ricorrono per cassazione con quattro motivi a cui resistono i B. – Bu. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1-2 Con un primo motivo, si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c., con riferimento anche all’art. 115 c.p.c. e art. 276 c.p.c., comma 2, avendo la Corte veneta deciso su questioni mai proposte dalle parti nè rilevabili di ufficio; e con riguardo, altresì, agli artt. 1141 e 1803 c.c.. Si lamenta ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la assoluta mancanza di motivazione e comunque la contraddittorietà insanabile. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello, nel correggere la motivazione del Tribunale sull’esclusione dell’animus possidendi della convenuta D.A. e nell’introdurre il tema della detenzione da parte dei convenuti per effetto di comodato (questioni, a loro dire, mai entrate in gioco nel processo), avrebbe spiazzato la difesa di questi ultimi, senza neppure indicare quali fossero le ragioni poste a base di tali affermazioni. I ricorrenti criticano altresì la ritenuta interversione del possesso di cui alla lettera del (OMISSIS) che trascrivono.

Con un secondo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., nonchè vizio di ultra ed extrapetizione (art. 112 c.p.c.) e ancora violazione dell’art. 99 c.p.c.. Si denunzia altresì ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ritenuta (secondo la Corte) acquisizione da parte degli attori del bene in questione (mappale (OMISSIS) fol. (OMISSIS) di 595 mq) a titolo originario per essere stato via via posseduto dai vari intestatari. La Corte d’Appello – affermano ricorrenti – non solo non ha considerato che gli attori non intendevano provare il possesso dei propri danti causa ai fini dell’usucapione, ma ha ritenuto dimostrato tale possesso sulla base di sola produzione documentale.

Insomma, sostengono i ricorrenti, se anche poteva accogliersi la revindica per un titolo diverso da quello indicato (acquisto per usucapione e non a titolo derivativo), il possesso doveva pur sempre essere dimostrato dalla parte attrice, non potendo il giudice darlo per scontato, stante la contestazione dei convenuti.

Insistono, ancora, sulla introduzione “ufficiosa” del tema della detenzione in violazione del diritto di difesa. Ulteriore elemento di “novità” sarebbe rappresentato, sempre secondo la tesi dei ricorrenti, dal dato temporale e da quello, subordinato, dell’interruzione dell’usucapione, sui quali difetterebbe anche la motivazione. I ricorrenti in proposito si soffermano sulla fotografia n. 21 riconosciuta dal teste b. e ne evidenziano una errata interpretazione sulla scorta della planimetria allegata al frazionamento che allegano.

Queste due doglianze – che, per il comune riferimento al tema della ultrapetizione o extrapetizione, ben si prestano ad esame unitario – sono prive di fondamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del “petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006 Rv. 592770; Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011 Rv. 616336 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 1440 del 04/03/1980 Rv. 404990).

Nel caso che ci occupa, la sentenza impugnata non ha violato questo principio perchè non ha affatto attribuito agli attori più di quanto da essi richiesto, essendosi limitata a fornire una propria chiave interpretativa della relazione dei convenuti col bene oggetto della controversia. La critica pertanto non coglie nel segno.

Quanto alla censura sull’accoglimento della domanda di revindica per un titolo diverso da quello indicato, il Collegio ne rileva l’infondatezza per due ordini di ragioni:

– innanzitutto, perchè la Corte d’Appello ha spiegato che l’allegazione dei titoli dei danti causa degli attori era finalizzata, attraverso il cumulo dei periodi di possesso, alla prova dell’acquisto a titolo originario per usucapione (v. pag. 6 della sentenza): trattasi, come appare evidente, di motivazione del tutto congrua – frutto di accertamento in fatto rapportato all’intero contesto dell’atto e al suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intendeva perseguire – resa nell’esercizio del potere di interpretazione della domanda riservato al giudice di merito (v. Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015 Rv. 635266; Sez. 3, Sentenza n. 14751 del 26/06/2007 Rv. 597467);

– in secondo luogo, ed il rilievo tronca ogni ulteriore discussione sull’argomento, perchè come più volte affermato in giurisprudenza e ammesso dagli stessi ricorrenti (v. pag. 21 del ricorso) la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicchè nelle relative azioni la “causa petendi” si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 12607 del 24/05/2010 (Rv. 613297; Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 20/05/1997 Rv. 504515). Tale principio è stato richiamato anche dalla Corte d’Appello a pag. 6.

Quanto al censurato profilo motivazionale, secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nel caso in esame, si è però sicuramente al di fuori di tale ipotesi estrema perchè la Corte territoriale ha spiegato adeguatamente le ragioni da cui ha tratto il proprio convincimento sulla fondatezza della domanda principale e sull’infondatezza di quella incidentale. In particolare, sul possesso dei danti causa degli attori la Corte d’Appello, si è soffermata a pag. 7 laddove nel sintetizzare le censure, riporta specificamente (ma – si badi – senza mai porli in discussione) i comportamenti posti in essere da Be.Ga. e ritenuti dal Tribunale significativi ai fini del possesso; ancora, a pagg. 11 e ss ha richiamato le dichiarazioni del P. sulle autorizzazioni date dal Be. per apporre recinzioni o per utilizzare il mappale (OMISSIS) come deposito di legname e le dichiarazioni del teste L. sul ruolo del Be. come destinatario di proteste sulle modalità di deposito del legname.

Ha poi desunto la mera detenzione dei convenuti (per tolleranza dei proprietari) dalle risultanze istruttorie, evidenziando che si trattava di detenzione neppure esclusiva, ma promiscua, di cui beneficiavano tutti gli abitanti della zona. Al riguardo, ha analizzato le deposizioni dei testimoni L. (dei convenuti), T. (di parte attrice) e le stesse dichiarazioni del P. in sede di interrogatorio formale con particolare riferimento alla vicenda della recinzione dell’area usata per deposito legname e alle istruzioni date dal Be. alla D.A. (pagg. 10 e ss. sentenza): su questo argomento, la Corte di merito ha sottolineato, come già detto, il ruolo del proprietario e le ragioni che lo indussero ad intervenire dietro le proteste del L. per ragioni di sicurezza (v. pagg. 12 e 13). Altro elemento, pure evidenziato dalla Corte di merito per desumere il rapporto di mera detenzione da parte dei convenuti, è rappresentato dal comportamento del Be. in occasione del frazionamento del mappale (OMISSIS) avvenuto nel (OMISSIS), comportamento interpretato come tipico atto di tolleranza all’occupazione della zona residua di orto (pag. 13). Ancora, ulteriori argomenti vengono tratti dalle dichiarazioni del P. alla Polizia Municipale (pagg. 16 e 17) in cui si parlava di “autorizzazione” proveniente sempre dal Be.Ga. (v. pagg. 14 e 15 sentenza impugnata).

La motivazione, dunque, esiste ed è priva di vizi logici, sicchè si sottrae alle censure che, invece, si risolvono in alternativa lettura di risultanze processuali peccando talvolta di difetto di autosufficienza laddove, ad esempio, con riferimento al “dato temporale” (pagg. 25 e ss.), si dilungano in una contestazione dell’oggetto della fotografia n. (OMISSIS) così come individuato dalla Corte di merito, ma poi omettono inspiegabilmente di allegarla al ricorso o di fornire i dati necessari al suo immediato reperimento, rendendo così impossibile il confronto con lo stato dei luoghi risultante nella planimetria allegata al frazionamento (invece trascritta in ricorso), non rientrando tra i compiti del giudice di legittimità accedere agli atti del fascicolo processuale.

3-4 Col terzo motivo, i due ricorrenti deducono ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, innanzitutto il mancato esame e la mancata decisione sulla domanda subordinata riconvenzionale (acquisto per usucapione della proprietà dell’area di mappale (OMISSIS) destinata a orto e giardino e racchiusa da recinzione) con violazione quindi degli artt. 99 e 112 c.p.c.: la Corte d’Appello, a loro dire, ha dimenticato di considerare questa domanda e soprattutto ha dimenticato che quest’area è stata sempre recintata, trattandosi dell’orto della famiglia D.A. sul quale mai nessuno dei vari intestatari ha operato o ha sollevato opposizioni; inoltre, deducono i ricorrenti, la Corte d’Appello nell’esaminare il godimento dei convenuti sul mappale (OMISSIS), lo ha fatto riferendosi all’area esterna all’orto, contrassegnata in rosso nella planimetria, ove erano piantati vari alberi e dove si trovavano le cataste di legname.

Col quarto ed ultimo motivo, sviluppato in una duplice articolazione, si denunzia sempre il vizio di motivazione ex 360 c.p.c., n. 5.

Innanzitutto, denunziandosi l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi, i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione sulla valutazione delle deposizioni dei testimoni di parte convenuta ( L. e R.) e di parte attrice ( b. e T.).

Criticano poi l’interpretazione data dalla Corte d’Appello al comportamento del Be. in occasione del frazionamento del mappale (OMISSIS) eseguito nel (OMISSIS) ritenendo invece tale frazionamento una riprova del disinteresse dei Be. verso l’area di cui al nuovo mappale (OMISSIS) perchè di pertinenza dei convenuti: sostengono che in caso contrario, il frazionamento avrebbe costituito un’occasione per chiedere la restituzione di tutto, come è logico pensare.

Ancora, contestano la motivazione della sentenza nella parte riguardante la recinzione avvenuta nel (OMISSIS), osservando che da essa non poteva ricavarsi una detenzione piuttosto che un possesso; altra critica è rivolta all’interpretazione data dalla Corte d’Appello alle dichiarazioni da lui rese dal P. davanti alla Polizia Municipale. (autorizzazione data da Be.Ga. al suocero circa l’utilizzo del mappale (OMISSIS) come deposito di legname): la Corte avrebbe valorizzato un’espressione generica, sommaria e impropria; la legna in ogni caso veniva depositata nella parte esterna all’orto che rimaneva sempre nella disponibilità dei convenuti: trattasi di errata interpretazione del documento. Osservano in ogni caso che tale dichiarazione sarebbe intervenuta dopo la scadenza del termine di usucapione ed evidenziano che il P. non intendeva minimamente riconoscere alcunchè o rinunziare ai diritti maturati, come si desume dal fatto che aveva contemporaneamente invocato l’acquisto per usucapione in favore della suocera.

Denunziano inoltre la carenza di motivazione e la contraddittorietà della stessa su fatti decisivi per l’accoglimento della domanda di usucapione (quanto meno quella subordinata) non valutati o comunque non tenuti in considerazione dalla Corte veneta. Sostengono che un completo esame delle prove orali avrebbe posto in diversa luce gli episodi decisivi per il rigetto, per mancanza di prova, della domanda di revindica proposta dagli attori e per l’accoglimento della riconvenzionale. Procedono ad elencare una serie di elementi di fatto ricavabili dalle deposizioni dei testi di parte convenuta rimarcando il principio secondo cui la coltivazione di un orto è un dato univoco di possesso non riferibile a mera tolleranza.

Anche tali censure – che ben si prestano a trattazione simultanea – si rivelano infondate perchè si risolvono ancora una volta in una alternativa ricostruzione di risultanze processuali, senza però mai evidenziare quelle macroscopiche incongruenze o carenze motivazionali tali da provocare la crisi dell’intero impianto motivazionale posto a base della sentenza impugnata e giustificarne così la cassazione: per evitare inutili ripetizioni si rinvia pertanto al principio di diritto riportato nella trattazione dei precedenti motivi evidenziandosi che – contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti – la domanda subordinata di usucapione della zonetta destinata ad orto e giardino è stata adeguatamente valutata ed implicitamente respinta dalla Corte d’Appello laddove ha considerato la relazione della D.A. anche con quella porzione di fondo, qualificandola come detenzione a titolo di “tolleranza o comodato precario per concessine del Be., il quale, se e quando aveva bisogno del fondo o di una sua parte, ne disponeva con l’ovvia acquiescenza della detentrice e invece, se e quando non ne aveva bisogno, la lasciava nella disponibilità della D.A., come degli altri vicini che usavano il fondo per coltivare orti, piantare alberi, farci giocare bambini e cosi via” (v. pagg. 13). A ciò si aggiungano le osservazioni contenute a pagg. 8 e 9 della sentenza, ove si richiamano le dichiarazioni rese dal P. sulla recinzione dell’area adibita ad orto, per desumerne l’installazione solo dalla metà degli anni 80.

In ogni caso – e per troncare ogni ulteriore rilievo sull’argomento – è bene ricordare che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011 Rv. 619134; Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013 Rv. 628031 in motivazione).

E nel caso di specie, l’accoglimento integrale della domanda degli attori non poteva che comportare il rigetto in toto della riconvenzionale.

Il ricorso va pertanto respinto e i ricorrenti, per il principio della soccombenza, vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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