Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19717 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19717 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 16642-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PICARDI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio
dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato
e difeso dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO giusta
delega a margine;

Data pubblicazione: 28/08/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 169/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso notificato il 20-12-04 l’Agenzia delle Entrate di Salerno accertava in capo a Picardi
Antonio, commercialista, in base a studi di settore, ex artt. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73 e 62
bis D.L 331/93, maggiori redditi per l’anno 1999, con conseguenti maggiori imposte IRPEF, IRAP,
IVA ed addizionale regionale.

Con sentenza 169/5/08 depositata il 16-6-08, la CTR di Napoli, sez. distaccata di Salerno,
accoglieva l’appello del contribuente ed annullava l’awiso di accertamento impugnato.
La CTR, in particolare, osservava: che la ricostruzione indiretta dei compensi ex artt. 39, comma 1,
lett. d) DPR 600/73 presupponeva, quale elemento fondamentale, l’inattendibilità delle scritture
contabili, nel caso di specie, invece, regolari (come affermato nel p.v.c.); che l’awiso era motivato
unicamente in base allo scostamento dagli studi di settore; che quesfultimi non potevano essere
contestati al contribuente in sede di accertamento ma potevano essere utilizzati per previamente
selezionare le posizioni da sottoporre a controllo, per poi procedere ad un accertamento analiticoinduttivo con le “ordinarie metodologie”.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a cinque motivi;
resisteva il contribuente con controricorso, illustrato con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 112
cpc per extrapetizione, rilevava che la CTR, senza alcuna censura di parte sul punto, aveva
affermato che l’Ufficio aveva illegittimamente disatteso il p.v.c., quando invece il contribuente
aveva solo lamentato che l’atto impositivo aveva motivazione apparente perché meramente
recettiva del verbale e che i contenuti della motivazione non corrispondevano a verità.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 e 5 cpc- violazione dell’art.
3, comma 181, ss. L 549/95 e falsa applicazione dell’art. 10 L. 146/98, rilevava che erroneamente
la CTR aveva ritenuto illegittimo l’accertamento in quanto fondato su studi di settore inapplicabili
per il 1999, quando invece l’accertamento era basato sui parametri, e gli studi erano sta
unicamente su istanza di parte.

LA CTP di Salerno rigettava il ricorso proposto dal contribuente awerso detto avviso.

Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto con gli stessi non si censura in alcun modo la ratio
decidendi dell’impugnata sentenza, incentrata sul rilievo che l’awiso in questione è illegittimo in
quanto insufficientemente motivato (in particolare, motivato unicamente e genericamente in base
alle risultanze degli studi di settore); al riguardo è da ritenersi, innanzitutto, irrilevante
l’applicabilità o meno su “istanza di parte” degli studi di settore, strumenti più raffinati dei
parametri (in quanto la loro elaborazione, pur prevedendo una diretta collaborazione delle

(Cass. sez. unite 26635/2009); va, inoltre, precisato che solo “ad abundantiam” la CTR,
nell’evidenziare la detta insufficiente motivazione dell’awiso, ha anche argomentato che l’Ufficio
non ha tenuto conto delle conclusioni dei verificatori, senza tuttavia che detta argomentazione
costituisca “ratio decidendi” della decisione adottata (conf. Cass. 23635/2010).
Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 3,
comma 181, ss. L. 549/95, sosteneva che i parametri e gli studi di settore costituivano presunzioni
di legge, sicchè, in mancanza di prova contraria, la pretesa impositiva doveva ritenersi provata.
Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 39
DPR 600/73, rilevava che l’accertamento in questione non era induttivo (come affermato dalla
CTR) bensì analitico-presuntivo e non richiedeva quindi i presupposti di quello induttivo.
Con il quinto motivo l’Agenzia, deducendo ex art. 360 n. 5 cpc- omessa o comunque insufficiente o
contradditoria motivazione, rilevava che la CTR aveva immotivatamente affermato che l’awiso
non aveva tenuto conto delle risultanze dell’adesione.
Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.
Al riguardo va, invero, innanzitutto precisato che, per condiviso principio di questa Corte, “la procedura di
accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore
costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art.
39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle
scritture contabili”; detta procedura “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli
“standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale
redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità
dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione
alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’i

categorie interessate, ha comunque valore solo statistico) ma per i quali valgono analoghi principi

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dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica
nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo

dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello
“standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal
contribuente” (Cass. sez. unite 26635/2009).
Alla stregua di tale principio, correttamente la CTR ha ritenuto nullo l’accertamento impugnato, rilevando

considerato come prova indiscutibile” e motivato “con una frase generica”, rimettendo tutte le motivazioni
alle risultanze degli studi di settore, “senza spiegare quali sono gli elementi forniti, in che modo sono stati
valutati e perché non convincono” e senza in alcun modo considerare né il verbale di adesione (nel quale
erano state abbandonate le risultanze dello studio di settore) né soprattutto le stesse conclusioni dei
verificatori.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Considerato che il su menzionato principio della S.C. a sez. unite è stato pronunciato successivamente al
ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente
giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 14-2-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

che io stesso era fondato unicamente sullo studio di settore “apoditticamente ed automaticamente

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