Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19717 del 25/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19717 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 3374-2018 proposto da:
HUSSEN _ANOWAR, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato

N’Armo GIACOMAZZI;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 2524/2017 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 08/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 25/07/2018

In data 24.02.2016, il Tribunale di Venezia rigettava il
ricorso con cui il cittadino bengalese Hussen Anowar aveva
impugnato il provvedimento di diniego delle misure di
protezione internazionale emesso dalla competente
Commissione Territoriale. La decisione veniva confermata con

secondo cui il racconto del ricorrente, che aveva affermato di
esser fuggito perché rischiava di esser ingiustamente
condannato per l’omicidio di una donna, era lacunoso,
frammentario e illogico. Hussen Anowar propone ricorso per
Cassazione denunciando: a) la violazione degli artt. 2, 5, 7, 11
del D. Igs. 251/2007; degli artt. 8 e 11 del D.Igs. 25/2008,
come modificato dal D. Igs. 158 del 2009, per avere la Corte di
Appello omesso di raffrontare la situazione personale del
ricorrente alla luce della reale situazione esistente in
Bangladesh; b) la violazione dell’art. 2 e degli artt. 5,7,8 del D.
Igs 251/2007, nonché degli artt. 27 e 32 del D. Igs. 25/2008
come modificato dal D. Igs. 158/2009 per non avere la Corte di
Appello correttamente inquadrato la situazione del ricorrente in
termini di protezione sussidiaria; difetto di motivazione:
omessa giustificazione in ordine al non riconoscimento delle
condizioni per lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
Il Ministero non ha depositato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono

inammissibili.
2. La Corte d’appello ha rilevato che, secondo l’assunto
dello stesso ricorrente, l’omicidio della donna (una vicina di
casa in contesa con la propria madre a proposito della
proprietà di un fondo) era avvenuta per mano del proprio
fratello, che era stato arrestato, processato e condannato
Ric. 2018 n. 03374 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-2-

sentenza n. 2524/2017 della Corte di Appello di Venezia,

all’ergastolo, mentre egli si trovava in altro luogo con altri
soggetti in grado di testimoniarlo, sicchè il ventilato timore di
essere arrestato doveva ritenersi del tutto privo di plausibile
ragione e si basava sul presupposto di una realtà giudiziaria del
Paese che non trovava corrispondenza in alcun documento

3. A fronte di tali argomentazioni, i motivi di doglianza si
limitano, in modo generico, a riproporre articoli di cronaca (per
lo più riferiti ad appartenenti al BNP, perseguitati da attivisti
della Lega Awami, e delle forze di polizia) a riprova della
situazione di violenza generalizzata imperversante in
Bangladesh, volta alla repressione politica in totale assenza di
democrazia, ma senza alcun riferimento alla situazione
personale del richiedente, ed alla situazione in generale della
giustizia del Paese di provenienza riferita ai reati comuni.
Nonostante la formale denuncia della violazione di legge, parte
ricorrente mira, insomma, del tutto inammissibilmente, a
confutare le valutazioni di merito operate dalla Corte
distrettuale, tra le quali quella relativa alla sua inattendibilità,
tenuto conto che il riconoscimento della protezione sussidiaria,
cui il ricorso sostanzialmente si riferisce, presuppone che il
richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante
dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui
riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta
esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato
dall’art 14 del d. Igs n. 251 del 2007, non potendo, infine,
addebitarsi alla Corte la mancata attivazione dei poteri
istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il
riconoscimento della protezione, riferita a fatti non dedotti. 4.
In altri termini, il ricorso non incide sulla ratio decidendi del
provvedimento impugnato, che si fonda sulla valutazione di
Ric. 2018 n. 03374 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-3-

ufficiale, e non era stata neppure allegata dal richiedente.

inattendibilità del racconto del ricorrente, dalla quale consegue
l’impossibilità di collegare le vicende generali del paese di
provenienza con la sua vicenda personale, e, dunque, di
pervenire al riconoscimento di una delle diverse forme di
protezione invocata.

difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13,
comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018
Il Prsidente

5. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA