Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19717 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESI Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23418-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 343/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositato il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Genova, con decisione in data 23/1/2018, ha confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di La Spezia in data 8-9 giugno 2017 che, in sede di domanda di revisione dell’assegno divorzile di mantenimento ex art. 337 quinquies c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 9, ha rigettato la richiesta di revocare o ridurre l’assegno di Euro 650,00 a carico dell’ex- marito, di cui Euro 250,00 a favore della ex-moglie ed Euro 400,00 a favore dei figli, stabilito in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da B.M. e P.M..

Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione B.M. affidato a due motivi.

P.M. non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 898 del 1970, art. 9, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, in quanto il giudice territoriale ha confermato a carico del B. il pagamento del dell’assegno divorzile nella misura di Euro 650,00 di cui Euro 250,00 a favore della moglie ed Euro 400,00 a favore dei figli, stabilito in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza tener conto delle situazioni economiche delle parti e dei fatti nuovi sopravvenuti. Il ricorrente evidenziava infatti che aveva subito un decremento reddituale avendo dovuto affrontare varie spese (automobile, canone di locazione) a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato in altra località nella quale aveva dovuto trasferirsi, e che non era in grado in alcun modo di incrementare il suo reddito; che il figlio B.D. aveva cominciato a svolgere un lavoro stagionale ed a percepire un reddito; che la ex moglie godeva di uno stipendio medio di 1.200,00 Euro mensili stante il lavoro stagionale al quale era dedita, somma che rappresentava un mezzo adeguato per provvedere ad una vita più che dignitosa. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, in quanto il giudice territoriale ha confermato a carico del B. il pagamento del dell’assegno divorzile nella misura di Euro 650,00 senza tener conto della somma di Euro 35.000,00 versata a titolo di arretrati dall’ex marito alla ex moglie e senza tener conto delle ingenti spese sopportate dal B. per il suo trasferimento a (OMISSIS).

Il ricorso è infondato e deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Si osserva preliminarmente che la revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il ‘pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale (dei “giustificati motivi” di cui parla l’art. 9) necessario per procedere al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. n. 1119 del 2020).

Si deve dunque verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali idonei a destabilizzare l’assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce di questa corte in materia (cfr., da ultimo, Cass. n. 21234 e 21228 del 2019), per modificarlo e adeguarlo all’attualità.

Al giudice di merito è rimessa la valutazione degli elementi probatori dedotti dal richiedente, ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali conseguenti al divorzio, e nella specie il giudice del merito ha escluso la sussistenza di fatti nuovi idonei a giustificare la revisione, sicchè in definitiva il ricorso tende ad un riesame di dati fattuali qui non ammissibile.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, per l’applicazione del doppio contributo ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/prima sezione della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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