Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19717 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10929-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 357/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza indicata in epigrafe la CTR di Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Cosenza, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente D.A. avverso un avviso di accertamento accise alcolici 2002, per omesso deposito, da parte dell’ufficio appellante, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello spedito a mezzo posta;

che, avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale l’intimato non ha replicato;

che, sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che, con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il medesimo testo legislativo, art. 22 e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto erroneamente la CTR non aveva riconosciuto validità giuridica alla distinta di spedizione prodotta dall’ufficio ed aveva inoltre escluso che il deposito dell’avviso di ricevimento potesse assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, in quanto in detto avviso di ricevimento la data di spedizione era stata apposta con un normale datario.

Nella specie era evidente la tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio, in quanto dall’avviso di ricevimento spedito al difensore del contribuente emergeva la data di ricezione dell’atto di appello (9 febbraio 2015) ed il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio, in caso di notifica a mezzo posta, decorreva dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario.

Dalla documentazione attestata come ricevuta dalla CTR di Catanzaro, era emerso poi che l’appello era stato depositato presso quella CTR il 19 febbraio 2015, unitamente agli avvisi di ricevimento dell’appello ed a copia dell’elenco dei plichi assicurati raccomandati consegnati all’agenzia postale per la spedizione e recante la data del 2 febbraio 2015, pienamente idonea a dimostrare la tempestiva spedizione della raccomandata;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, questa Corte a sezioni unite, con le sentenze n. ri 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, che:

a)- il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall’evento che la legge considera equipollente a detta ricezione;

b)- non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè in detto avviso di ricevimento la data di spedizione sia indicata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, atteso che, in tali ipotesi, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;

c)- in mancanza, l’inidoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico venga certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza. (cfr. Cass. n. 11559 del 2018);

che, nella specie, nel fascicolo dell’Agenzia ricorrente è presente copia della distinta delle accettazioni datata 2 febbraio 2015, dalla quale risulta che la raccomandata a.r. inviata dall’Agenzia delle entrate al contribuente D.A. è stata acquisita dal competente ufficio postale il 2 febbraio 2015 (data apposta con stampigliatura meccanografica);

che, dall’intestazione della sentenza della CTR, emerge che l’appello è stato depositato dall’Agenzia delle entrate il 19 febbraio 2015, nel pieno rispetto quindi del termine di trenta giorni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, tenuto conto della data di spedizione della raccomandata (2 febbraio 2015, data apposta sulla distinta di accettazione, di cui sopra);

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla CTR per la Calabria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR per la Calabria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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