Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19717 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 17/09/2010), n.19717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.N., rappresentato e difeso dagli Avv. Delirio Luigi e

Giulio Ragazzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo in Roma, piazzale Clodio n. 18;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SESTU (CA) in persona del sindaco pro – tempore,

rappresentato e difeso, in virtù di delibera della Giunta Municipale

del 26 novembre 2005, dall’Avv. Cerasa Ettore, nel cui studio in

Roma, via del Viminale 43, è elettivamente domiciliato;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della sentenza n. 30/4/04 della

commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata l’8

luglio 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

consigliere relatore Dott. Renato Polichetti;

udito, per il Comune resistente l’Avv. Ettore Cerasa, il quale ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso in conformità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.N. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria della Sardegna con la quale era stato rigettato il suo appello contro la decisione della commissione tributaria provinciale di Cagliari n. 136/06/2004. Con quest’ultima era stato rigettato il ricorso del M. avverso gli avvisi di accertamento del Comune di Sestu, coi quali veniva richiesta una maggiore ICI su aree fabbricabili per gli anni 1993 e 1994, sulla base di valori medi determinati con Delib.

della giunta municipale n. 338 del 7 settembre 1998 e del commissario prefettizio n. 16 del 6 settembre 1999 e n. 94 del 13 febbraio 2000.

Il contribuente lamentava la illegittima retroattiva applicazione di tali delibere.

Secondo la commissione regionale non si era verificata la dedotta decadenza di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, art. 39;

inoltre, le indicate delibere avevano legittimamente determinato l’effettivo valore delle aree per gli anni in contestazione.

Il Comune non ha proposto controricorso, ma ha soltanto presentato conclusioni orali all’udienza.

MOTIVI DEL RICORSO E

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,, n. 3, il ricorrente lamenta che l’imposta era stata regolarmente pagata nella misura stabilita dal Comune per gli anni in contestazione e che, pertanto, deve ritenersi illegittima l’applicazione retroattiva della rivalutazione delle aree. Inoltre, secondo l’art. 74, non erano comunque dovuti sanzioni ed interessi.

2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e n. 5, il ricorrente deduce che, per gli anni in contestazione, si era verificata la decadenza dal potere impositivo, essendo stati gli avvisi di rettifica notificati oltre il terzo anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 1996 per l’anno 1993 e entro il 31 dicembre 1997 per l’anno 1994. Il ricorrente deduce, inoltre, che i successivi regimi legali di sospensione dei termini di cui alle L. n. 448 del 1998 e L. n. 342 del 2000, non potevano ritenersi operativi, essendo il Comune già incorso nella decadenza alla data di entrata in vigore di tali regimi.

2.2. Il primo motivo è infondato. Non trattandosi di atti di attribuzione di rendita catastale adottati anteriormente al 31 dicembre 1999, correttamente il comune aveva commisurato l’ICI dovuta “tempo per tempo”. Secondo la L. n. 342 del 2000, art. 74, la notifica degli atti attributivi di nuovi valori costituisce condizione di validità soltanto per gli atti impositivi emessi sulla base di rendite attribuite dopo il 31 dicembre 1999. Il Collegio si uniforma ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Sezione (v.

sentenze n. 9203/2007 e 21970/2009).

Per quanto riguarda la censura svolta dal ricorrente in relazione all’avvenuta applicazione di un valore determinato in un atto del 2000, la stessa difetta di autosufficienza, non avendo indicato in modo specifico se le delibere comunali siano state adottate sulla base di precedenti attribuzioni di rendita e quali siano state, in particolare, le innovazioni introdotte con la delibera commissariale adottata nel 2000. Il Collegio richiama la già citata sentenza n. 21970/2009, secondo cui il regime stabilito dall’art. 74, e in particolare il discrimine tra valori attribuiti prima del 31 dicembre 1999 e quelli attribuiti successivamente opera (anche ai fini dell’applicazione di sanzioni ed interessi) soltanto per gli atti di attribuzione di rendita emanati dall’ufficio competente (all’epoca, l’U.T.E.), e non per le determinazioni del comune, il quale può svolgere una autonoma attività di controllo della congruità di versamenti effettuati dal contribuente.

2.3. Neppure il secondo motivo merita accoglimento. Secondo il principio affermato dalla sentenza della Sezione n. 8861/09, alla quale il Collegio si uniforma, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili relativo agli anni 1993, 1994, 1995 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, ed al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 10, (che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996) senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo. La proroga legale del termine, pertanto, ha avuto effetti anche in relazione alle annualità in contestazione, a nulla rilevando che per gli stessi fossero già decorsi gli ordinari termini previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11.

2.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Considerata l’inesistenza di una consolidata giurisprudenza all’epoca dell’instaurazione della controversia e della proposizione del ricorso il Collegio ritiene di compensare le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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