Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19717 del 08/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.08/08/2017), n. 19717
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10450-2016 proposto da:
C.M., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell’avvocato ITALO
ROMAGNOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO MARIA NITTI;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI BARI, – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FLAVIO SAMPIETRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1655/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 22/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO
che:
i signori C. e C.M. propongono ricorso avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale, pronunciando, a seguito di riassunzione in merito alla domanda concernente l’indennità di occupazione legittima di un bene di loro proprietà nei confronti del Comune di Bari, la somma dovuta è stata determinata in misura pari agli interessi calcolati, anno per anno, sulla somma di Euro 35.811,00, relativamente al periodo compreso fra il 13 giugno 1990 e il 31 dicembre 1994;
con unico motivo si dolgono della violazione dell’art. 112 c.p.c., e degli artt. 1182, 1223 e 1224 c.c., per non essere stati attribuiti gli interessi legali, espressamente richiesti nell’atto di riassunzione;
il Comune di Bari resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorso è fondato;
i ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, hanno riportato il tenore dell’atto di citazione in riassunzione, dal quale risulta chiaramente formulata la domanda relativi agli interessi legali sull’indennità di occupazione, che non trova riscontro nella decisione impugnata;
nè vale il riferimento del controricorrente alla pretesa novità della domanda in ordine agli interessi (da calcolarsi con decorrenza dalla scadenza di ogni singola annualità: Cass., 9 maggio 2016, n. 9329), dovendosi applicare il principio secondo cui è consentito in sede di riassunzione ex art. 50 c.p.c. proporre nuove domande (Cass., 8 gennaio 2016, n. 132; Cass., 10 luglio 2014, n. 15753);
la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017