Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19717 del 03/10/2016

Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3632/2012 proposto da:

G.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato

GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MASSARI;

– ricorrente –

contro

G.G., GA.GI. nato a il (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, P.ZA BAINSIZZA 1, presso lo

studio dell’avvocato LETIZIA FRANCESCA LUCIA SALERNO, rappresentate

e difese dall’avvocato DOMENICO LENZI;

– controricorrenti –

nonchè contro

g.g. nato a il (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato LENZI Domenico, difensore delle resistenti che

chiede la riunione ad altro procedimento e si riporta al

controricorso;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rinvio e l’eventuale riunione

con altro procedimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso ha ad oggetto la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 432 del 2011, depositata in data 9 maggio 2011, che ha dichiarato la nullità, per violazione dell’art. 102 c.p.c., della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 604 del 2002 – con cui era stato disposto lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di G.G.O. – ed ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice.

2. – In prossimità dell’udienza di discussione, il ricorrente G.F. ha depositato memoria per rappresentare: a) che la sentenza della Corte d’appello di Lecce, oggetto del presente ricorso, era stata impugnata anche con ricorso per revocazione; b) che il ricorso per revocazione è stato accolto dalla Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 151 del 2014, anch’essa impugnata con ricorso per cassazione. Il ricorrente ha quindi formulato istanza di riunione dei ricorsi e in subordine di declaratoria di cessazione della materia del contendere del presente ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

3. – All’udienza del 24 maggio 2015, accertato che sussiste la contemporanea pendenza di ricorsi (R.G. n. 3632 del 2012 e n. 22893 del 2014) aventi ad oggetto sentenze diverse ma connesse, il Procuratore generale ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per la riunione dei procedimenti.

4. – Il Collegio, preso atto delle richieste delle parti, rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 c.p.c. e ciò in ragione della connessione esistente tra le due pronunce, posto che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 25376 del 2006).

PQM

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la riunione dei giudizi come indicati in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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