Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19716 del 25/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19716 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
ORDINANZA
sul ricorso 1380-2018 proposto da:
CONATI
TI I AN, elettivamente domiciliato in ROMA, \TUA’.
DULL’IjNIVIRSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato [N1ILIANO
rappresentato e difeso dall’avvocato ALI
N DR. \ BALLI RINI;
– ricorrente –
contro
MINISIVRO DI ThL’INTI :RNO; PUBBLICO MINISTERO della Procura
Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Bari;
– intimati avverso la sentenza n. 677/2017 della COME D’API 1,1.0 di BARI, depositata
il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SANIBITO.
Data pubblicazione: 25/07/2018
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 26.05.2016, il Tribunale di Bari
rigettava il ricorso con cui il cittadino gambiano Conateh Tijan,
aveva impugnato il provvedimento di diniego delle misure di
protezione internazionale ed insistito per il riconoscimento della
umanitari. Il Tribunale condivideva l’assunto della Commissione
secondo cui il racconto dello straniero, che aveva espresso il
timore di esser riconosciuto dai militari per aver scioperato, e
di essere incarcerato o ucciso, non era credibile per essere la
fabbrica lontana da casa e per essere lo sciopero garantito dal
Labor act anche sotto il regime di Jammeh. Il gravame del
richiedente veniva rigettato con sentenza in data 25.05.2017,
dalla Corte di Appello di Bari, secondo cui: a) quand’anche
fosse ritenuto verosimile, il timore esposto dallo straniero non
rientrava nei parametri normativi di riferimento essendo una
ipotesi di timore soggettivo privo di riscontri obiettivi, ed in
ogni caso non più attuale; b) non ricorrevano i presupposti per
la concessione della protezione umanitaria, in quanto il
certificato di lavoro, recente e per poche ore settimanali non
dimostrava un reale radicamento in Italia. Conateh Tijan
ricorre per la cassazione, con due motivi. Il Ministero non ha
depositato difese
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 8 e 25 del D. Igs. 25/2008; degli artt.
2, 3, 5, 7 e 14 del DAgs. 251/2007, e l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, in riferimento alla statuizione sub
a) di parte narrativa, è fondato. 2. Secondo la condivisibile
giurisprudenza di questa Corte (Cass. Ord. n. 26921 del
14/11/2017) “in tema di protezione internazionale e
Ric. 2018 n. 01380 sez. M1 – ud. 10-07-2018
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protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi
umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del
richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il
risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione,
da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri
oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma
situazione individuale e della circostanze personali del
richiedente» (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs.
cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non
potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su
aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente
l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e
del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della
Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo
nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio
dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante
l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di
informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al
fine di accertarne la situazione reale”.
3. Nel caso di specie, nel negare il riconoscimento della
misura di protezione sussidiaria, nonché per contraddire il
racconto offerto dal richiedente, la Corte del merito non si è
attenuta a tali principi, omettendo, anzitutto, il doveroso vaglio
circa la credibilità soggettiva del ricorrente, e di attivare, poi, i
poteri officiosi necessari ad una completa conoscenza della
situazione legislativa e sociale in Gambia onde accertare la
fondatezza dei timori esternati dallo stesso. Tale
deficit
d’indagine si riverbera anche in riferimento alla considerazione
circa la non attualità del timore di danno grave nei confronti
del ricorrente, in quanto anche questa deduzione risulta
disancorata da idonei parametri fattuali.
Ric. 2018 n. 01380 sez. M1 – ud. 10-07-2018
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5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto <