Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19716 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10906/2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 143, presso lo studio dell’avvocato RUSSO LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELL’AGLIO MARIO RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 8014/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/10/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1

1/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto dal contribuente B.G. avverso una sentenza della CTP di Napoli, di rigetto del ricorso da lui proposto avverso una cartella di pagamento per IRPEF ed IVA 2010;

che, avverso la sentenza della CTR il contribuente B.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale l’intimata Agenzia delle entrate non ha replicato; che, sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che, con un unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che fossero state adempiute tutte le formalità previste per la notifica dal richiamato art. 140 c.p.c. (deposito della copia dell’atto da notificare nella casa comunale; affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario; invio al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento, informativa dell’avvenuto compimento delle suddette formalità); in particolare mancava la prova dell’attestazione dell’affissione alla casa comunale dell’atto da notificare;

che il contribuente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.;

che l’unico motivo di ricorso proposto dal contribuente è infondato; che, invero, la notificazione eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, lo svolgimento delle tre formalità ivi descritte e cioè:

– il deposito di copia dell’avviso da notificare nella casa comunale;

– l’affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario;

– l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento;

che l’accertamento in ordine all’avvenuto compimento di tali formalità da parte della CTR comporta il rigetto del ricorso, senza condanna del contribuente alle spese, per non essersi l’intimata costituita in giudizio;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 , si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del contribuente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del contribuente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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