Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19716 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.08/08/2017),  n. 19716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8173-2016 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del

Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO DE LUCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 6,

presso lo studio dell’avvocato VIVIANA DEL PRETE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARLO MOSCATO;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

contro

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA C.F. (OMISSIS), in persona del

Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO DE LUCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 23/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avv. S.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Isernia Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 14.625,00 oltre accessori a titolo di canoni dovuti in forza di locazione di locale sito in Isernia. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il S.. Con sentenza di data 19 febbraio 2015 la Corte d’appello di Campobasso accolse l’appello per quanto di ragione, condannando la società appellata al pagamento della somma di Euro 11.625,00, oltre interessi.

Osservò la corte territoriale, premesso che il diritto del locatore al pagamento dei canoni era sospensivamente condizionato al conseguimento da parte della società conduttrice delle autorizzazioni per l’avvio delle trasmissioni radio, e che la condizione si considera avverata per causa imputabile alla parte che ha interesse contrario all’avveramento della stessa, che sulla base della documentazione prodotta dalle parti (i documenti prodotti dalla società concernenti la domanda di autorizzazione ed i successivi riscontri dello Sportello unico attività produttive del Comune di Isernia, l’ultimo dei quali di data 15 novembre 2005 contenente una valutazione dell’ARPA richiedente ulteriori verifiche radiometriche di campo elettromagnetico, cui non aveva fatto seguito alcuna attività dell’interessata) e l’informativa ai sensi dell’art. 213 c.p.c. doveva ritenersi imputabile alla società il mancato conseguimento della autorizzazione. Aggiunse la Corte che, come da nota del 7 luglio 2004 del suddetto Sportello, la mancata conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione era dovuta alla sopravvenuta carenza di interesse della società richiedente, avendo questa acquisito un SRB dismessa ed ottenuto la relativa autorizzazione.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e resiste con controricorso la parte intimata, la quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. Resiste con controricorso al ricorso incidentale la ricorrente. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso principale. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 213,421 e 447 bis c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via principale che il giudice di appello, facendo richiesta alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 213 c.p.c., aveva esonerato il locatore dall’onere della prova (operante anche a fronte dei poteri istruttori d’ufficio previsti dall’art. 447 bis c.p.c. nel rito locatizio), per di più fondando la propria decisione sul mero parere personale del funzionario che aveva redatto la nota.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che era onere del locatore dimostrare che la condotta colpevolmente inerte della conduttrice ai fini della finzione di avveramento della condizione e che il fatto controverso era stato provato solo a seguito di un’attività d’indagine del giudice esonerativa del S. da qualsiasi onere probatorio.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione degli artt. 115 e 228 c.p.c., degli artt. 2697 e 2733 c.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente in via incidentale che il giudice di appello ha omesso l’esame della confessione spontanea contenuta nella memoria integrativa in primo grado con cui la Ericsson dichiarava di aver perso interesse alla prosecuzione del contratto.

I motivi del ricorso principale, da valutare unitariamente, sono inammissibili. Essi sono privi di decisività in quanto non intercettano la ratio decidendi. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello avrebbe esonerato il locatore dall’onere della prova fondando la decisione sulle informazioni richieste alla pubblica amministrazione. La ratio decidendi è invece nel senso che doveva ritenersi imputabile alla società il mancato conseguimento della autorizzazione, e dunque l’avveramento della condizione sospensiva ai sensi dell’art. 1359 c.c., sulla base non solo dell’informativa ai sensi dell’art. 213 c.p.c., ma anche della documentazione prodotta dalle parti. Ciò emerge dal tenore della motivazione a pagina 8 (righi 12-13).

Censurando la sentenza nei termini di una decisione esclusivamente fondata sull’informativa ai sensi dell’art. 213, il ricorso non tocca questa più articolata ratio decidendi e svolge le considerazioni critiche sull’esercizio del potere di cui all’art. 213 c.p.c. sul falso presupposto che solo sulla base del suo risultato sia avvenuta la decisione.

L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale, e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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