Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19715 del 28/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 19715 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 13631-2009 proposto da:
CHIEREGATO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio
dell’avvocato ELEFANTE TULLIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/08/2013

avverso la sentenza n. 7/2008 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 16/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

riporta ai motivi di ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato ELEFANTE che si

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della Global Trading GMBH (in seguito
G.T.), venivano notificati il 4-4-2004 a Chieregato Sergio: 1) avviso di accertamento, con il quale
l’Agenzia delle Entrate di Torino determinava induttivamente in euro 2.974.705,74 il reddito di
impresa della detta società, per l’anno di imposta 1999, con conseguente mancato versamento IRPEG,
IRAP, IVA e sanzioni pecuniarie; 2) atto di contestazione per omessa presentazione, in violazione
dell’art. 50, comma 6, L 427/93, del modello INTRA 2 riepilogativo delle operazioni (acquisti e

In base al detto p.v.c. era emerso: che la G.T. , con sede legale in Germania, aveva reale sede operativa
e commerciale in Torino, presso la Consulservice srl, ed era di fatto gestita e diretta da Chieregato
Sergio, il quale aveva svolto siffatta attività presso la detta Consulservice srl; che il responsabile legale
della G.T. (tal Korexeniclis Valentinos) era risultato irreperibile, e doveva pertanto considerarsi un
mero prestanome; che la società tedesca appariva costituita al fraudolento scopo di simulare scambi
comunitari di merce al fine di evadere l’IVA e di ricavare indebiti vantaggi; che, in particolare, le merci
risultavano solo formalmente destinate all’esportazione in altri Paesi dell’Unione Europea (e dunque
non assoggettate ad IVA ex D.L. 331/1998), ma di fatto transitavano esclusivamente sul territorio
nazionale.
La CTP di Torino rigettava i ricorsi proposti dal contribuente avverso i predetti atti.
Con sentenza 7/31/08, depositata il 16-4-2008, la CTR di Torino rigettava l’appello del contribuente.
In particolare, la CTR rilevava:
che, in base alla verificata documentazione, era emerso che Chieregato Sergio era amministratore di
fatto della G.T. (in quanto presso la predetta Consulservice srl l’attività amministrativa e contabile
della G.T. risultava svolta direttamente dal Chieregato) nonchè soggetto ideatore ed autore delle
violazioni contestate, dalle quali traeva esclusivo vantaggio; di conseguenza, il rapporto fiscale
risultava non essere della società ma del Chieregato, sicchè non poteva applicarsi al caso in questione
l’art. 7 del D.L. 269/2003 (in base al quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale
proprio di società con persona giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica) e le
violazioni addebitabili alla società dovevano ricadere automaticamente sul Chieregato, autore
materiale delle violazioni stesse;

che nessuna eccezione era stata sollevata in ordine all’omessa presentazione dei modelli INTRA 2,
sicchè non poteva che confermarsi la legittimità della sanzione irrogata con l’avviso di contestazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a sei moti
resisteva con controricorso l’Agenzia.

cessioni) intracomunitarie relative all’anno 1999,.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente deduceva -ex art. 360, comma 1°, n. 4 cpc- violazione dell’art. 112
cpc per omessa pronunzia in relazione alla dedotta questione dell’avvenuta modificazioneintegrazione della motivazione degli atti impositivi nel corso del giudizio; al riguardo rilevava: che
l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione in questione era stati notificati ad esso contribuente
quale presunto gestore di fatto della G.T., e quindi quale preteso autore materiale delle violazioni
dell’originaria pretesa impositiva, sostenendo che la responsabilità del Chieregato non fosse stata fatta
valere soltanto sotto il profilo sanzionatorio, quale presunto autore materiale delle violazioni, bensì
anche per le imposte accertate nei confronti della G.T., in quanto il Chieregato era risultato essere stato
il reale beneficiario delle operazioni contestate con gli atti impositivi; che esso contribuente aveva
denunciato tale illegittima modificazione (o integrazione) dell’originaria motivazione, ma la CTR si era
limitata ad avallare la tesi dell’Agenzia, omettendo di pronunciarsi con riguardo alla dedotta
illegittimità della predetta modificazione.
Il motivo è infondato.
Per condiviso principio di questa Corte, invero, non è configurabile il vizio di omesso esame di una
questione (connessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione sia
stata esaminata e decisa – sia pure con una pronuncia implicita della sua irrilevanza o infondatezza in quanto superata e travolta, anche se non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di
altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logicogiuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (conf. Cass. 13649/2005; 11844/2006).
Nel caso di specie va ritenuto che la questione della modificazione-integrazione della motivazione
dell’accertamento nei confronti del Chieregato (da amministratore di fatto della G.T. a soggetto
ideatore, autore ed esclusivo beneficiario delle violazioni contestate) sia stata affrontata (anche se non
espressamente trattata) dalla CTR; quest’ultima, invero, ha affermato che il Chieregato, oltre che
amministratore di fatto, era anche “soggetto ideatore ed autore delle violazioni contestate, traendone
esclusivo vantaggio”, con conseguenti responsabilità sanzionatorie e patrimoniali a suo carico, ed ha
quindi confermato sul punto la sentenza della CTP, che, al riguardo, aveva precisato che, nella specie,
“il rapporto fiscale risultava essere proprio del Chieregato e non della società”, essendo quest’ultima
una “persona giuridica creata artificiosamente, a fini illeciti,dalla persona fisica nel suo esclusivo
interesse”; così statuendo la CTR ha implicitamente ritenuto infondata la detta questione della
avvenuta modificazione-integrazione, costituendo il rigetto di tale eccezione il necessario presupposto
logico-giuridico per potere esaminare la posizione del Chieregato non solo quale ammini

.to – di

fatto ma anche quale soggetto ideatore ed esclusivo beneficiario delle violazioni contestate.

I

accertate nei confronti della detta società; che nel corso del giudizio l’Agenzia aveva mutato il titolo

Con il secondo e terzo motivo il contribuente deducendo -ex art. 360, comma 1 n. 4 cpc- violazione
dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia in relazione alla dedotta questione dell’incompetenza
territoriale dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, rilevava che sia in primo grado sia in appello
aveva sollevata eccezione di incompetenza territoriale, e quindi di carenza di potere impositivo,
dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, in quanto il domicilio fiscale di esso contribuente era in
(precisamente: Agenzia di Chivasso); ciò a maggior ragione (terzo motivo) per il fatto che la CTR aveva
ritenuto che il ricorrente fosse l’effettivo beneficiario delle violazioni contestate.
Anche detti motivi sono infondati.
Al riguardo valgono, invero, le stesse considerazioni di cui sopra, posto che la CTR, nell’affrontare nel
merito la legittimità degli avvisi in questione, non può non avere affrontato (anche senza espressa
trattazione) e implicitamente risolto (nel senso dell’infondatezza) la dedotta questione della
competenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Con il quinto motivo, da esaminarsi (insieme al sesto) con precedenza rispetto al quarto per motivi di
ordine logico, il contribuente, deducendo -ex art. 360, comma 1° n. 5 cpc- omessa, insufficiente e
contradditoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, sosteneva che la CTR non
aveva enunciato le ragioni per le quali aveva ritenuto che l’esclusivo beneficiario delle operazioni
contestate fosse il Chieregato; al riguardo precisava che la CTR non aveva indicato la documentazione
esaminata e non aveva enunciato le ragioni per le quali il presunto gestore di fatto di una società fosse
automaticamente anche il reale beneficiario delle operazioni eseguite dalla società.
Con il sesto motivo il contribuente deducendo -ex art. 360, comma 1° n. 5 cpc- insufficiente
motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevava che la CTR non aveva spiegato l’iter
logico in base al quale aveva ritenuto il Chieregato gestore di fatto della G.T., essendosi invero solo
limitata ad affermare che dalla documentazione esaminata (peraltro non specificamente indicata) si
poteva desumere che presso la Consulservice srl l’attività amministrativa e commerciale della G.T. era
svolta direttamente dal Chieregato.
Siffatti motivi sono infondati.
La CTR, condividendo quanto in grado d’appello controdedotto dall’Agenzia (e riportato a pag. 7 della
impugnata sentenza), ha, invero, chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto il Chieregato gestor
di fatto della G.T. e reale esclusivo beneficiario delle operazioni eseguite dalla società; la CTR h
giustificato siffatta conclusione in base all’esame della documentazione esaminata (specific

Castiglione Torinese, e quindi nella competenza di altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate

indicata: fatture fornitori e clienti, documenti bancari e commerciali, documenti vari e fax), dalla quale
ha desunto sia che presso la Consulservice srl l’attività amministrativa e commerciale della G.T. era
svolta direttamente dal Chieregato sia che all’indirizzo della Consulservice medesima trovavano il
proprio recapito numerose aziende riconducibili al Chieregato, coinvolte tutte quante in illeciti scambi
comunitari, specificamente descritti, allo scopo finale di simulare acquisti e cessioni intracomunitarie
da -e nei confronti di- operatori nazionali, al fine di evadere il pagamento delrimposte; dal che, l’ovvia
conseguenza della affermata gestione di fatto della G.T. da parte del Chieregato e l’esclusivo vantaggio

Con il quarto motivo il contribuente, deducendo -ex art. 360, comma 1 n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 D.L. 269/2003 (secondo cui “le sanzioni amministrative relative al rapporto
fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona
giuridica”), rilevava che erroneamente la CTR aveva ritenuto non applicabile al caso di specie detta
disposizione sulla base del fatto che il rapporto fiscale in questione non era della società ma del
Chieregato (in quanto quest’ultimo era ideatore ed autore delle violazioni contestate); al riguardo
sosteneva che il rapporto fiscale non è attribuibile al soggetto ideatore ed autore delle violazioni bensì
al soggetto giuridico oggetto dell’imposizione tributaria, cioè (nella specie) alla società.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la CTR ha ritenuto non applicabile il cit. art. 7,
affermando che il rapporto fiscale in questione era con il Chieregato e non con la società, in quanto ha
riscontrato che il Chieregato era non solo ideatore ed autore delle violazioni, ma anche esclusivo
beneficiario delle stesse; sul punto, la CTR ha confermato la sentenza della CTP, che, al riguardo, come
detto, aveva precisato che, nella specie, “il rapporto fiscale risultava essere proprio del Chieregato e
non della società”, essendo quest’ultima una “persona giuridica creata artificiosamente, a fini
illeciti,dalla persona fisica nel suo esclusivo interesse”.
Siffatta impostazione appare corretta in quanto il menzionato art. 7 intende regolamentare le ipotesi
in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l’ipotesi di un
amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni
nell’interesse della persona giuridica medesima; nel caso di specie, invece, essendo (come detto: v.
motivi precedenti) il Chieregato esclusivo beneficiario delle violazioni contestate, non sussiste detta
differenza, atteso che quest’ultimo è, al tempo stesso, trasgressore e contribuente, e la p a
giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

nella detta gestione tratto da quest’ultimo.

YlounNIT7

r7r-Ys —

N. 131 FA:
MATC,IA
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite relativi al
presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 20.000,00, oltre spese prenotate a

Così • eciso in Roma in data 14-2-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.
Il Presidente
Anto Merone

debito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA