Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19715 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5943/2009 proposto da:

ISTITUTO STENOTATTILO PROFESSIONAL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARAZZA

Maurizio, MARAZZA MARCO e DI BIAGIO ANTONELLO, che lo rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO

107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO Angelo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI TEODORO FRANCO,

giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

ISTITUTO STENOTATTILO PROFESSIONAL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARAZZA

MAURIZIO, MARAZZA MARCO e DI BIAGIO ANTONELLO, che lo rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 19/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/02/2008 r.g.n. 1545/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO;

udito l’avvocato MANZI FEDERICA per delega SCHIANO ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, per il rigetterai entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/1 – 26/2/08 la Corte d’Appello degli Abruzzi – L’Aquila accolse parzialmente l’impugnazione proposta dall’Istituto Stenodattilo Professionale di Alonzo Leonarda avverso la sentenza n. 1032 del 3-4/11/05 de giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento irrogato a P.M. per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, e, confermata la ricorrenza dell’applicazione del regime di tutela reale, riformò il solo capo di condanna al risarcimento dei danni, disponendo che dalla somma lorda dovuta a tale titolo doveva essere sottratto l’importo di Euro 18.000,00, corrispondente ai guadagni complessivamente percepiti dalla lavoratrice in epoca successiva al licenziamento, così come risultati all’esito del giuramento decisorio reso da quest’ultima.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il predetto Istituto professionale che affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura col quale deduce la inapplicabilità, nella fattispecie, del regime della cosiddetta tutela reale.

Resiste con controricorso la P., la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi e diretto a contestare l’operazione di sottrazione eseguita dal giudice d’appello a discapito del credito risarcitorio riconosciutole in prime cure, il tutto per effetto dell’accoglimento dell’eccezione dell’aliunde perceptum sollevata dalla parte datoriale.

A tale controricorso si oppone, però, il ricorrente principale che ne chiede il rigetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Con un unico articolato motivo l’istituto ricorrente denunzia i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 c.p.c., n. 5) e di violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

In concreto, l’istituto ricorrente imputa al giudice d’appello di aver omesso la necessaria valutazione delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, così pervenendo a ritenere apoditticamente assente ogni forma di autonomia delle singole unità produttive della società, dislocate presso i vari uffici giudiziari, nelle quali era stata impegnata la dipendente, con conseguente riferimento al dato dimensionale dell’intera impresa ai fini dell’affermazione della riconosciuta applicabilità del regime della tutela reale invocato dalla lavoratrice. Quindi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’istruttoria svolta avrebbe consentito di appurare la sussistenza di caratteristiche dell’organizzazione lavorativa presso le singole sedi giudiziarie in guisa tale da non lasciare dubbi sulla esistenza di una vera e propria autonomia delle singole unità produttive operanti presso le stesse sedi, al punto che era emerso che tali unità coincidevano strutturalmente con le sedi degli uffici giudiziari ove operavano in limitato numero i dipendenti della società ivi addetti, ragione per la quale era da escludere che potesse ricorrere il requisito dimensionale indispensabile per l’applicabilità della tutela reale invocata dalla controparte.

A conclusione del motivo la difesa dell’istituto ricorrente ha posto il seguente quesito di diritto: “L’espressione “in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo” di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, individua quelle articolazioni autonome dell’impresa in cui si svolgono, in tutto o in parte, le attività di servizi dell’impresa, ed in cui si esaurisce un ciclo produttivo aziendale a prescindere dall’impiego di rilevanti attrezzature e di beni materiali? Il motivo è infondato.

Anzitutto, va ricordato che per consolidato orientamento di questa Corte è da escludere che, ai fini della individuazione del requisito dimensionale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, una singola unità produttiva possa ritenersi caratterizzata da autonomia se la stessa persegue scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa, mentre può ritenersi dotata di autonomia se contraddistinta da sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un momento di esso.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 19837 del 04/10/2004) che “agli effetti della tutela reintegrato ria del lavoratore ingiustamente licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un’unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa, (per precedenti in senso conforme v. ad es. Cass. sez. lav. n. 11092 del 10/11/1997 e n. 9881 del 20/7/2001).

Ebbene, la Corte territoriale si è correttamente uniformata a tali principi nel valutare in maniera esente da vizi di carattere logico- giuridico il materiale probatorio sottoposto al suo esame, materiale che le ha consentito di escludere che nella fattispecie le unità produttive cui si era riferito l’istituto appellante fossero dotate della necessaria autonomia, caratteristica, questa, necessaria per poterne valutare la rilevanza ai fini della verifica della sussistenza o meno del requisito dimensionale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Invero, il giudice d’appello ha potuto accertare, attraverso le deposizioni testimoniali, che non erano emersi quei presupposti di autonomia strutturale e funzionale, nè di indipendenza tecnica ed amministrativa con riguardo alle unità operative locali che, al contrario, svolgevano in modo ausiliario e strumentale rispetto ai fini dell’impresa le attività dell’istituto (sbobinatura e trascrizione delle registrazioni audio) la cui sede era in Giulianova, dalla quale si muovevano i dipendenti per eseguire il lavoro presso gli uffici giudiziari; inoltre, era risultato che gli appartamenti presso le sedi distaccate erano utilizzati dai dipendenti provenienti da (OMISSIS) per pernottarvi e per lavorarvi anche coi mezzi loro forniti dall’impresa che si portavano appresso.

Quanto al dedotto vizio motivazionale è bene ricordare che, come già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalie parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”.

Orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d’appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall’esito delle prove orali su punti qualificanti della controversia, per cui le stesse non meritano affatto le censure di omessa disamina mosse col presente motivo di doglianza. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

3. Col ricorso incidentale, articolato su due motivi, la lavoratrice deduce la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e dell’art. 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sostenendo, dopo aver precisato che nel corso del giuramento decisorio aveva ammesso di aver percepito circa Euro 2500,00 per indennità di maternità, circa Euro 3600,00 per indennità di disoccupazione ed incassi sul reddito complessivo per circa Euro 18.000,00, che la Corte d’appello aveva errato nel momento in cui le aveva sottratto il ricavato derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo, senza nemmeno considerare che nel ricavo lordo erano compresi componenti negativi di reddito che andavano esclusi dal calcolo delle detrazioni e che, in ultima analisi, avrebbe potuto essere detratto solo il reddito netto.

Il ricorso è infondato.

Invero, la decisorietà del giuramento reso dalla P. in ordine alla specifica circostanza di aver percepito guadagni successivi al licenziamento in misura pari ad Euro 18.000,00 lordi, somma, questa, che è stata detratta dal giudice d’appello dal risarcimento danni in precedenza riconosciutole, esclude che possano trovare ingresso nella presente sede di legittimità le suddette deduzioni in ordine alle diverse voci di introiti ed alla loro asserita diversa incidenza ai fini del calcolo dell’aliunde perceptum globalmente accertato.

Come è stato, infatti, chiarito da questa Corte (Cass., sez. 3^, 23- 02-2006, n. 4001), la formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova – deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l’acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è, poi, rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento da quegli espresso.” (conf. a Cass., sez. 2^, 22-02-2001, n. 2601).

Pertanto, anche il ricorso incidentale va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell’istituto ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2140,00, di cui Euro 2100,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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