Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19715 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.08/08/2017),  n. 19715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5974-2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAIADIIR, 39,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA CARRARA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO TERRANOVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 9689/2015 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.G., deducendo di avere subito un trattamento disumano e degradante nel periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia dal 7 marzo 2013 al 17 febbraio 2014, propose azione ai sensi della L. n. 354 del 1974, art. 35-ter, comma 3, innanzi al Tribunale di Catanzaro. Il Tribunale con decreto di data 29 dicembre 2015 rigettò la domanda. Osservò il Tribunale, con riferimento al periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia compreso fra il 7 marzo 2013 ed il 29 luglio 2014, che sulla base della documentazione prodotta dal Ministero della Giustizia (onde superflua era l’istanza di esibizione volta ad ottenere la produzione di documentazione relativa alla detenzione presso la predetta Casa Circondariale) non ricorreva l’ipotesi del trattamento disumano e degradante denunciato con il ricorso.

Ha proposto ricorso straordinario per cassazione B.G. sulla base di un motivo e resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Osserva il ricorrente, premesso che la controparte si era limitata a depositare scheda informativa senza specificare a quale periodo ed a quale casa circondariale si riferisse, che il B. era stato detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia dal 7 marzo 2013 al 17 febbraio 2014 e presso quella di Catanzaro dal 17 febbraio 2014 fino alla scarcerazione avvenuta il giorno 29 luglio 2014 e che il giudice, con evidente errore, aveva valutato solo il periodo di detenzione catanzarese confondendolo con quello detentivo avvenuto precedentemente a Vibo Valentia.

Il motivo è inammissibile. Preliminarmente si rileva che non viene in rilievo ai fini dello scrutinio del motivo la questione se sia ammissibile il ricorso straordinario per cassazione e la questione della natura del provvedimento impugnato.

Benchè l’errore attenga al contenuto della domanda non si deduce un vizio sul piano dell’interpretazione della domanda, che implica attività valutativa (Cass. n. 2884 del 1992), bensì l’erronea percezione delle circostanze di fatto dedotte con la domanda. In particolare il giudice, secondo quanto denunciato in ricorso, ha valutato il periodo di detenzione compreso fra il 17 febbraio 2014 ed il 29 luglio 2014, intendendolo come da riferire alla Casa Circondariale di Vibo Valentia, in realtà trascorso presso quella di Catanzaro, mentre l’originaria domanda aveva ad oggetto il periodo di detenzione compreso fra il 7 marzo 2013 ed il 17 febbraio 2014, patito presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia. La denuncia ha pertanto ad oggetto un errore revocatorio. La censura si sarebbe dovuta far valere con il mezzo della revocazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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