Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19714 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19714 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 960-2016 R.G. proposto da:
TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
COEN, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MAURIZIO CARBONE, FRANCESCA COVONE, GIANCARLO BRUNO;
– ricorrente contro

SIRTI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo
studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RENATO FIUMALBI;
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA ITALIA SRL, in persona del
legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 25/07/2018

GIUSEPPE LOMBARDI, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ALBERTO DEASTI, LOTARIO BENEDETTO DITTRICH;
– controricorrenti contro
METALGI SRL, CIET IMPIANTI SPA IN AMMINISTRAZIONE

intimati

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del
TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositato il 2/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI, che, visti gli artt.
42, 380-ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di cassazione, in
camera di consiglio, in accoglimento del ricorso per regolamento
necessario di competenza indicato in premessa, dichiari la
competenza del Tribunale di Lamezia Terme in ordine alle domande di
garanzia azionate da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. nei
confronti di Prysmian Cavi e Sirti S.p.a., in proprio e quale
rappresentante di Ciet Impianti S.p.a.; con le conseguenze di legge;
considerato che:
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. ha proposto ricorso per
regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale
di Lamezia Terme, depositata in data 2 dicembre 2015 ed emessa nel
giudizio civile RG n. 336/2012, pendente tra la medesima ricorrente e
Metalgi S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., Sirti S.p.a., in proprio
e già (v. memoria difensiva p. 12) quale rappresentante di Ciet Impianti
S.p.a. nonché quale capogruppo dell’A.T.I. Sirti – Ciet, La Nuova Nave
S.r.1;

Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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STRAORDINARIA, LA NUOVA NAVE SRL;

lette le memorie di Sirti S.p.a. e di Prysmian Cavi e Sistemi Italia

S.r.l.;
rilevato che, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la

ricorrente ha rappresentato che non è andata a buon fine la notifica
dell’istanza di regolamento di competenza nei confronti di Prysmian Cavi
e Sistemi Energia Italia S.r.l. (o Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.) e di

considerato che, delle due società appena indicate, solo Prysmian

Cavi e Sistemi Italia S.r.l. ha svolto attività difensiva in questa sede, così
sanando ogni eventuale vizio della notifica dle ricorso in esame nei suoi
confronti;
disposta,

con 0.1. di questa Corte n. 9338/17, ed effettuata

l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ciet Impianti S.p.a. in
amministrazione straordinaria, che non ha comunque svolto attività
difensiva in questa sede;
si osserva quanto segue.
1.

Metalgi S.r.l.

(locatrice) e Terna S.p.a. (conduttrice)

stipularono un “contratto di locazione ad uso diverso da quello
abitativo di natura transitoria” in relazione ad un capannone sito in
Feroleto Antico (CZ), con scadenza iniziale 31 dicembre 2009,
prorogata poi al 30 giugno 2010. La stipula di tale contratto era
connessa e funzionale alla realizzazione di un’opera pubblica
commissionata da Terna ad altre imprese, con la stipula di contratti di
fornitura di materiali (cavi e giunti) con Prysman Cavi e Sistemi S.r.l.
e contratti di appalto per la realizzazione di raccordi in cavo interrato
con l’A.T.I. Sirti-Ciet e con l’A.T.I. Elettrovit-Vifra. Essendo insorte
questioni con riferimento allo sgombero del materiale presente nel
bene locato e non essendo stato ultimato l’appalto entro il termine
stabilito, Metalgi, in data 20 luglio 2010, notificò a Terna “atto
stragiudiziale di messa in mora”, deducendo di aver stipulato in
precedenza altro contratto di locazione con la Nuova Nave S.r.l.

Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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Ciet Impianti S.p.a. in amministrazione straordinaria;

avente ad oggetto il medesimo capannone di Feroleto, decorrente dal
3 luglio 2010, risolto per l’impossibilità di disporre del bene (poi
effettivamente sgomberato, dopo la scadenza contrattuale il 10
agosto 2010) e chiedendo il risarcimento dei danni.
Successivamente Metalgi convenne in giudizio, dinanzi al

sentirla condannare al risarcimento dei danni.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale adito, con ordinanza del
novembre 2011 dichiarò la propria incompetenza in favore di quella
del Tribunale di Lamezia Terme.
Riassunto il giudizio, il predetto Tribunale dispose la chiamata in
causa in garanzia (già chiesta da Terna – Rete Elettrica Nazionale
S.p.a.) di Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. e di ATI Sirti-Ciet (recte, di
Sirti S.p.a., in proprio e in qualità di rappresentante di Ciet Impianti
S.p.a., v. ordinanza impugnata) in relazione ai dedotti inadempimenti
alle rispettive obbligazioni con la locataria, assunte quali cause del
ritardo nel rilascio del locale. Il giudizio fu successivamente interrotto
a seguito della dichiarazione dell’intervenuta ammissione di Ciet
impianti S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e poi
nuovamente riassunto dall’attuale ricorrente.
2. Con ordinanza del 2 dicembre 2015 il Tribunale adito,
accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale, dichiarò la
competenza del Tribunale di Roma sulla domanda di garanzia
proposta da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. nei confronti di
Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. e la competenza del Tribunale di
Napoli sulla domanda proposta da Terna – Rete Elettrica Nazionale
S.p.a. nei confronti di Sirti S.p.a., in proprio e quale rappresentante
di Ciet Impianti S.p.a., in virtù di apposite clausole convenzionali di
foro esclusivo contenute rispettivamente nei contratti di fornitura e
appalto.

Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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Tribunale di Roma, Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. per

In particolare, il Tribunale di Lamezia Terme, qualificando la
domanda proposta dalla convenuta come domanda di garanzia
“impropria”, affermò non essere applicabile la disciplina dell’art. 32
cod. proc. civ. (che consente di proporre la domanda di garanzia
dinanzi al giudice della causa principale), venendo in rilievo una

Elettrica Nazionale S.p.a. andava qualificata come manleva, fondata
su titolo negoziale (fornitura, appalto) diverso rispetto a quello
(locazione) posto a fondamento della domanda della causa principale.
3. Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale Terna – Rete
Elettrica Nazionale S.p.a. ha, come già evidenziato, proposto ricorso
per regolamento di competenza sulla base di due motivi.
3.1. In sintesi, con il primo motivo, lamentando nullità
dell’ordinanza impugnata per violazione e/ falsa applicazione degli
artt. 28, 32, 38 e 40 cod. proc. civ., la ricorrente – richiamando
alcune pronunce di legittimità in materia di connessione oggettiva tra
i titoli delle rispettive pretese e di unicità del fatto generatore della
domanda principale e di quella di garanzia – sostiene che nella specie
si tratterebbe di domanda di garanzia propria, come tale idonea alla
trattazione cumulativa, stante il collegamento funzionale delle
rispettive pretese tra i contratti di locazione, da una parte, e di
appalto e fornitura, dall’altro, e l’unicità del fatto generatore della
responsabilità prospettata con l’azione principale, fatto pure posto a
fondamento dell’azione di garanzia (ritardato rilascio dell’immobile).
3.2. Con il secondo motivo, deducendo la nullità dell’ordinanza per
violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dei medesimi
articoli del codice di rito indicati nella rubrica del primo motivo, in
sintesi Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. assume che, pur a
voler ritenere che nella specie si verta di garanzia impropria,
orientamenti di giurisprudenza di legittimità – e al riguardo richiama
anche Cass., sez. un., 2/04/2009, n. 7991, in tema di giurisdizione

Ric. 2016 ti. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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garanzia cd. “impropria”, in quanto la domanda di Terna – Rete

internazionale – e di dottrina consentirebbero di escludere che tale
connotazione sia impeditiva del simultaneus processus.
4. Il ricorso va accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale
di Lamezia Terme con riferimento alle domande di garanzia azionate
dalla convenuta, attuale ricorrente, nei confronti delle società

argomenti svolti dalla ricorrente con il primo motivo, con riferimento
alla pretesa qualificazione della garanzia in questione come “propria”
e piuttosto sviluppando le argomentazioni esposte nel secondo con
riferimento all’indifferenza della distinzione, ai fini che qui rilevano,
tra garanzia “propria” e “impropria”, evidenziandosi al riguardo che il
regolamento di competenza investe, infatti, questa Corte del potere
d’individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che
la sua designazione possa essere ulteriormente posta in discussione
nell’ambito della stessa controversia, e le consente pertanto di
estendere i propri poteri d’indagine e di valutazione, anche in fatto,
ad ogni elemento utile acquisito fino a quel momento al processo,
senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle
difese delle parti, nonché di esaminare questioni di fatto non
contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto
del ricorso per regolamento di competenza (Cass., ord., 24/10/2016,
n. 21422; Cass., ord., 27/11/2014, n. 25232; Cass., ord., 7/02/2006,
n. 7591; Cass., ord., 29/09/ 2004, n. 19591).
Si evidenzia, peraltro, che nella specie non ricorre, diversamente
da quanto sostiene la resistente Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.,
un’ipotesi di prospective overruling, non ricorrendone i presupposti.
4.1. Con la sentenza 4/12/2015, n. 24707 le Sezioni Unite di
questa Corte hanno, infatti, operato una chiarificazione di rapporti
che intercorrono tra gli elementi strutturali e sostanziali dei rapporti
di garanzia e la disciplina processuale contenuta negli artt. 106 e 32
del codice di rito.
Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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chiamate in causa, e tanto pure, in parte, indipendentemente dagli

Premessa la tradizionale distinzione tra le ipotesi di garanzia
propria e impropria, il cui discrimine è stato usualmente individuato
nell’atteggiarsi della relazione fra i due rapporti giuridici che sono
necessariamente presenti nella figura, quello garantito e quello di
garanzia, le Sezioni Unite hanno osservato: a) che «le prime sono

garanzia sotto il profilo funzionale — che è sempre la pretesa a che
taluno si faccia carico verso un soggetto, sulla base di un rapporto
che dicesi di garanzia, delle conseguenze sfavorevoli patite da quel
soggetto sulla base di altro rapporto giuridico verso altro soggetto e,
quindi, se esse si sono verificate all’esito del giudizio su di esso, della
sua soccombenza verso quest’altro soggetto – trova una
giustificazione già nella previsione di una norma che stabilisce essa
stessa un collegamento fra il rapporto giuridico garantito ed il
rapporto giuridico di garanzia», e b) che « Le seconde sono state
invece ravvisate in quelle ipotesi nelle quali l’operare del meccanismo
strutturale della garanzia non ha un referente per così dire
preliminare ed astratto in una norma che prevede il collegamento fra
il rapporto garantito e quello di garanzia, ma emerge perché un fatto
storico, insorto nell’ambito di un rapporto giuridico fra due soggetti e
sfavorevole ad uno di essi, integra, come accadimento della vita, e,
quindi, in via del tutto occasionale, il presupposto per cui in un
diverso rapporto, che lega quel soggetto ad un altro, è previsto (per
lo più, si dice, in via negoziale) che una certa tipologia di fatti, cui
quel fatto risulta ex post riconducibile, dia luogo all’insorgenza a
favore del soggetto dell’altro rapporto ad un dovere di prestazione di
garanzia, cioè di farsi carico delle conseguenze negative del fatto
sfavorevole».
Come pure sostenuto dal P.G., tale distinzione è stata sottoposta
a vaglio critico con la sentenza appena richiamata dalle S.U. che
hanno superato il criterio sopra richiamato – già affermato da Cass.,
Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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state ravvisate in quei casi nei quali la struttura tipica dell’azione di

sez. un., 26/07/2004, n. 13968 – e ritenuto che «Il discrimine, però,
come bene è stato sottolineato, risulta così più apparente che reale,
perché, sebbene solo ex post

cioè solo quando la fattispecie

concreta oggetto sia del rapporto che assume la consistenza di
rapporto garantito e quella oggetto del rapporto che assume la

impropria la comunanza di un fatto è necessaria per l’operare della
garanzia. Essa è solo rivelata non dalle fattispecie normative
regolatrici dei due rapporti, sebbene sempre all’esito della
realizzazione di tali fattispecie in concreto, bensì esclusivamente dalla
loro, per così dire, effettiva concretizzazione, la quale essa sola,
potrebbe dirsi casualmente, determina la relazione di garanzia. In
pratica nelle ipotesi di garanzia propria la relazione di garanzia fra
due rapporti è descritta già a livello normativo, ma ciò non toglie che
le due fattispecie si debbano realizzare in concreto perché il
fenomeno della garanzia operi. Nelle ipotesi di garanzia impropria
quella relazione non è percepibile già a livello normativo, ma si rivela
quando le fattispecie concrete dei due rapporti si verifichino».
Con la sentenza n. 24707/2015 le Sezioni Unite hanno pure
evidenziato che «le conseguenze applicative della distinzione fra
garanzia propria e garanzia impropria si sono concretate tanto nella
dottrina che nella giurisprudenza di questa Corte ad essa favorevoli
nell’escludere nel caso della garanzia impropria innanzitutto
l’applicabilità dell’art. 32 c.p.c. e dell’art. 108 (si veda quanto a
quest’ultima norma Cass. n. 5478 del 1998 e, quindi, la citata
sentenza delle Sezioni Unite), e sebbene in modo non sempre
assoluto, dell’art. 331 c.p.c.» e hanno pure rilevato che altre decisioni
(Cass., sez. un., ord., 12/03/2009, n. 5965 e Cass., sez. un.,
28/05/2012, n. 8404), sulla scorta di fonti di rilievo comunitario e
della giurisprudenza UE, hanno rilevato che in quella cornice la

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funzione di rapporto di garanzia si verificano – anche nella garanzia

distinzione non può essere foriera di alcuna rilevanza, ai diversi fini
della individuazione della giurisdizione.
Per quanto rileva in questa sede le Sezioni Unite, con la sentenza
n. 24707/2014, hanno affermato che la qualificazione della garanzia
come propria o impropria, ha valore puramente descrittivo ed è priva

civ..
Questa Corte, con la pronuncia in parola, ha posto in rilievo che il
cumulo tra causa principale e causa di garanzia cui fa riferimento
l’art. 32 cod. proc. civ., sia per la collocazione della norma, relativa
alla individuazione della competenza, sia per il tenore letterale del
predetto articolo del codice di rito, non può essere limitato all’ipotesi
in cui sia lo stesso attore a proporre,,ila domanda principale verso un
convenuto e quella di garanzia verso il terzo e ha affermato
l’autonomia tra la regolazione materiale dei rapporti di garanzia,
qualificabili come garanzia “propria” o “impropria”, a seconda
dell’atteggiarsi del rapporto di collegamento, e la disciplina
processuale di cui all’art. 32.
In particolare è stato affermato nella più volte richiamata
sentenza delle S.U. di questa Corte n. 24707/2015 che «l’estensione
soltanto soggettiva dell’accertamento non ha e non può avere alcun
rilievo ai fini della competenza, dato che, se anche si volesse
prospettare un problema di individuazione della competenza sulla
“domanda di garanzia” diretta al solo fine di estendere la decisione al
terzo, la competenza non potrebbe che essere la stessa esistente sul
rapporto principale, perché l’estensione riguarda sempre e solo
quest’ultimo. Ne segue che l’art. 32 c.p.c. non viene in rilievo e ciò
vale sia per la garanzia propria che per quella impropria, sicché si
perviene ad acquisire un primo risultato nel senso che la relativa
distinzione in tal caso è priva di effetti pratici»

Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 cod. proc.

Come pure evidenziako dalle S.U., accanto al profilo appena
descritto, «la chiamata in causa … può presentarne un altro …. Esso si
coglie quando», come nel caso ora sottoposto allo scrutinio di questa
Corte in sede di regolamento, in cui è innegabile la comunanza, pure
evidenziata dalla parte ricorrente, del fatto materiale che fonda sia la

garante in giudizio non solo chiedendo che si estenda nei sui confronti
l’accertamento del rapporto principale, ma anche formulando una
richiesta di accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia … e,
nel presupposto che tale esistenza risulti accertata, eventualmente
una richiesta … di attribuzione della prestazione di garanzia … . In tal
caso l’allargamento dell’oggetto del giudizio non è solo soggettivo, ma
è … anche oggettivo, nel senso che l’accertamento non riguarda più
solo il rapporto principale … ma concerne anche il rapporto di
garanzia, il suo modo di essere ed il diritto alla prestazione».
Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che «I due profili che
può assumere la chiamata in garanzia nei sensi indicati, in realtà,
possono assumere una diversa rilevanza, ad avviso di queste Sezioni
Unite, ai fini dell’applicazione dell’art. 32 c.p.c., ma ciò senza alcuna
correlazione rispetto al carattere proprio o improprio della garanzia.
L’art. 32, quando allude alla domanda di garanzia ed attribuisce alla
sua proposizione, o per cumulo originario o per cumulo nascente ai
sensi dell’art. 106 c.p.c., il possibile effetto – implicito – di
determinare una modificazione della competenza per ragioni di
territorio derogabile davanti al giudice adito ed una modificazione
della competenza per valore, con rimessione dell’intero giudizio,
anche per la causa principale, al giudice superiore, intende riferirsi
non già al caso in cui la chiamata del garante sia stata fatta al solo
fine di provocare l’estensione soggettiva dell’accertamento sulla
domanda principale, bensì al caso in cui abbia avuto luogo con il
cumulo rispetto a tale richiesta della domanda di accertamento del
Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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domanda principale che quella di garanzia, «il garantito chiami il

rapporto di garanzia ed eventualmente di riconoscimento della
prestazione di garanzia subordinatamente all’esito sfavorevole del
giudizio sul rapporto principale. La disciplina dell’art. 32 c.p.c. viene
in rilievo allora solo nei casi in cui la chiamata in garanzia abbia avuto
efficacia estensiva oggettiva» come si verifica nella specie all’esame,

accanto alla domanda di estensione soggettiva al garante
dell’accertamento del rapporto principale, sottesa necessariamente a
qualsiasi chiamata in garanzia, si sia accompagnata la domanda di
garanzia nei sensi su indicati. É solo in questo caso che vengono in
rilievo le regole poste dalla norma sui limiti in cui può avere luogo il
simultaneus processus

ed eventualmente la modificazione della

competenza. È questa un’implicazione che si deve desumere
innanzitutto dal fatto che l’art. 32 c.p.c. allude alla “domanda di
garanzia” e con tale espressione … intende riferirsi alla proposizione
della domanda intesa ad ottenere l’accertamento del rapporto di
garanzia, che corre fra il chiamante preteso garantito e il garante, ed
eventualmente alla domanda consequenziale di attribuzione della
prestazione di garanzia condizionatamente all’esito sfavorevole
dell’accertamento del rapporto principale. Fermo questo dato e
constatato che nel confronto fra art. 32 e art. 106 c.p.c. una non
coincidenza degli oggetti di disciplina riguarda solo il dato che la
chiamata in garanzia con effetto meramente estensivo (soggettivo)
della legittimazione non rileva agli effetti dell’art. 32 c.p.c., superando
le considerazioni che erano state ribadite a giustificazione della
sottrazione ad essa delle fattispecie di garanzia impropria (da Cass.
sez. un. n. 13368 del 2004), si deve ritenere che la giustificazione di
un diverso trattamento fra i due casi non aveva e non ha base
normativa … Il tenore dell’art. 32 … giustifica … solo la conseguenza
che essa si riferisce alla chiamata con effetti estensivi oggettivi e non
a quella con effetti estensivi solo soggettivi. Inoltre, non è dato
Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017

il che è stato pure posto in rilievo dal P.G., «e, dunque, quando

comprendere come alla circostanza della previsione nella disciplina di
diritto sostanziale delle ipotesi di garanzia propria si possa attribuire
rilievo a fini dell’applicazione di una norma processuale come l’art.
32. Se il legislatore avesse voluto attribuire rilievo al problema della
competenza riservando la norma dell’art. 32 c.p.c. solo alle ipotesi di

detta norma assume rilievo la “domanda di garanzia”, la quale, nei
sensi descritti, può essere proposta tanto in caso di chiamata in
garanzia propria che impropria».
4.2. Applicando i principi da ultimo affermati dalle S.U. di questa
Corte e sopra richiamati, deve ritenersi che ben possono la domanda
principale e quella di garanzia essere proposte dinanzi al medesimo
giudice, competente per la causa principale e risulta, quindi,
infondata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalle parti
terze chiamate.
Ed invero, posto che, alla luce dei suddetti principi, la distinzione
tra garanzia propria ed impropria, in base alla quale il Tribunale di
Lamezia Terme ha declinato la sua competenza in relazione alle
domande di manleva, non rileva quanto all’applicazione dell’art. 32
cod. proc. civ., ne consegue che, come pure evidenziato dal P.G., la
deduzione della clausola del foro convenzionale, di cui ai contratti tra
l’attuale ricorrente e le società chiamate in causa, diviene cedevole
allo stesso modo in cui lo diviene rispetto ad altre ipotesi di
connessione e tanto in applicazione del principio secondo cui il foro
stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non
legale, dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata, e non
inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29
cod. proc. civ.), non impedisce, al pari di ogni altro criteri
determinativo della competenza, che questa possa essere modificat
per ragioni di connessione (Cass. 21/08/1998, n. 8316; v. anche
Cass., ord., 11/04/2014, n. 8576).
Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017

-12-

c.d. garanzia propria avrebbe, in realtà, dovuto dirlo, mentre nella

A tanto deve aggiungersi che pure con riferimento all’ipotesi di
connessione oggettiva ex art. 32 cod. proc. civ. vale la regola della
necessità della contestazione globale di tutti i fori alternativamente
concorrenti in tema di obbligazioni contrattuali (arg. ex Cass.
18/04/2000, n. 5030; Cass., ord., 4/03/2002, n. 3109; Cass., ord.,

dello stesso foro di cui all’art. 32 cod. proc. civ., evidenziandosi
peraltro che, in relazione alla domanda proposta nei confronti della
parte convenuta, la causa è stata riassunta dinanzi al Tribunale di
Lamezia Terme a seguito di declaratoria di incompetenza del
Tribunale di Roma, che non risulta contestata.
5. Il ricorso deve essere quindi accolto e va conseguentemente
dichiarata la competenza del Tribunale di Lamezia Terme, dinanzi al
quale la causa va riassunta nei termini di legge, in ordine alle
domande di garanzia già proposte da Terna – Rete Elettrica Nazionale
S.p.a. nei confronti di Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. e di nei
confronti di Sirti S.p.a., in proprio e quale legale rappresentante di
Ciet Impianti S.p.a..
6. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice
del merito.
7.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della

insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lamezia Terme
in ordine alle domande di garanzia già proposte da Terna – Rete
Elettrica Nazionale S.p.a. nei confronti di Prysmian Cavi e Sistemi
Ric. 2016 n. 00960 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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5/11/2012, n. 18967; Cass., ord., 10/10/2016, n. 20310) nonché

Italia S.r.l. e di nei confronti di Sirti S.p.a., in proprio e quale legale
rappresentante di Ciet Impianti S.p.a.; spese rimesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2017.
Il Presidente

Qm},

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