Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19714 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. II, 17/09/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 17/09/2010), n.19714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato BOZZA VENTURI

ALESSANDRO, che la rappresenta e difende, giusta mandato ad lites in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARONI MASSIMO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19967/2007 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

23.2.07, depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Alessandro Bozza Venturi che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 28 maggio 2007 respingeva l’opposizione proposta da B.D. avverso il comune di Roma per l’annullamento del provvedimento n. (OMISSIS) del 2005 relativo a sanzione amministrativa per abusiva affissione di manifesti.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 luglio 2008, al quale il comune ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio; ha rilevato sotto più aspetti l’inammissibilità del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Osserva il Collegio che preliminare all’esame della ammissibilità dei motivi e dei quesiti, ex artt. 360 e 366 bis c.p.c., si pone il rilievo di parte controricorrente in ordine al rimedio esperibile avverso la sentenza del giudice di pace.

Fondatamente il controricorso ha rilevato che avverso il provvedimento impugnato era esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26. Detta norma, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, ultimo comma, che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso tali provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.). La sentenza impugnata, essendo stata resa dopo il 1^ marzo 2006, è soggetta a questa nuova disciplina (Cass 13019/07; 10775/08, – SU 27339/08). La ricorribilità diretta permane per le ordinanze di inammissibilità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che sono esclusivamente quelle con le quali il giudice competente, prima dell’udienza, dichiara l’opposizione inammissibile per tardività del ricorso (Cass. 28147/08).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA