Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19714 del 08/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 16/03/2017, dep.08/08/2017),  n. 19714

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5283-2016 proposto da:

D.D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI SPINA;

– ricorrente –

contro

MOLISANNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA ED IN CONCORDATO

PREVENTIVO, (già Istituto Finanziario Molisannio S.p.A.) – C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CREMERIA 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FORMICONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO PROZZO;

– controricorrente –

e contro

D.D.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 164/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M. s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Isernia D.D.N. e D.D.L. chiedendo accertamento di simulazione assoluta e proponendo azione revocatoria nei confronti di iscrizione ipotecaria. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello i convenuti. Si costituì la parte appellata eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per tardività. Con sentenza di data 15 luglio 2015 la Corte d’appello di Campobasso dichiarò l’inammissibilità dell’appello. Osservò la corte territoriale che era spirato il termine breve per proporre l’impugnazione perchè la sentenza gravata era stata notificata a D.D.L. in data 27 aprile 2010 a mani proprie e a D.D.N. in data 28 aprile 2010, con immissione dell’avviso in cassetta e spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito, e perfezionamento quindi della notifica in data 8 maggio 2010, mentre l’atto di appello era stato notificato in data 14 marzo 2011.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo D.D.N. e resiste con controricorso M. s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, artt. 7, 8 e 9 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la notificazione della sentenza è nulla perchè il D.D. da svariati anni si era trasferito dalla casa paterna in (OMISSIS), dove aveva tenuto la propria residenza fino al 10 febbraio 2016.

Il motivo è inammissibile. Il ricorso non rispetta l’onere dell’autosufficienza sotto un duplice profilo. In primo luogo va evidenziato che la nullità della notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non essendo riconducibile al novero di quelle insanabili ex art. 158 c.p.c., soggiace ai limiti di rilevabilità posti dal precedente art. 157, onde resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso. Se dunque la parte destinataria della notificazione di una sentenza, nel proporre appello oltre il termine breve decorrente da tale notificazione, nulla deduca in ordine alla nullità di questa, il giudice non può rilevarla di ufficio. E del resto, anche nell’ipotesi in cui l’appellante venga a conoscenza della notificazione, solo per effetto di eccezione che la controparte sollevi e documenti al momento della sua rituale costituzione, la proposizione di siffatta difesa offre all’appellante stesso tutti gli elementi necessari per ricavarne, con l’ordinaria diligenza, quella “notizia” della nullità che, ai sensi del citato art. 157 c.p.c., comma 2, gli impone di sollevare – verificandosi, in mancanza, sanatoria – la relativa eccezione nella prima difesa successiva (Cass. 12 aprile 1994, n. 11089; 17 giugno 1974, n. 1766). Il ricorrente non ha specificatamente indicato di avere assolto l’onere di tempestiva eccezione della nullità della notificazione innanzi al giudice di appello.

In secondo luogo ai fini della nullità della notifica il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, non solo deve produrre una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, ma deve anche provare la tempestiva dichiarazione al comune che si abbandona con la stessa decorrenza (Cass. 30 luglio 2009, n. 17752; 2 marzo 1996, n. 1648). Il ricorrente non ha specificatamente indicato di avere documentato la doppia dichiarazione in questione innanzi al giudice di appello.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione., stante l’ammissione al gratuito patrocinio.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 7.800,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA