Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19713 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19713 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 31052 2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PICARDI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio
dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato
e difeso dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO giusta
delega a margine;

Data pubblicazione: 28/08/2013

- controri corrente

avverso la sentenza n. 220/2006 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
16/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con awiso notificato il 20-12-04 l’Agenzia delle Entrate di Salerno accertava in capo a Picardi Antonio,
commercialista, in base a studi di settore, ex artt. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73 e 62 bis D.L 331/93,
maggiori redditi per l’anno 2000, con conseguenti maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA ed addizionale
regionale.
LA CTP di Salerno, in parziale accoglimento del ricorso proposto awerso detto avviso dal contribuente,

rideterminazione delle relative imposte e sanzioni.
Con sentenza 220/5/06 depositata il 16-10-06, la CTR di Napoli, sez. distaccata di Salerno, accoglieva
l’appello del contribuente ed annullava l’awiso di accertamento impugnato.
La CTR, in particolare, osservava: che la ricostruzione indiretta dei compensi ex artt. 39, comma 1, lett. d)
DPR 600/73 presupponeva, quale elemento fondamentale, l’inattendibilità delle scritture contabili, nel caso
di specie invece regolari (così come affermato nel p.v.c.); che l’awiso era motivato unicamente in base allo
scostamento dagli studi di settore; quese ultimi, tuttavia, non potevano essere contestati al contribuente in
sede di accertamento ma potevano essere utilizzati solo per previamente selezionare le posizioni da
sottoporre a controllo, per poi procedere ad un accertamento analitico-induttivo con le “ordinarie
metodologie”.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi; resisteva il
contribuente con controricorso, illustrato da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 3,
comma 181, ss. L 549/95, sosteneva, in primo luogo, che, come evidenziato da detta disposizione, gli studi
di settore, così come i parametri, servivano a determinare i ricavi, sicchè erroneamente la CTR aveva
affermato che detti studi potevano essere utilizzati solo per individuare i soggetti da accertare ed avessero
poi bisogno di essere confermati da ulteriori prove; rilevava, inoltre, che l’accertamento basato sugli studi
di settore era induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73, e poteva essere condotto in presenza di
scritture formalmente in ordine.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 42 DPR
600/73, rilevava che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l’obbligo della motivazione dell’avviso
era stato, nel caso di specie, rispettato; al riguardo sosteneva che l’Ufficio non aveva l’obbligo di motivare
l’accertamento anche con riferimento alle ragioni per le quali erano state disattese le ev

determinava in euro 19.119,00 i maggiori ricavi, mandando all’Agenzia delle Entrate per la

giustificazioni rese dalla parte nella procedura conciliativa (accertamento con adesione) non andata a buon
fine.
Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.
Al riguardo va, invero, innanzitutto precisato che, per condiviso principio di questa Corte, “la procedura di
accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore
costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art.

scritture contabili”; detta procedura “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli
“standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale
redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità
dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione
alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa
dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica
nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo

dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello
“standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal
contribuente” (Cass. sez. unite 26635/2009).
Alla stregua di tale principio, correttamente la CTR ha ritenuto nullo l’accertamento impugnato, rilevando
che lo stesso era fondato unicamente sullo studio di settore “apoditticamente ed automaticamente
considerato come prova indiscutibile” e motivato “con una frase generica”, rimettendo tutte le motivazioni
alle risultanze degli studi di settore, “senza spiegare quali sono gli elementi forniti, in che modo sono stati
valutati e perché non convincono” e senza in alcun modo considerare né il verbale di adesione (nel quale
erano state abbandonate le risultanze dello studio di settore) né soprattutto le stesse conclusioni dei
verificatori.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Considerato che il su menzionato principio della S.C. a sez. unite è stato pronunciato successivamente al
ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente
giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittima

39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle

CSENTE
Al SENSI
N. 131 TAD. ALL.

– N. 5

MATERIA TR1B ISTMI/h

Così deciso in Roma in data 14-2-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

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