Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19713 del 25/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19713 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 29655-2016 proposto da:
DURO SALVATORE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,
presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
Attilio Scarcella;
– ricorrente contro

AVIS BUDGET ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo, n.
92, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo De Nisco, che la
rappresenta e difende;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1585/2016 del Tribunale di Messina,
depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO

Salvatore Duro, gestore di un parcheggio a pagamento, ottenne

Data pubblicazione: 25/07/2018

r

dal giudice di pace di Taormina (ME) la condanna dell’Avis Budget
Italia s.p.a. al pagamento dell’importo di euro 26,00, relativa ad una
sosta non pagata. Avendo il giudice di pace rigettato l’opposizione
proposta dall’Avis, quest’ultima impugnò la sentenza innanzi al
Tribunale di Messina.

decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione
passiva dell’Avis, ritenendo che del mancato pagamento del prezzo
del parcheggio dovesse rispondere colui che aveva noleggiato il
veicolo. Di conseguenza, ha rigettato la domanda proposta da Duro,
condannandolo alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza il Duro ha proposto ricorso per
cassazione, articolato in due motivi.
L’Avis Budget Italia s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett.
e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I.

25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive, sebbene
quelle del Duro siano pervenute fuori termine.
CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della
decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere
redatta in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione
«di norme di diritto» non meglio precisate.

Il ricorso è dunque carente del requisito di ammissibilità di cui
all’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Giova peraltro osservare che la carenza non è solamente

Ric. 2016 n. 29655 sez. M3 – ud. 14-12-2017

-2-

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, riformando la

formale. La lettura del motivo, che affronta molteplici questioni
(compresa quella della natura del contratto di parcheggio) irrilevanti
ai fini della decisione, rende davvero problematica l’identificazione
delle norme che il Duro assume violate, fermo restando che non è
compìto della Corte di cassazione colmare le deficienze del ricorso

legge.
Ad ogni modo, la ratio decidendi della sentenza impugnata
risiede nell’affermazione secondo cui il contratto di parcheggio viene
stipulato dal conducente che ha in uso la vettura e non dal suo
proprietario. Avverso tale decisione il Duro non si pone in effettivo
rapporto dialettico, limitandosi, per un verso, ad affermare che egli è
concessionario di un’area di parcheggio pubblico (senza precisare che
ricaduta possa avere la natura privata o pubblica del parcheggio sulla
problematica in esame) e, per altro verso, a richiamare alcune
sentenze di questa Corte non pertinenti, in quanto relative al diverso
caso in cui non è noto chi abbia in uso il veicolo (in questo caso,
invece, è pacifico che la vettura fosse stata noleggiata da tale Franco
Rota).
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione che,
com’è noto, a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ. non figura più fra i motivi di ricorso per cassazione per
le sentenze pubblicate dall’Il settembre 2012.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e
le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente,
ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura
indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va
disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un

{Zie. 2016 n. 29655 sez. M3 – ud. 14-12-2017

-3-

sostituendosi al ricorrente nell’individuazione di possibili violazioni di

ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già
dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio

spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro
200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

di legittimità, che liquida in euro 255,00 per compensi, oltre alle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA