Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19713 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 21/09/2020), n.19713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 16199-2019 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO MERCURI

8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PAGANELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANDREA CONTE;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI LECCE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

DONATI 115, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE,

rappresentata e difeso dall’avvocato MARIA GIOVANNA CAPOCCIA;

– resistente –

e contro

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA ANTONIETTA DE PACE, MINISTERO

ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), REGIONE PUGLIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1250/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

letto il ricorso per regolamento di competenza notificato il 9 maggio

2019 da C.R., il quale deduce un motivo per violazione

del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69-bis, dell’art. 2222 c.c. e

dell’art. 409 c.p.c., n. 3, assumendo l’erronea individuazione della

competenza del giudice del lavoro contenuta nell’impugnata sentenza

n. 1250/2019 dell’8 aprile 2019 del Tribunale di Lecce;

letta la memoria difensiva della Provincia di Lecce;

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Mastroberardino Paola, che ha

richiesto di dichiarare la competenza del giudice del lavoro;

vista la memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2, del ricorrente.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

l’impugnata sentenza del Tribunale di Lecce dell’8 aprile 2019, ai fini della qualificazione del rapporto intercorso fra le parti, dedotto nella domanda di decreto ingiuntivo da C.R. e relativo all’attività da questo espletata presso l’Istituto di Istruzione secondaria Antonietta De Pace (60 ore di lezione da svolgersi fra il 5 febbraio 2010 ed il 14 maggio 2010, in forza di convenzione stipulata il 4 febbraio 2010), ha fatto riferimento ai criteri quantitativi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, che esclude dal novero dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, le “prestazioni occasionali”, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila Euro;

il Tribunale di Lecce ha evidenziato come C.R. si era impegnato, in base alla convenzione stipulata il 4 febbraio 2010, a prestare la sua attività di docenza presso l’Istituto di Istruzione secondaria Antonietta De Pace per circa tre mesi, rispettando gli standard qualitativi individuati dall’amministrazione scolastica e secondo le modalità indicate dalla medesima convenzione, con conseguenti competenza del Tribunale quale giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3, e nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Lecce;

il ricorrente espone che la propria prestazione consistesse nell’illustrazione di un programma informatico di “animazione 3d”, utilizzando propri strumenti e materiali didattici; che non assumeva significatività, ai fini del caso in esame, il criterio dei giorni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61; che la convenzione inter partes individuava nel medesimo C.R. un “esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali documentati” ed all’art. 2 escludeva la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualificando l’attività come “collaborazione occasionale”;

la sentenza emessa in grado di appello, come quella del Tribunale di Lecce, con cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sia accertata l’incompetenza del giudice di pace che emise il provvedimento monitorio, sussistendo la competenza del tribunale quale giudice delle controversie individuali di lavoro, e sia perciò dichiarato nullo lo stesso decreto ingiuntivo, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c.;

l’effetto della declaratoria di incompetenza resa dal tribunale, quale giudice di appello di opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente emesso dal giudice di pace in controversia individuali di lavoro, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, non comportando la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione, lascia trasmigrare dinanzi al medesimo tribunale, in funzione di giudice del lavoro di primo grado territorialmente competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c., l’ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Sez. 6 – 3, 17/10/2016, n. 20935; Cass. Sez. 1, 26/01/2016, n. 1372; Cass. Sez. 3, 17/07/2009, n. 16744; Cass. Sez. 1, 18/08/1997, n. 7661; Cass. Sez. L, 24/06/1977, n. 2697);

qualora la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie (nella specie, del giudice di pace) ed affermi la competenza per materia del giudice del lavoro, perchè il giudice possa escludere “ictu oculi” l’esistenza di un rapporto ex art. 409 c.p.c., occorre che l’inesistenza di rapporti di competenza del giudice del lavoro si desuma dalle asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell’esame delibativo dell’oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia; di tal che, la controversia, quale quella in esame, relativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro, nella quale non vi sia accordo tra le parti in merito alla natura del rapporto stesso, alla sua esatta qualificazione come rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, e, quindi, al giudice competente, deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro, in quanto le suddette questioni relative alla qualificazione del rapporto, così come le questioni attinenti alla mancata iscrizione del lavoratore nell’albo degli agenti, riguardando il merito della controversia, non rilevano ai fini processuali. (Cass. Sez. L, 25/05/2009, n. 11998; Cass. Sez. L, 07/06/2000, n. 7736; Cass. Sez. 3, 25/10/1982, n. 5582);

il Tribunale di Lecce ha coerentemente optato per la qualificazione quale rapporto di lavoro c.d. parasubordinato dell’attività oggetto della convenzione intercorsa tra C.R. e l’Istituto di Istruzione secondaria Antonietta De Pace, avente ad oggetto l’affidamento dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, determinato attraverso avviso pubblico emanato dalla Provincia di Lecce, ai sensi della L.R. Puglia 7 agosto 2002, n. 15, art. 22, ravvisandovi i requisiti di continuazione, coordinazione e svolgimento di attività prevalentemente personale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, riconducibile ad un progetto specifico, funzionalmente collegato al raggiungimento di un risultato finale determinato dal committente e gestito dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui, non potendo in senso contrario assumere rilievo assorbente il “nomen iuris” utilizzato (cfr. Cass. Sez. L, 26/05/2020, n. 9783; Cass. Sez. L, 06/09/2016, n. 17636; Cass. Sez. L, 21/10/2014, n. 22289; Cass. Sez. L, 25/06/2013, n. 15922; Cass. Sez. L, 29/05/2013, n. 13394);

va pertanto affermata la competenza del giudice del lavoro, ex art. 409 c.p.c., n. 3, in ordine alla controversia concernente l’incarico a tempo determinato conferito ad un privato per l’affidamento dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, ai sensi della L.R. Puglia 7 agosto 2002, n. 15, art. 22, avendo esso ad oggetto una collaborazione continuativa e personale secondo modalità e tempi indicati dall’amministrazione scolastica, non ostandovi la circostanza che il prestatore d’opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri (cfr. Cass. Sez. L, 03/08/2005, n. 16277);

considerato, in definitiva, che deve essere rigettato il ricorso, rimettendo al prosieguo del giudizio di merito di provvedere in ordine alle spese del procedimento di regolamento;

ritenuto, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, che sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, con termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza, rimettendo al prosieguo del giudizio di merito la decisione sulle spese del procedimento di regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

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