Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19713 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. II, 17/09/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 17/09/2010), n.19713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ORAZIO

MARUCCHI 5, presso lo studio dell’avvocato FIORE CIRO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GERMANO TOMMASO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA d’ITALIA – Istituto di diritto pubblico, in persona del suo

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NAZIONALE 91 -BANCA D’ITALIA, presso lo studio degli avvocati

SFORZA FLAVIA e PROFETA VINCENZA, che la rappresentano e difendono,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 51093/07 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10.4.08, depositata il 24/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Vincenza Profeta che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.V. ha impugnato la sentenza 24 aprile 2008 con la quale la Corte d’appello di Roma il 24 aprile 2008 ha rigettato il reclamo proposto D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 145, comma 4, per opporsi alla sanzione amministrativa irrogatagli dalla Banca d’Italia il 13.11.2006, relativa a violazioni commesse all’epoca in cui rivestiva la carica di Direttore Generale della Banca di Credito cooperativo del Nordbarese. L’Istituto centrale ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, che sostanzialmente si ripercorre nell’odierna sentenza. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale si è limitato a chiedere una equa valutazione delle spese legali, esponendo il proprio stato di disoccupazione.

La relazione ha osservato, in ordine all’ammissibilità del ricorso:

a) che il primo motivo di ricorso si conclude con il seguente quesito: “viola la legge il giudice, nell’atto in cui omette o parzialmente distorce la motivazione del suo convincimento pedissequamente recependo quella dedotta da una delle parti nei propri scritti difensivi?”.

b) che il secondo motivo reca in conclusione il seguente quesito:

“Viola il giudicante il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. d), nell’atto in cui, dando luogo ad un’errata applicazione del disposto normativo, ritenga inosservati, da parte del lavoratore, obblighi che per loro natura presuppongono l’espletamento di attività – di fatto – inibite nel loro effettivo esercizio, al lavoratore stesso?” La relazione ha quindi considerato che: “entrambi i quesiti sono formulati in violazione dei canoni interpretativi dell’art. 366 bis c.p.c.. Affinchè il quesito di diritto, di cui all’art. 366 “bis” cod. proc. civ., abbia i requisiti idonei ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario, con riferimento al ricorso per violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni (Cass SU 3519/08). Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (SU 2658/08). Inoltre il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., numero 3), deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass 22499/06).

Con tutta evidenza i quesiti esposti non soddisfano questi requisiti, poichè non esplicitano le censure nei termini richiesti e denunciano come violazione di legge censure attinenti a vizi della motivazione o assumono come presupposto pacifico circostanze che sono invece da dimostrare, previo opportuno esperimento di motivo di ricorso non autonomamente sviluppato.” Il Collegio condivide tali pertinenti rilievi.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA