Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19713 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6015-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO PAPARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 927/2014 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza della CTR del Piemonte che, respingendo il suo appello contro la decisione della CTP di Vercelli, ha confermato il diritto del contribuente N.M. al rimborso di quanto trattenutogli in occasione della corresponsione del trattamento di fine rapporto corrisposto sulla base della normativa del c.d. incentivo all’esodo, a seguito della risoluzione del suo rapporto di lavoro con la Regione Piemonte a far data dal 30.9.2007.

In tale circostanza, infatti, l’Agenzia aveva sottoposto la somma all’intera aliquota irpef anzichè al trattamento agevolato della metà, di cui all’art. 19 tuir, comma 4-bis.

Sebbene la suddetta norma fosse stata abrogata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, quest’ultima disposizione prevedeva anche una disciplina transitoria secondo cui la agevolazione del comma 4-bis sarebbe stata applicabile anche ai rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006.

Il contribuente deduceva che la cessazione del suo rapporto di lavoro, sebbene intervenuta con decorrenza 2007, derivava da protocolli di intesa stipulati con il datore di lavoro, la Regione Piemonte nel 2003, ed invocava l’applicazione dell’agevolazione impugnando il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso.

La CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava l’appello dell’ufficio.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di un motivo.

Si costituisce il contribuente con controricorso.

Successivamente, la ricorrente Agenzia dell’Entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 24.4.2019 e il contribuente ha depositato memoria del 19.1.2021 per confermare l’accettazione della rinuncia, con richiesta di compensare le spese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il motivo di ricorso l’Agenzia deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis, in combinato disposto con il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, conv. con modifiche in L. n. 248 del 2006.

La CTR avrebbe errato nell’interpretazione della normativa transitoria per l’applicazione dell’agevolazione nella tassazione dell’importo in questione.

Poichè, come detto, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 24.4.2019, notificato al contribuente, e la rinuncia è stata accettata da quest’ultimo, come da comunicazione a questa Corte del 19.1.2021, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Entrambe le parti hanno concordato sulla compensazione delle spese, e non vi sono ragioni per decidere diversamente sul punto.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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