Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19713 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 09/03/2017, dep.08/08/2017),  n. 19713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27290-2014 proposto da:

C.P., C.R., C.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LONGHEU;

– ricorrenti –

contro

CU.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE XIII

464, presso lo studio dell’avvocato SERGIO OLIOSI, rappresentato e

difeso dagli Avvocati GIOVANNA COSSU, GAVINO PIREDDA;

– controricorrente –

O.I., O.G.;

– intimate-

avverso la sentenza n. 588/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 04/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.R., C.V. e C.P. hanno proposto ricorso contro Cu.Gi., O.I. e O.G. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari dell’11 settembre 2013, con la quale è stato rigettato il loro appello contro la sentenza resa in primo grado del Tribunale di Oristano, che aveva respinto la domanda proposta nell’aprile del 2005 contro gli intimati da S.F., cui i ricorrenti erano succeduti.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto Cu.Gi..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso principale con declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. La proposta è stata notificata agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla proposta del relatore, nella quale essa si era giustificata “per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 quanto agli atti sui quali si fondano i motivi, atteso che riguardo ad essi non viene rispettato l’onere di indicazione specifica (alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte: ex multis, Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 7161 del 2010; Cass. n. 7455 del 2013; per il giudicato esterno: (ord.) n. 21560 del 2011, nonchè, in senso conforme, Cass. (ord.) n. 12658 del 2014).”.

2. Invero, l’unico motivo di ricorso – deducente “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; degli artt. 324,132 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – argomenta sul fatto che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto esistente un giudicato esterno fondato su una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, la n. 272 del 2004, che aveva confermato una sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Distaccata di Macomer, la n. 8 del 2001, ma non indica se e dove in questo giudizio di legittimità tali sentenze siano state prodotte e dove potrebbero essere esaminate, in tal modo violando l’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e non ponendo la Corte in condizioni di poter verificare le deduzioni svolte nel motivo.

Rileva, inoltre, il Collegio che tra l’altro le argomentazioni del motivo per individuare il preteso giudicato vengono pure svolte facendo riferimento alla sentenza del detto Tribunale senza in alcun modo spiegare come e perchè il giudicato si fondasse su di essa piuttosto che sulla sentenza di appello, riguardo alla quale si dice genericamente che ebbe a confermare quella del Tribunale.

3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti del resistente e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Nulla nel rapporto processuali con le parti rimaste soltanto intimate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione al resistente delle spese giudiziali, liquidate in euro quattromila, oltre duecento per esborsi, ed oltre alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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