Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19713 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19789-2012 proposto da:

S.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO

(c/o CENTRO CAF), rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 682/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/08/2011 R.G.N. 118/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Salerno, in accoglimento delle domande proposte da A.S. e S.F., ha dichiarato esistenti tra le suddette e la azienda agricola di R.G. rapporti di lavoro agricolo subordinato per centodue giornate lavorative ciascuna relative all’anno (OMISSIS), e ordinato all’INPS la reiscrizione delle lavoratrici negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per la suddetta annualità e per il numero di giornate sopraindicato. Ha poi condannato l’INPS al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 890 per diritti.

2. – La sentenza è stata appellata da entrambe le parti e la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 31 agosto 2011, ha rigettato le impugnazioni.

3. – La Corte territoriale ha ritenuto – così respingendo l’appello incidentale dell’INPS – che non sussistessero i presupposti per una compensazione, neppure parziale, delle spese del giudizio di primo grado; quanto alla loro misura, oggetto dell’impugnazione principale delle lavoratrici, ha ritenuto che le somme come liquidate fossero conformi ai minimi di legge, in considerazione “sia della modestia della prestazione ottenuta dalle appellanti (reiscrizione per il solo anno (OMISSIS), per sole 102 giornate)” sia “del carattere seriale e ripetitivo della controversia… analoga a molte altre di cui già la Corte ha(veva) avuto modo di occuparsi”. Ha quindi compensato le spese del giudizio di appello, in ragione della reciproca soccombenza e della “natura della controversia che impone(va) all’istituto un’attenta e scrupolosa verifica dei propri archivi” a causa delle inchieste giudiziarie avviate per reprimere la piaga dei rapporti di lavoro agricolo inesistenti.

4. – Contro la sentenza, la sola S. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1042, della L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. unico, della tariffa adottata con delibera del Consiglio nazionale forense del 20/2/2002 e approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (tabella B, par. 1, colonna 14), e violazione dei minimi previsti dalla stessa, nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. – Rileva che la Corte territoriale non aveva spiegato le ragioni della riduzione dei diritti e degli onorari, non indicando quali delle attività di rappresentanza e di difesa, indicate nella nota spese, non erano state riconosciute ai fini della liquidazione, nè aveva indicato il diverso (e inferiore) valore in base al quale aveva operato la liquidazione. Anche il riferimento alla serialità della controversia era inappropriato, giacchè essa non esclude il dovere del giudice di liquidare le spese sulla base delle tariffe professionali e in relazione al valore della causa, potendo al più valere come ragione di compensazione.

3. – Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente, invero, si limita ad asserire che la Corte avrebbe escluso immotivatamente determinate attività dal calcolo dei diritti e degli onorari, a fronte di una nota spese riportata nello stesso atto di appello, ma non chiarisce se tale nota spese sia stata depositata nel giudizio di primo grado e dove essa sarebbe attualmente reperibile, non trascrive nè deposita l’atto d appello in cui sarebbe stata trascritta, nè infine fornisce utili indicazioni per un facile reperimento degli atti nei fascicoli di parte o d’ufficio delle precedenti fasi del giudizio.

E’ vero, infatti, che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti dl procuratore e degli onorari di avvocato ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass., 14/10/2015, n. 20604; Cass., 30 marzo 2011, n. 7293). Tuttavia, è necessario che una nota specifica risulti depositata. Ove invece, come nella specie, nella sentenza impugnata non si faccia ad essa alcun riferimento, era onere della parte allegare di averla depositata e di indicare in quale fase processuale ciò sarebbe avvenuto.

Il regolamento delle spese di lite è, invero, consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo e dovendo la condanna al relativo pagamento essere emessa, a carico del soccombente, ex art. 91 c.p.c., anche d’ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa e pur se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall’art. 75 disp. att. c.p.c.: a tale principio si è correttamente attenuto il tribunale prima e la corte territoriale dopo, distinguendo gli importi dovuti per esborsi vivi, per diritti e per onorari. Non appare invece sostenibile che, in mancanza di notula, il giudice sia onerato dell’indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione, così sostanzialmente sostituendosi all’attività procuratoria della parte e, di fatto, compilando egli stesso ex officio la nota delle spese (cfr. Cass., 28 febbraio 2012, n. 3023; Cass 3 ottobre 2005, n. 19269; Cass. 10 marzo 2008, n. 6338). Diviene così privo di fondamento il motivo di ricorso fondato sull’omessa indicazione da parte della corte territoriale delle voci relative ai diritti e agli onorari escluse della liquidazione, non potendosi attribuire al giudice di merito il compito di individuare partitamente le singole voci dei diritti e degli onorari in relazione alle attività procuratorie espletate.

L’inammissibilità è poi ulteriormente ravvisabile nel fatto che la parte non si premura di depositare gli atti e i verbali di causa volti a dimostrare il compimento delle attività riportate nella nota specifica trascritta nel ricorso per cassazione, sicchè non è dato verificare la violazione dei minimi tariffari commessa dalla Corte territoriale in relazione all’attività difensiva effettivamente svolta.

Tale omissione, che si pone in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, impedisce di valutare la decisività della censura, a fronte, peraltro di una diversa indicazione dei diritti, che nella nota specifica trascritta in ricorso sono indicati in Euro 1346,00 laddove nel corpo dell’atto si deduce di aver richiesto per il giudizio di primo grado Euro 1408 per diritti minimi (pagina 4 del ricorso).

Infine, deve rilevarsi che la fattispecie in esame presenta un’obiettiva diversità rispetto alla fattispecie esaminata nella sentenza di questa Corte n. 9366 del 2014, ed invocata dalla ricorrente nella memoria difensiva, in cui si dà espressamente atto dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, raggiunta attraverso la trascrizione integrale delle note specifiche depositate nei gradi di merito, del verbale d’udienza e dell’indice del fascicolo depositato in appello in cui se ne attesta la produzione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Trattandosi di giudizio introdotto successivamente alla modifica di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., disposta con L. n. 326 del 2003, e in mancanza dell’autodichiarazione prevista dalla norma citata, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1800, di cui Euro 100 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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