Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19712 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19712 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 25051-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CHIEREGATO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio
dell’avvocato ELEFANTE TULLIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/08/2013

avverso la sentenza n. 21/2006 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 14/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ELEFANTE che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di p.v.c. redatto in data 21-1-2003 dalla Guardia di Finanza di Torino nei confronti della G.E.P.
Global Electronics Products srl (in seguito: GEP), esercente l’attività di commercio all’ingrosso di
attrezzature per Ufficio, l’Agenzia delle Entrate di Torino 1 notificava a Chieregato Sergio, quale
amministratore di fatto della detta società, sei atti impositivi relativi ad IVA, II.DD. e sanzioni, per gli anni
d’imposta 1997, 1998 e 1999.

dalla CTP di Torino sul rilievo della mancata prova -da parte dell’Ufficio- della qualità di amministratore di
fatto del Chieregato.
Con sentenza 21/33/06, depositata il 14-7-2006, la CTR di Torino, previa riunione, rigettava gli appelli
proposti awerso dette sentenze dall’Agenzia; in particolare la CTR, nel confermare l’insussistenza di prove
in grado di suffragare la tesi dell’Ufficio in ordine alla carica di amministratore di fatto ricoperta dal
contribuente, rilevava:
che le indagini di P.G., cui l’Ufficio si era rifatto per sostenere la qualità di amministratore di fatto del
Chieregato, non erano state riportate nel contesto degli atti impositivi in questione; che l’Ufficio aveva
sostenuto la sua tesi sulla base di documentazione (lettere commerciali di acquisto e vendita) reperita dalla
Guardia di Finanza presso l’abitazione del ricorrente; che, a tale ultimo proposito, giustamente il ricorrente
aveva precisato di avere solo svolto l’attività di agente-rappresentante di commercio della GEP, con
rapporti di “collaborazione commerciale per la consulenza/vendita di prodotto informatici” (come
confermato da alcune società clienti); che dalla documentazione in atti si desumeva che amministratore
unico della GEP, all’epoca del p.v.c. e degli awisi accertamento, era tal Pifferini Leonardo Livio.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a quattro motivi; resisteva il
contribuente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, deduceva —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 24
d.lgs 546/92; al riguardo rilevava che la CTR aveva affermato che le risultanze delle indagini di P.G. non
comparivano nel contesto degli atti impositivi, sicchè, ove tale passaggio motivazionale fosse interpretato
nel senso di ritenere inammissibili dette risultanze sol perchè non riportate negli atti impositivi impugnati,
era evidente la violazione della su indicata norma, in base alla quale ciascuna delle parti ha facoltà di
produrre i documenti a fondamento della propria pretesa; concludeva, ponendo alla Corte il seguente
quesito di diritto: “se nel processo tributario sia ammissibile la produzione in giudizio del processo v b
di constatazione e dei relativi allegati, contenenti tra l’altro le risultanze delle indagini di P.G. su

Awerso detti atti il contribuente proponeva distinti ricorsi, che -con separate sentenze- venivano accolti

fondato l’atto di imposizione impugnato, qualora tali risultanze non compaiano nel contesto dell’atto
stesso”.
Siffatto motivo è inammissibile ex art. 366 bis cpc, in quanto lo stesso si conclude con un quesito di diritto
che si risolve in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta
utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto

Cass. sez. unite 6420/2008).
Al riguardo va, comunque, precisato che la CTR non ha affermato l’inammissibilità delle risultanze di P.G,
ma, al contrario, le ha specificamente analizzate e valutate, sicchè l’inciso contenuto in sentenza
(“risultanze che peraltro non compaiono nel contesto degli atti stessi”) è da ritenere aggiunta superflua, in
alcun modo rilevante per la decisione.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo -ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente motivazione su un fatto
decisivo e controverso, si doleva che la CTR avesse esaminato solo la documentazione reperita dalla
Guardia di Finanza presso l’abitazione del ricorrente (lettere commerciali di acquisto e vendita) e non aveva
spiegato le ragioni per le quali tutti gli altri documenti ed indizi prodotti dall’Amministrazione (dichiarazioni
rese nelle indagini penali e dichiarazione di tal Carrera Vito Michele, mancanza di documentazione sul
dedotto rapporto di agente della GEP) non consentivano di affermare che il contribuente aveva ricoperto la
carica di amministratore di fatto della G EP.
Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo —ex art. 360 n. 5 cpc- omessa motivazione su un fatto decisivo
della controversia, si doleva che la CTR avesse affermato che il ruolo svolto dal contribuente di
“consulenza/vendita di prodotti informatici” era stato confermato da “alcune società clienti”, senza
tuttavia spiegare da quali documenti o risultanze probatorie era emersa tale risultanza.
Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo —ex art. 360 n. 5 cpc- illogicità della motivazione su un fatto
decisivo e controverso per il giudizio, si doleva che la CTR avesse fondato la sua decisione anche sulla
circostanza che dalla documentazione risultava essere amministratore unico della società altro soggetto,
quando invece era owio che il Chieregato, al quale si intendeva attribuire il ruolo di amministratore “di
fatto”, non poteva giammai risultare dagli atti ufficiali amministratore unico “di diritto” (ruolo affidato
formalmente ad altro soggetto).
Siffatti motivi sono fondati.
Per costante principio di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabil
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste quando nella motivazione no

del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (conf.

ENTE DA RECIISTR AZIONE
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Al SENSI DEL D
N. 131 TAB. ALL. 3. – N. 5
MATEalA T &Iati TALIA
chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e non risulti comunque
desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa.
Orbene, nel caso di specie, sul fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal ruolo di
amministratore di fatto della GEP svolto dal Chieregato Sergio nei periodi di imposta 1997, 1998 e 1999, la
motivazione della CTR appare carente ed illogica; la stessa, invero, è carente, sia in quanto non spiega la
ragione per la quale la CTR, nell’escludere siffatto ruolo, si sia basata solo ed esclusivamente sulla

acquisto e vendita), senza in alcun modo prendere in considerazione tutti gli altri documenti ed indizi
prodotti in giudizio dall’Amministrazione e specificamente riproposti nell’atto di appello all’attenzione della
CTR (v. punti a, b,c,d,ed e, sintetizzati anche nel presente ricorso per Cassazione a pag. 14), sia in quanto
non indica le fonti di prova in base alle quali viene affermato che il Chieregato ha svolto solo attività di
consulenza/vendita di prodotto informatico quale agente-rappresentante di commercio della GEP; la
motivazione appare, inoltre, anche viziata dal punto di vista logico, in quanto la formale indicazione di altra
persona (e non del Chieregato) come amministratore “di diritto” costituiva il necessario e logico
presupposto per accertare il ruolo di amministratore “di fatto” del Chieregato, e non poteva, pertanto,
rappresentare ragione per escludere lo svolgimento da parte di quest’ultimo del detto ruolo.
In conclusione, quindi, va rigettato il primo motivo di ricorso; vanno, invece, accolti il secondo, terzo e
quarto e, di conseguenza, in relazione ai motivi accolti, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, per
nuovo esame, alla CTR Piemonte, diversa composizione, che provvederà a regolamentare anche le spese di
lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, terzo e quarto e, in relazione ai motivi
accolti, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, per nuovo esame, alla CTR Piemonte, diversa composizione,
che prowederà a regolamentare anche le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 14-2-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

documentazione reperita dalla Guardia di Finanza presso l’abitazione del ricorrente (lettere commerciali di

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