Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19712 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19712 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

sul ricorso 25510-2016 proposto da:
SAGITTARIA FINANCE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ombrone, 14
presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Caputi, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Giuseppe La Scala;

– ricorrente contro
PALLUZZI CLEMENTINA, PALLUZZI SPERANZA, elettivamente
domiciliate in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio
dell’avvocato Vincenzo Del Duca, rappresentate e difese dall’avvocato
Maria Teresa Ciotti;

– controrícorrenti contro
PALLUZZI TOMMASO, LESTINGI GIOVANNA;

– intimati avverso la sentenza n. 4944/2016 della Corte d’appello di Roma,
depositata il 03/08/2016;

Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO

Speranza e Clementina Palluzzi, nella qualità di eredi di Antonio
Palluzzi, proponevano opposizione all’esecuzione chiedendo che il
Tribunale di Latina accertasse l’illegittimità dell’esecuzione intrapresa
dalla Non Performing Loans s.p.a. in quanto nulla era dovuto.
Chiedevano altresì la cancellazione delle ipoteche iscritte dalla società
pretesa creditrice. Esponevano, a sostegno dell’opposizione, che
l’esecuzione duplicava una precedente espropriazione immobiliare
estinta per avvenuto pagamento del dovuto, giusta dichiarazione di
rinuncia della Banca di Roma s.p.a., nella cui titolarità del credito la
Non Performing Loans s.p.a. era succeduta a seguito di varie
operazioni di cartolarizzazione.
Nel giudizio interveniva la Sagittaria Finance s.r.I., cessionaria
della Non Performing Loans s.p.a., chiedendo il rigetto
dell’opposizione.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione ma la Corte
d’appello, in riforma della decisione impugnata delle opponenti,
dichiarava che nulla era dovuto all’appellata e ordinava la
cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Sagittaria Finance
s.r.l. per un unico motivo. Le Palluzzi hanno resistito con
controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett.
e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I.

25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della

Ric. 2016 n. 25510 sez. M3 – ud. 14-12-2017

-2-

T

decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere
redatta in forma semplificata.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato.
La decisione impugnata si fonda sulla considerazione che la
procedura esecutiva promossa dalla Banca di Roma venne avviata per
la riscossione non soltanto delle rate insolute di un mutuo del Palluzzi,
dante causa delle odierne opponenti, ma anche per quelle a scadere,
essendosi la banca avvalsa della facoltà prevista dall’art. 1186 cod.
civ. Conseguentemente, la Corte d’appello ha ritenuto che la
successiva rinuncia incondizionata a quella procedura esecutiva per
intervenuto pagamento del dovuto si riferisse al totale della somma
precettata (lire 340.785.153); quindi non solo alle rate scadute, ma
anche al residuo. L’esecuzione, infatti, era stata intrapresa per l’intero
credito. A fronte di tale elemento di prova, la corte di merito ha
ritenuto che dovesse essere onere della parte creditrice dimostrare
che una parte del debito fosse ancora insoluto.
Il ricorso in esame centra solo in parte la ratio decidendi del
provvedimento impugnato. Si deduce, infatti, la violazione dell’art.
2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendosi che i
giudici di merito avrebbero omesso di considerare che la
sopravvivenza di una parte del credito costituiva circostanza non
contestata fra le parti, in quanto dedotta dalla Non Performing Loans
s.p.a. con la comparsa di costituzione e non contestata dalle
opponenti, se non tardivamente, ossia con la memoria depositata ai
sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.
La censura è manifestamente infondata sotto un duplice profilo.
Anzitutto va rilevato che, come traspare anche dalla lettura del
ricorso, le Palluzzi dedussero già con l’atto di citazione in opposizione
che dovesse ritenersi «l’avvenuta estinzione dei contratti di mutuo,
allegandone la rinuncia» resa dalla Banca di Roma. La circostanza

Ric, 2016 n. 25510 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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I

della sopravvivenza parziale del debito da finanziamento, pertanto,
non costituisce affatto circostanza non controversa.
In secondo luogo, quand’anche si ritenesse che la circostanza
non sia stata specificatamente contestata dalle Palluzzi, occorre
comunque considerare che «i fatti non specificatamente contestati
dalla parte costituita» hanno valore di prova piena, ma non di prova
legale, ovverosia vincolante per il giudice. Si tratta, quindi, di prove
soggette comunque al principio del libero convincimento e le cui
risultanze vanno apprezzate nel contesto dell’intero materiale
probatorio raccolto. Pertanto, non integra la violazione dell’art. 115
cod. proc. civ. la decisione del giudice di merito che, in presenza di
una rinuncia alla procedura esecutiva resa per l’intero credito, faccia
onere alla parte asseritamente creditrice di documentare in modo
diretto, e non solo mediante la mera asserzione nei propri scritti
difensivi, l’effettiva sussistenza di un eventuale residuo insoluto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del
giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura
indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va
disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già
dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
Sussistono infine i presupposti perché la ricorrente sia
condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai
sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. – di una somma,
equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in
base al valore della controversia, avendo agito in giudizio senza
adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere un

Ric. 2016 n. 25510 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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7

apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per
sostenere l’impugnazione proposta.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore
delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che

nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli
accessori di legge, Distrae le spese processuali come sopra liquidate
in favore del difensore di fiducia.
Condanna altresì la ricorrente al pagamento in favore della
controparte, dell’ulteriore somma di euro 8.000,00 a titolo di
responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.,
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie

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