Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19712 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. II, 17/09/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 17/09/2010), n.19712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIOSI ANTONIO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14953/2007 del TRIBUNALE di ROMA del 20.7.07,

depositata il 02/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Roma, con sentenza del 2 agosto 2007, confermava la sentenza del locale giudice di pace, il quale aveva rigettato, perchè tardiva l’opposizione proposta da C.V. avverso il comune di Roma, per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa a violazione del codice della strada.

Ribadiva che il ritardo nel proporre l’opposizione (depositata il 23.6.2005, contro l’atto ricevuto il 15 marzo) non era addebitabile a vizio della notifica della cartella, perchè la notificazione mediante consegna al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario si sarebbe perfezionata alla data stessa di consegna.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 luglio 2009; il comune ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Con unico complesso motivo di ricorso, concluso da rituale quesito, il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia dato adeguata risposta alla denuncia di invalidità della notifica della cartella a causa della effettuazione di essa a mani del portiere dello stabile, senza attestazione delle vane ricerche delle persone indicate in ordine preferenziale dall’art. 139 c.p.c..

La censura è fondata. Il tribunale ha fondato la decisione su una lettura giurisprudenziale (“La notificazione mediante consegna dell’atto al portiere si perfeziona con tale consegna ed alla data di essa, non con il successivo invio della raccomandata di cui all’art. 139 cod. proc. civ. “Cass 9329/97) da qualche tempo superata dalla Corte e in particolare da questa Sezione, la quale afferma invece che “Nella notificazione eseguita ex art. 139 cod. proc. civ., comma 3, l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità1 della notificazione nei riguardi del destinatario”. (Cass. 17915/08; 7667/09; 1366/10 e indirettamente, C. Cost. 131/07).

Oltre a incorrere in tale errore la sentenza ha omesso di considerare la principale doglianza dell’opponente, relativa alla stessa legittimità della notifica al portiere in mancanza di preventive ricerche del destinatario. Sul punto le Sezioni Unite hanno già avuto modo di esprimersi, spiegando che: “In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 cod. proc. civ., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.” (SU 214/05; 11332/05).

Il tribunale non si è attenuto a tale insegnamento, che avrebbe invece potuto condurre, previe le necessarie verifiche di fatto, a diversa valutazione in ordine alla tempestività dell’opposizione e dunque all’esame delle ragioni di merito ivi dedotte.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa ad altro giudice del tribunale di Roma, che si atterrà al principio di diritto sopraevidenziato e in sede di rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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