Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19712 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.08/08/2017),  n. 19712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17471-2016 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., società con Socio Unico, C.F. (OMISSIS), in

persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA

MARIA MEDIATRICE, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BUCCI che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.S., Z.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio dell’avvocato

ROSALIA MANGANO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1036/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 26 febbraio 2016, la Corte di Appello di Roma confeiniava la decisione del Tribunale in sede di accoglimento della domanda proposta da T.S. e Z.E. nei confronti di Trenitalia s.p.a. riconoscendo loro il superiore inquadramento nella categoria A-quadri, profilo professional senior (rispetto a quella di appartenenza – quadro B – profilo professioni a decorrere rispettivamente dal 1.1.2009 e dal 1.1.2010, con condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Trenitalia s.p.a. affidato a quattro motivi cui resistono la T. e lo Z. con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con la quale dissente dalla proposta del relatore ed insiste per raccoglimento del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riguardo alle declaratorie del CCNL 16.4.2003 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere il giudice del gravame omesso ogni indicazione del contenuto delle declaratorie del profilo rivestito e di quello invocato, non operando un confronto tra le mansioni in concreto svolte e, comunque, non accertando l’effettivo svolgimento di quelle superiori rivendicate; con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2967 c.c. nonchè art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte di Appello aveva ignorato che le risultanze istruttorie avevano dimostrato come, a seguito della riorganizzazione societaria, la riduzione delle mansioni richieste era stata non solo quantitativa, ma anche qualitativa; con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame del secondo motivo di appello (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) non avendo la Corte di merito detto alcunchè in ordine alla censura con la quale si contestava la decorrenza del superiore inquadramento riconosciuto allo Z. non essendo stato escusso alcun teste che avesse riferito per conoscenza diretta del citato svolgimento delle mansioni superiori; con il quarto motivo viene lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 2077,2103 e 2967 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento alla decorrenza dell’inquadramento della T. per avere la Corte territoriale ritenuto provato lo svolgimento delle superiori mansioni non in base all’accertamento in concreto delle medesime, ma sulla scorta della documentazione in atti (peraltro attestante tutt’altro);

che il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile: è infondato in quanto l’impugnata sentenza, pur non contenendo la trascrizione delle declaratorie contrattuali (rivestite ed invocate) tuttavia, dopo aver individuato i caratteri distintivi di quella superiore richiesta rispetto a quella di appartenenza, ne ha verificato in concreto (ovvero con riferimento alle mansioni effettivamente svolte) la ricorrenza; è inammissibile laddove, nel censurare la valutazione operata dalla Corte di Appello delle testimonianze raccolte, finisce con il sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che del pari inammissibili sono gli altri tre motivi di ricorso in quanto anch’essi – nonostante il formale richiamo nelle rispettive intestazione e plurime violazioni di norme di legge – tendono ad ottenere in questa sede una nuova valutazione del materiale probatorio; peraltro, con riferimento al terzo motivo va rilevato che la Corte di Appello ha risposto alla censura contenuta nel gravame laddove ha ritenuto che, con riferimento alla posizione dello Z., le emergenze istruttorie erano idonee a comprovare lo svolgimento delle superiori mansioni dalla data indicata;

che, peraltro, la Corte territoriale: ha dato atto della riorganizzazione societaria giungendo e ritenere che la medesima aveva comportato solo una riduzione quantitativa e non anche qualitativa dei compiti svolti da coloro che rivestivano la qualifica prole- ssional senior, sulla scorta della complessiva valutazione delle emergenze istruttorie – quindi anche del contenuto dei documenti acquisiti agli atti – senza che ciò possa essere considerato una violazione del principio dell’onere della prova che, correttamente, è stato posto a carico dei lavoratori;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell’avv. Rosalia Mangano per dichiarato anticipo fattone;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 159/0, con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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