Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19712 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6924-2012 proposto da:

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

GENIO (c/o CENTRO CAF), rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE

AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 77/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/03/2011 R.G.N. 1512/2009; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Consigliere

Dott. DORONZO ADRIANA;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 7 marzo 2011, accogliendo l’appello proposto da P.A. contro la sentenza resa dal Tribunale di Salerno, ha accolto la domanda dell’appellante e ha dichiarato esistente tra la stessa e l’azienda “Curcio Michele” un rapporto di lavoro subordinato agricolo per centodue giornate lavorative relative all’anno (OMISSIS) e ordinato all’INPS la reiscrizione della ricorrente nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per la suddetta annualità e per il numero di giornate sopraindicato.

Ha condannato l’INPS al pagamento dei due terzi delle spese di entrambi gradi del giudizio, che ha liquidato per intero e per ciascun grado in complessivi Euro 775,00, di cui 420,00 per diritti e spese. Ha quindi compensato tra le parti il residuo terzo. Infine, con provvedimento di correzione del 22 giugno 2011, ha integrato la sentenza disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, avvocato Felice Amato.

2. – Contro la sentenza, ricorre la P., affidando l’impugnazione ad unico motivo. L’INPS deposita procura speciale in calce al ricorso notificato. La ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso la P. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, della tariffa adottata con delibera del Consiglio nazionale forense del 20/9/2002, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, (e violazione dei minimi previsti dalla stessa, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e ss. c.p.c., in combinato disposto con il D.M. 8 aprile 2004, art. 6. Denuncia altresì l’errata valutazione degli atti di causa e il vizio di motivazione.

Rileva che Il valore della controversia era da ritenersi “indeterminabile”, atteso che la domanda aveva ad oggetto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, sicchè lo scaglione di riferimento per i diritti era quello da Euro 25.901,00 a Euro 51.700,00 mentre per gli onorari, doveva applicarsi la tabella A, par. 2, col. 3 (da Euro 25.901,00 a Euro 51.700,00) della tariffa di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (per il primo grado) e la tabella A. paragrafo 4, colonna 3 del detto D.M. (per il secondo grado). Tenuto conto delle attività svolte, tutte documentate e trascritte nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, avrebbero dovuto essere liquidate per l’intero Euro 872,00 per i diritti e 750,00 per gli onorari relativi al giudizio di primo grado e Euro 1.316,00 per diritti e 1410,00 per onorario relativi al giudizio di secondo grado.

La censura è fondata.

2. – I dati indicati anche con riferimento al valore della causa consentono un controllo autosufficiente, ossia fondato sul solo contenuto del ricorso, nel quale risultano inseriti, sia pure con la tecnica dell’assemblaggio, gli atti e i verbali dei giudizi di merito che attestano l’effettiva attività difensiva svolta e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate (cfr. sotto il profilo dell’ammissibilità del motivo di ricorso concernente l’errata liquidazione delle spese processuali, Cass., 10 ottobre 2003, n. 15172; Cass., 29 ottobre 2014 n. 22983).

Ora, considerato che lo scaglione tariffario da utilizzare ai fini della liquidazione delle spese è quello relativo alle cause dl valore da Euro 25.900,00 a Euro 51.700,00 e che la richiesta degli onorari di avvocato è formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense (D.M. 2004, art. 5), la riduzione di tale voce operata dalla Corte territoriale, senza peraltro alcuna motivazione a riguardo, si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancita dalla L. 13 giugno 1942, art. 24 (in tal senso, Cass., ord. 11 aprile 2014, n. 8517; v. pure sul valore della causa; Cass., 26 febbraio 2014, n. 4590).

Nè rileva in questa sede che non risulti depositata una nota specifica, giacchè è principio consolidato di questa Corte che il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo la condanna essere emessa, a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche d’ufficio e pure se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall’art. 75 disp. att. c.p.c.. In tal caso, il giudice non è onerato dell’indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione (Cass., ord. 28 febbraio 2012, n. 3023; Cass, 3 ottobre 2005, n. 19269), ma deve tuttavia tener conto delle attività effettivamente espletate come emergenti dagli atti di causa e dei minimi tariffari applicabili.

Nel caso in esame, nella determinazione dei diritti e degli onorari per ciascun grado del giudizio ed in relazione all’attività defensionale svolta, la Corte non ha rispettato questi parametri, sicchè il ricorso deve essere accolto con rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà alla diversa liquidazione delle spese dei due giudizi. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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