Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19711 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5497/2007 proposto da:

L.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difeso

dall’avvocato VRENNA TRENTINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio degli avvocati MARAZZA Maurizio e MARAZZA MARCO, che

la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/02/2006 r.g.n. 62/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 143, depositata il 21 febbraio 2006, rigettava l’impugnazione proposta da L. S., nei confronti di Telecon spa, avverso la sentenza n. 2911 del 12 novembre 2003 del Tribunale di Genova.

2. Il L. aveva adito il Tribunale genovese chiedendo la condanna della suddetta società, subentrata nel rapporto di lavoro alla SIRM, al pagamento delle retribuzioni maturate nei periodi a terra fra un imbarco e l’altro quale ufficiale radiotelegrafista, dal 5 maggio 1997 all’8 luglio 1998, durante il quale avrebbe dovuto essere inserito nei ruoli organici della SIRM e fruire, quindi, del trattamento economico previsto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il giudice di primo grado, in primo luogo, respingeva l’eccezione di prescrizione proposta da Telecom spa, in quanto non era configurabile un rapporto di lavoro marittimo al quale applicare l’art. 373 c.n..

In secondo luogo, affermava che la normativa applicabile ratione temporis, per le società concessionarie degli impianti e dell’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi (SIRM poi Telecom) prevedeva due forme di collaborazione lavorativa per gli ufficiali radiotelegrafisti (c.d. marconisti):

una quali dipendenti della società a tempo indeterminato (personale di ruolo);

l’altra mediante iscrizione in un apposito elenco, che prevedeva singoli contratti di arruolamento con l’armatore che faceva richiesta dell’ufficiale.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento il tribunale rigettava la domanda deducendo che, da un lato, il L. non aveva provato la fonte giuridica del vantato diritto ad essere iscritto nel ruolo organico della società concessionaria; dall’altro che di fatto la prestazione lavorativa fosse stata prestata in via continuativa alle dipendenze della società concessionaria anche nei periodi di pausa a terra.

3. La Corte d’Appello rigettava l’appello del L., ritenendo esenti da vizi le suddette argomentazioni del Tribunale.

4. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre L.S. prospettando 4 motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso Telecom Italia spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso L.S. deduce quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, il non aver tenuto conto, da parte dei giudici di primo e secondo grado, delle risultanze di un atto pubblico (il libretto di navigazione), in relazione al D.M. 1 ottobre 1947 e al D.P.R. 12 ottobre 1982, n. 899. Deduce il ricorrente che la S1RM in origine aveva un proprio ruolo e fuori ruolo degli ufficiali radiotelegrafisti che potevano essere imbarcati solo sulle navi da carico (tutte) e sulle navi passeggeri private, escluse, quindi, le navi della flotta pubblica-Finmare.

Tuttavia nel 1986 rimaneva un solo ufficiale di ruolo, mentre per il resto vi erano ufficiali non di ruolo che sostituivano il personale di ruolo della SIRM che non esisteva più. Esso ricorrente, aveva prestato la sua opera ininterrottamente dal 17 marzo 1983 sulle navi passeggeri Finmare, contro il divieto di legge. Quindi, non era corretta l’affermazione della sentenza che egli sarebbe stato imbarcato quasi sempre su navi da carico dell’armamento privato. Tale circostanza non era stata oggetto di contestazione solo in quanto ciò era smentito dal libretto di navigazione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è prospettato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver valutato la possibilità che l’ufficiale radiotelegrafista fosse dipendente SIRM in tutti i suoi aspetti, compreso l’arruolamento con i diversi armatori, su navi diverse, per motivi funzionali e tecnico-giuridici.

Ad avviso del ricorrente l’attività svolta dalle concessionarie (SIRM, Telecom) non è mera attività di collocamento, in ragione del divieto ex art. 125 c.n., ma costituisce attività di arruolamento che si instaura direttamente tra l’ufficiale radiotelegrafista e le concessionarie. L’ufficiale radiotelegrafista verrebbe arruolato da ogni singolo armatore per ogni imbarco, per motivi tecnico giuridici, ma contemporaneamente sarebbe stabilmente dipendete SIRM. 3. Con il terzo motivo di impugnazione è prospettata la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce parte ricorrente che la SIRM (e poi la Telecom), era concessionaria dell’impianto e dell’esercizio della stazione RT di bordo, percepiva il ricavato ed esercitava il potere disciplinare sull’ufficiale radiotelegrafista. Detto ufficiale teneva a bordo la cassa del traffico RT e allo sbarco la consegnava alla SIRM, senza percepire alcun compenso, La SIRM predisponeva l’imbarco successivo, riceveva dall’ufficiale il ricavato e gli esiti dell’imbarco e dal Comandante le note caratteristiche e disciplinari dell’ufficiale RT. Poichè esso ricorrente ha prestato la propria opera sin dal 17 marzo 1983 su navi passeggeri della flotta pubblica (Finmare) – in violazione del divieto di cui al D.M. 1 ottobre 1947 che prevedeva solo l’imbarco degli ufficiali radiotelegrafisti in ruolo organico della SIRM – aveva diritto ad esser ammesso nel Ruolo organico a partire dal marzo 1983 e a godere del relativo trattamento economico.

4. Con l’ultimo motivo di ricorso è dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso del L., non era tardiva la propria prospettazione della sussistenza di appalto di mano d’opera intervenuta nella discussione orale, come ritenuto nei due gradi di giudizio, in quanto trattasi di argomentazioni di diritto da valutare in relazione a circostanze di fatto già acquisite.

5. I primi tre motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

In sostanza assume il ricorrente che avrebbe errato il giudice d’appello nella lettura del dato normativo e nella valutazione dei fatti di causa, ponendo alla base della decisione una motivazione viziata, in quanto esso ricorrente aveva prestato servizio su navi passeggeri della flotta pubblica e la SIRM avrebbe posto in essere un’attività non di collocamento (peraltro vietata dall’art. 125 del c.n.), ma di arruolamento diretto.

6. E’ opportuno, in via preliminare, operare una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Il D.P.R. 19 ottobre 1982, n. 899, avente ad oggetto l’approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la società italiana radiomarittima (SIRM) per la concessione, non in esclusiva, della impianto e dell’esercizio di stazioni radioelettriche di bordo, che richiama, all’art. 22, richiama la precedente convenzione approvata con il D.M. 1 ottobre 1947, come successivamente integrato e modificato, al fine della regolazione dei rapporti intercorsi tra le suddette parti dal 7 ottobre 1980 fino all’entrata in vigore del medesimo D.P.R..

Pertanto, nella fattispecie in esame, che investe un arco temporale collocato dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 899 del 1982, è tale fonte normativa che assume precipuo rilievo, fonte in ordine alla quale il L. assume la violazione di legge.

L’art. 1 precisa le classi di navi per le quali era affidata la concessione in questione:

navi da carico, ivi comprese le navi da salvataggio e quelle ad uso privato;

navi da passeggeri;

navi da diporto;

imbarcazioni da diporto superiori a 25 tonnellata di stazza lorda;

imbarcazioni da diporto inferiori a 25 tonnellate di stazza lorda adibite alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, nonchè abilitate alla navigazione entro le sei miglia dalla coste che effettuino traffico di corrispondenza pubblica; navi di pesca superiori a 300 tonnellate di stazza lorda.

Il successivo art. 3, comma 1, lett. d), stabiliva, tra l’altro, quale condizione per l’espletamento del servizio, il disporre, per il regolare svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, del personale radiotelegrafista munito di regolare certificato di abilitazione nonchè di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge.

L’art. 13 prevedeva, quindi, che, quando nel ruolo della società non fosse disponibile personale radiotelegrafista, l’armatore o la società avrebbero potuto assumere detto personale tra i radiotelegrafisti inseriti in apposito elenco ove sarebbero stati inseriti gli operatori in possesso dei necessari requisiti.

Le disposizioni sopra richiamate, dunque, prevedevano che il concessionario dovesse disporre di personale radiotelegrafista, ma senza richiedere il necessario inserimento in ruolo dello stesso e senza indicare, quindi, il numero minimo degli operatori così inquadrati, tanto che, in caso di indisponibilità di tale personale, l’ufficiale radiotelegrafista poteva essere assunto dall’armatore o dalla società concessionaria con il limite della scelta tra gli iscritti in apposito albo.

7. Quindi, il citato D.P.R. n. 899 del 1982, accanto ed in alternativa a rapporti di lavoro a tempo indeterminato instauratisi tra la concessionaria e il radiotelegrafista, con l’inquadramento in ruolo di quest’ultimo (fattispecie che, ragionevolmente, poteva soddisfare il requisito della possibilità di disporre del personale radiotelegrafista), consentiva che il rapporto di lavoro potesse essere costituito anche per il singolo imbarco e anche direttamente in capo all’armatore – ferma, comunque, una necessaria, legittima interlocuzione con la società concessionaria, estranea, quindi, alla fattispecie di cui all’art. 125 cod. nav. (norma abrogata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 131) – arruolando il personale iscritto nell’ apposito elenco realizzato proprio per tale finalità, secondo quanto previsto dal suddetto D.P.R..

Si tratta, pertanto di una peculiare disciplina, che risponde ad esigenze specifiche del settore e dell’attività in questione, volta a regolare una fase anteriore e prodromica alla stipulazione del contratto di arruolamento marittimo che poteva intervenire tra il radiotelegrafista e l’armatore.

8. Così ripercorso il contenuto normativo del suddetto D.P.R., ritiene la Corte che la sentenza appellata sia esente dai vizi dedotti dal ricorrenti.

Correttamente e con motivazione congrua, la Corte genovese ha ritenuto che non era rinvenibile alcuna disposizione che contemplasse l’obbligo per la società concessionaria di mantenere un determinato livello di personale radiotelegrafista in organico, di sostituire il personale in quiescenza o per altro motivo cessato dal ruolo con quello iscritto nell’elenco di cui sopra. Pertanto, non vi era alcun diritto al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte d’Appello, con argomentazioni ugualmente esente da vizi, ha poi ritenuto irrilevante ai fini della domanda del L., la classe della nave sulla quale avveniva l’imbarco, poichè eventuali violazioni in tal senso, non potevano comportare la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la SIRM, poi Telecom, in mancanza di previsioni normative che contemplino tale conseguenza legale.

Infine con motivazione logica, congrua, che da conto di un corretto iter argomentativo, la Corte d’Appello ha ritenuto che non si fossero verificate le condizioni per ritenere che il L. aveva prestato continuativamente la propria attività alle dipendenze di SIRM- Telecom, con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di tali società, che avrebbero disposto delle sue prestazioni lavorative controllandone lo svolgimento.

Come più volte affermato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 6288 del 2011), infatti, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorchè il giudice di merito, come nel caso di esame, abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, peraltro, in ragione della disciplina di settore.

Nella specie, infatti, la Corte genovese, ha ripercorso lo schema legale, sopra delineato, alla luce dell’istruttoria svolta, rilevando come su richiesta dell’armatore la SIRM contattava il radiotelegrafista per verificarne la disponibilità all’imbarco, se lo stesso accettava il contratto di arruolamento veniva concluso con l’armatore che provvedeva alla retribuzione. Il giudice d’appello ha, altresì, ritenuto ininfluenti sia la circostanza che il comandante redigesse un rapporto informativo sull’opera prestata dal radiotelegrafista, sia la circostanza che quest’ultimo fosse tenuto alla consegna della cassa relativa alle operazioni di radiotelegrafia compiute. Con argomentazione logica e congruente la Corte d’Appello ha affermato che ciò rispondesse, da un lato, alla necessità di una verifica delle condizioni di idoneità alla conservazione nell’albo, dall’altro alla caratteristica delle prestazioni rese in autonomia con mandato a gestire patrimonio di altri.

9. Anche il quarto motivo d’impugnazione non può essere accolto.

Il giudice d’appello ha affermato che “nè è possibile invocare la normativa sul divieto di interposizione di mano d’opera, avendo il primo giudice rilevato la tardività di tale prospettazione (compiuta solo in discussione orale), motivazione che non ha formato oggetto di specifica censura da parte dell’appellante”.

Il L. nell’impugnare tale statuizione deduce che “aveva esposto- tra gli altri motivi – che possa configurarsi anche un appalto di mano d’opera, che il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi hanno disatteso”.

Nessuna deduzione è svolta in ordine alla ritenuta mancata impugnazione in appello e dunque in ordine alla formazione del giudicato su tale capo della pronuncia della Corte genovese, limitandosi il ricorrente ad affermare, che così come in sede di discussione orale possono introdursi nuove argomentazioni giuridiche, per gli stessi motivi “resta valida la domanda nel giudizio di appello, poichè trattasi di argomentazioni giuridiche, fermo restando i fatti e le circostanze già dedotte”.

Il suddetto motivo d’impugnazione è pertanto inammissibile in quanto generico e lesivo del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto non sono riportate le parti salienti del ricorso in appello sul punto.

10. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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