Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19711 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19711 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 25050-2016 proposto da:
LA FERLA IVANA PASQUA ANNA, elettivamente domiciliata in Roma,
via Giuseppe Avezzana, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Dante
Picca, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Spazzi e
Riccardo Gioia;
– ricorrente contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco

pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via CAIO MARIO 27, presso lo
studio dell’avvocato Francesco Alessandro Magni, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato Ruggero Salomone;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2970/2016 della Corte d’appello di Milano,
depositata il 13/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

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Data pubblicazione: 25/07/2018

RITENUTO

Ivana Pasqua Anna La Ferla cadde all’interno del Cimitero di
Milano Lambrate, in corrispondenza di uno scivolo per disabili,
procurandosi fratture multiple. Ritenendo che la responsabilità del
sinistro fosse addebitabile al Comune di Milano ai sensi degli artt.

risarcimento del danno biologico.
La domanda venne rigettata in primo grado con sentenza
confermata in grado d’appello.
Avverso tale decisione la La Ferla ha proposto ricorso per
cassazione articolato in tre motivi illustrati da successive memorie. Il
Comune di Milano ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett.
e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I.
25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
La ricorrente ha depositato memorie difensive.
CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della
decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere
redatta in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione
degli artt. 2051, 2043, 2727, 2728 e 2697 cod. civ., censurandosi la
decisione di merito nella parte in cui ha negato la sussistenza di un
nesso di causalità fra la cosa in custodia del Comune (lo scivolo per
disabili) e il danno subito dall’attrice.
Si tratta, a ben vedere, di una censura relativa al merito della
controversia. Infatti, la ricorrente non si duole di un errore di diritto,
bensì della correttezza della ricostruzione operata, in punto di fatto,

Ric. 2016 n. 25050 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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2043 e 2051 cod. civ., lo convenne in giudizio chiedendo il

dal tribunale e dalla corte d’appello in ordine all’idoneità del dislivello
– qualificato in sentenza di «minima altezza» e «del tutto percepibile
con l’ordinaria, debita attenzione da parte dell’utente» – a costituire
causa della caduta della ricorrente.
Poiché l’accertamento dell’idoneità causale della cosa inerte a

merito, il relativo giudizio è insindacabile in questa sede.
Peraltro, nella sostanza la ricorrente si lamenta dell’omessa
valorizzazione delle conclusioni cui è pervenuto il proprio consulente.
Sul punto, a prescindere dalla circostanza che trattasi di elementi di
giudizio liberamente apprezzabili dal giudice (a maggior ragione in
quanto provenienti da un consulente di parte), è assorbente la
considerazione che una simile censura si dovrebbe inquadrare
nell’ipotesi prevista dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
ma tale vizio non è deducibile, ai sensi 348-ter, quinto comma, cod.
proc. civ., in caso di c.d. “doppia conforme”, ossia quando la sentenza
fx,di pkA”AA-Tho
d’appello c\hR conferrWa decisione di primo grado.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del d.P.R. n. 503
del 1996 e del d.m. n. 26 del 1989, in materia di prescrizioni
costruttive. Con il terzo motivo si deduce la falsa applicazione del
d.lgs. n. 81 del 2008, di cui la corte d’appello avrebbe erroneamente
ritenuto la non applicabilità al caso di specie. Si tratta, in entrambi i
casi, di norme relative agli accorgimenti antinfortunistici che occorre
assumere in relazione ad elementi architettonici potenzialmente
pericolosi.
I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati
congiuntamente e sono inammissibili.
Essi, infatti, non impattano con la ratio decidendi sulla quale si
basa la sentenza impugnata. Difatti, una volta escluso il nesso
causale fra l’elemento architettonico in questione e il sinistro occorso
alla La Ferla, eventuali difetti costruttivi del primo sono irrilevanti.

Ric. 2016 n. 25050 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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determinare il sinistro rientra nella valutazione riservata al giudice di

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del
giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, nella
misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,

1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va
disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già
dovuto per l’impugnazione da lei proposta.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00
e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.

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