Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19711 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10711-2018 proposto da:

LINEA AMBIENTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI 30, presso il

Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato AURELIO

ARNESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2222/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. “LINEA AMBIENTE” propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Toscana, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Pisa, con la quale era stato accolto un ricorso di essa contribuente avverso un avviso di accertamento per maggior IRES, IVA ed IRAP anno 2007;

che invero la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente, in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato il 26 settembre 2012, mentre il ricorso introduttivo era stato notificato il 2 maggio 2013 e quindi ben oltre il termine di giorni 60 previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 14 (nullità della notifica dell’accertamento) e, di conseguenza, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1 (decadenza), il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la CTR aveva ritenuto nella specie applicabile alla notifica dell’avviso di accertamento, di cui è causa, le disposizioni dettate dall’art. 145 c.p.c. per le notificazioni alle persona giuridiche, mentre, al contrario, l’Agenzia delle entrate aveva seguito il procedimento di notificazione dell’atto impositivo a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 890 del 1982; quindi la notifica in esame soggiaceva alle regole dettate dalla citata L. n. 890 del 1982, all’art. 7, u.c., in particolare, secondo il quale, in caso di piego non consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale avrebbe dovuto dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata; e, nella specie, l’agente postale non aveva portato a compimento la procedura anzidetta, avendo omesso di effettuare il successivo adempimento, consistente nella spedizione della comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata; pertanto il procedimento di notifica non si era perfezionato, con conseguente inefficacia dell’atto impositivo, per intervenuta decadenza della potestà accertatrice dell’ufficio;

che l’intimata Agenzia si è costituita con controricorso;

che la società contribuente ha depositato memoria illustrativa;

che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14501 del 2016; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 12232 del 2016) concorde nel ritenere che, qualora una notifica venga effettuata ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 e cioè direttamente a mezzo posta, la disciplina delle raccomandate con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei pieghi raccomandati, con esclusione pertanto degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., nonchè della citata L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., adempimenti da osservarsi unicamente qualora la notifica venga eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario;

che la CTR ha in definitiva applicato alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;

che, pertanto, il ricorso in esame va respinto, con condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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