Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19711 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 21/09/2020), n.19711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2603-2019 proposto da:

J.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

TOMMASO D’AQUINO, 47, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

BONETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO TOMMASO

D’AGOSTINI;

– ricorrente –

contro

I.A., I.I., I.N.,

IA.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MATERA, 23/A, presso

lo studio dell’avvocato FABIO GERMANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO PIANESE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4064/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Roma, per quel che qui rileva, rigettata l’impugnazione di J.R.A., confermò la sentenza di primo grado, la quale, decidendo sulla domanda proposta dall’appellante (quest’ultimo aveva convenuto in giudizio Ia.Lu., I.I., I.N. e I.A., perchè fosse accertata la nullità e inefficacia di una donazione, con la quale Ia.Lu. e I.A. avevano trasferito degli immobili alle loro figlie I.I. e I.N., che l’attore affermava appartenergli, in tutto o in parte, per successione del padre), aveva dichiarato prescritto il diritto dell’attore ad accettare l’eredità del padre;

ritenuto che avverso la sentenza d’appello J.R.A. propone ricorso sulla base unitaria censura e che gli intimati resistono con controricorso, in seno al quale avanzano ricorso incidentale fondato su due motivi, ulteriormente illustrando la propria posizione con memoria;

ritenuto che con l’esposto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 475 c.c., nonchè errata applicazione degli artt. 480,470,476 c.c. e degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. in quanto:

– la Corte locale non aveva tenuto conto delle evidenze probatorie, dalle quali era dato trarre che l’istante aveva accettato espressamente l’eredità del padre (procura speciale autenticata dal Console d’Italia ad Edimburgo dell’8/8/2002 e la raccomandata con avviso di ricevimento del 27/1/2003);

– non era dubbio che si fosse trattato di accettazione espressa poichè ricorrevano i requisiti del negozio unilaterale non ricettizio previsti dall’art. 476 c.c., stante che il ricorrente aveva assunto la qualità di erede in entrambi gli atti;

– di conseguenza la Corte d’appello era incorsa in errore nel vagliare la fattispecie concreta alla lue della previsione dell’accettazione tacita, della quale aveva affermato non ricorrevano i presupposti;

considerato che la doglianza risulta fondata, dovendosi osservare che:

a) ai sensi dell’art. 934 c.c. 1865, come ai sensi dell’art. 475 c.c., vigente, si ha accettazione espressa dell’eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata; trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorchè, per effetto della mancata registrazione ai sensi del R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento (Sez. 2, n. 3021, 25/08/1969, Rv. 342923; si veda pure, Sez. 2, n. 4426, 24/02/2009);

b) fermo restando che l’accertamento se il chiamato all’eredità abbia assunto il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, al fine di ritenere che il medesimo abbia accettato espressamente l’eredita, è rimesso al giudice del merito (Sez. 2, n. 1486, 14/07/1965, Rv. 312828), non consta che la sentenza impugnata abbia proceduto a verificare se i riportati atti, che si è limitata prendere in esame al solo fine di verificare se si fosse in presenza di accettazione tacita, riportino alla diversa fattispecie dell’accettazione espressa;

c) in particolare, La Corte d’appello, dopo avere riferito che gli appellanti si erano lamentati per non avere il Tribunale considerato che i medesimi avevano compiuto atti espliciti di accettazione (e la sentenza di secondo grado non chiarisce se gli appellanti avessero fatto riferimento ad atti di accettazione, oltre che tacita, anche espressa), si limita, in forma anodina, a riportare un passaggio della sentenza di primo grado nel quale si afferma che “nessuno degli eredi abbia in maniera tacita o espressa dichiarato” di accettare l’eredita e nella pagina seguente (il foglio 3) la Corte di Roma fa ripetuto riferimento alla sola accettazione tacita;

considerato che, pertanto, i due motivi, con i quali i ricorrenti incidentali lamentano violazione degli artt. 112 e 102 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non essersi la sentenza d’appello pronunziata sulle proposte eccezioni d’improponibilità, inammissibilità e difetto d’integrità del contraddittorio restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale (è del tutto evidente, peraltro, che tali eccezioni, ove il Giudice del rinvio dovesse reputare sussistere accettazione espressa dell’eredità, dovranno essere vagliate, venuta meno la soluzione più liquida che ne poteva giustificarne l’omesso esame);

considerato opportuno, rimettere al giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra Sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

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