Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19711 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. II, 17/09/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 17/09/2010), n.19711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17067/2008 proposto da:

G.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio del dott. CAVALLARI

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARALDI GILDO, giusta

mandato ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 863/2 007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

31.10.06, depositata il 21/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 21 febbraio 2007 decideva la causa pendente tra G.A., appellante, e C. R., appellata.

Il G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato all’appellata il 4 aprile 2008, ma non ha depositato il ricorso.

C.R. ha resistito con controricorso, notificato il 7 maggio 2008.

Ha quindi osservato i termini di cui all’art. 370 c.p.c.; inoltre ha depositato copia del ricorso notificatole. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, la relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha evidenziato la improcedibilità del ricorso.

La fondatezza di tale rilievo risulta dalle circostanze di fatto sopraesposte.

Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”. Nel caso in esame, dopo la notificazione, è stato del tutto omesso da parte del ricorrente il deposito del ricorso, la cui esistenza è documentata dal deposito fattone dal controricorrente. La Cancelleria della Corte ha attestato in data 3 luglio 2008 che il ricorso non è stato iscritto a ruolo dal ricorrente.

Discende da quanto esposto la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e la condanna di parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500 per onorari e Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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